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mercoledì 14 settembre 2011

IMMOBILI - Tasse ipotecarie

Tasse ipotecarie, nuovi importi dal 1° settembre 2011

Abolito il divieto di riutilizzo dei dati ipotecari e catastali e modificati gli importi delle tasse ipotecarie

/ Mercoledì 14 settembre 2011
Con la circolare n. 5 dello scorso 8 settembre, l’Agenzia del Territorio si è soffermata sulle novità introdotte dall’articolo 5, comma 4-bis del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011).
Si tratta delle disposizioni relative:
- all’abolizione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali;
- alla modifica della Tabella delle tasse ipotecarie, contenuta nel DLgs. 31 ottobre 1990 n. 347.
Come noto, il c.d. “Decreto Sviluppo”, con il dichiarato fine di agevolare le informazioni concernenti gli immobili, ha consentito la riutilizzazione commerciale di documenti, dati e informazioni ipotecari e catastali degli immobili attraverso la soppressione del relativo divieto sancito dall’art. 1, comma 367 della L. 30 dicembre 2004 n. 311.
Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2011, è consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
L’Agenzia del Territorio, su base convenzionale, potrà fornire tali documenti, dati ed informazioni, in formato elaborabile, secondo modalità, tempi e costi che saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio.
Conseguentemente all’abolizione del generale divieto di riutilizzazione commerciale, non sono più dovuti né il contributo fisso annuale precedentemente dovuto per la riutilizzazione dei dati catastali, né la maggiorazione del 20% che doveva essere corrisposta per la riutilizzazione dei dati ipotecari.
Il Decreto Sviluppo, inoltre, sostituisce interamente la Tabella delle tasse ipotecarie allegata al DLgs. n. 347/1990.
La nuova Tabella, efficace a decorrere dal 1° settembre 2011, contiene importanti novità sia in tema di imponibilità delle operazioni ipotecarie (stabilendone l’eliminazione o la nuova introduzione), sia in ambito strettamente tributario, prevedendo la modifica di alcuni importi rispetto a quelli previsti dalla “vecchia” Tabella.
In relazione al primo aspetto, è stata soppressa la voce “Ricerca continuativa per via telematica” (punto 4 della vecchia Tabella), che di fatto rappresenta un servizio che non è mai stato attivato né reso disponibile all’utenza. Di contro, la nuova Tabella (punto 2.1.6) contiene una nuova tipologia di operazione imponibile: il “Tentativo di accesso non produttivo”, ossia il tentativo senza esito frequentemente effettuato nella pratica. Per ogni accesso non riuscito è prevista l’applicazione del tributo in misura pari a 0,15 euro.
Con riferimento alle modifiche degli importi delle tasse ipotecarie, invece, è ridotto a 1 euro (prima 4 euro) l’importo dovuto per ogni soggetto presente nelle formalità di un determinato giorno (punto 6.1 della nuova Tabella). A tal proposito, la circolare n. 5/2011 dell’Agenzia del Territorio ha precisato che il nuovo importo è applicabile dal 1° settembre 2011 anche ai servizi richiesti da soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari emanati con riferimento al previgente quadro tariffario.
Nuovi importi per i destinatari di provvedimenti giudiziari ante modifica
Altre modifiche tariffarie riguardano:
- gli importi dovuti per le ispezioni effettuate nell’ambito di ogni singola circoscrizione di pubblicità immobiliare. L’importo è elevato da 6 a 7 euro, ma il nuovo importo è comprensivo delle prime 30 formalità o frazione di 30 (e non più 10 come della formulazione previgente) (punto 2.1.1);
- l’importo dovuto per ogni gruppo di 15 formalità o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell’elenco sintetico,  è elevato da 3 a 3,50 euro (punto 2.1.2);
- l’importo del tributo dovuto per la stampa di ogni titolo è elevato da 4 a 8 euro (rimane fermo a 4 euro quello dovuto per la stampa delle note) (punto 2.1.4);
- per quanto concerne le certificazioni ipotecarie è aumentato a 30 euro (era 20 euro) l’importo dovuto per ogni certificato riguardante una sola persona (punto 4.1.1). Nel caso in cui il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, l’importo è dovuto una sola volta.
/ Arianna ZENI

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