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lunedì 12 settembre 2011

Immobili -riclassificazione degli immobili rurali

Immobili

In arrivo il decreto per i fabbricati rurali

È all’esame degli Uffici il decreto che consentirà la riclassificazione degli immobili rurali nelle categorie A/6 o D/10

/ Sabato 10 settembre 2011
È già stato predisposto lo schema di decreto dell’Economia con il quale dovranno essere stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria per procedere alla riclassificazione catastale degli immobili rurali (articolo 7, comma 2-quater del DL n. 70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo”).
Il testo è ora all’esame dei diversi Uffici competenti dell’Amministrazione finanziaria e, terminata la fase istruttoria, sarà emanato tenendo conto che il termine per la presentazione della domanda di variazione della categoria catastale scade il prossimo 30 settembre.
Lo ha assicurato il sottosegretario all’Economia, Bruno Cesario, rispondendo al question time in Commissione Finanze della Camera (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05278 del 7 settembre 2011) ed informando, inoltre, che “il decreto ministeriale concernente la determinazione delle modalità attuative e della documentazione necessaria dell’autocertificazione necessaria per ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 sarà emanato entro pochissimi giorni”.
A breve modalità applicative e documentazione
Ma facciamo un passo indietro.
Al fine di risolvere i problemi fiscali che si incontrano quando i fabbricati rurali sono iscritti in categorie diverse da A/6 (per le abitazioni) e D/10 (per i fabbricati strumentali), in particolar modo ai fini dell’esclusione dal pagamento dell’ICI, il comma 2-bis del sopracitato articolo 7 ha previsto che, tutti i proprietari di fabbricati rurali dotati di rendita, non censiti in dette categorie (A/6 o D/10 appunto), o ancora iscritti al Catasto dei terreni ma nel frattempo variati nell’intestazione (compravendite, successioni, donazioni, ecc.) ovvero modificati nello stato (fusioni, frazionamenti, ampliamenti, cambio d’uso), entro il 30 settembre 2011 possono presentare all’Agenzia del Territorio una denuncia di variazione per essere accatastati correttamente. Con l’adempimento si mira a conseguire il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di ruralità fiscale del fabbricato, ai sensi dell’articolo 9 del DL n. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994).
Gli istanti dovranno allegare alla domanda un’autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che l’immobile, fin dal quinto anno anteriore a quello di presentazione della domanda, presenta in via continuativa i requisiti di ruralità posti dal citato articolo 9, e successive modificazioni (da ultimo, rilevano quelle apportate dal DL n. 159/2007, conv. L. n. 222/2007).
L’Agenzia del Territorio, entro il 20 novembre 2011, verificherà la sussistenza dei requisiti di ruralità fiscale, convalida l’autocertificazione e riconosce l’attribuzione della categoria catastale richiesta (A/6 se si tratta di casa rurale; D/10 se si tratta di immobile strumentale all’attività agricola).
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non si pronunci entro il 20 novembre 2011, il contribuente può determinare le imposte in via provvisoria, per ulteriori dodici mesi, trattando il fabbricato alla stregua di un rurale ex art. 9 del DL 557/93, ed assumendo il classamento richiesto (nella categoria A/6 o D/10).
Qualora l’Amministrazione finanziaria, con provvedimento motivato, neghi l’attribuzione di tale categoria catastale entro il 20 novembre 2012, il contribuente dovrà riliquidare i tributi, pagando le maggiori imposte non tempestivamente versate, gli interessi conteggiati su di esse e le sanzioni, applicate in misura doppia rispetto a quella prevista dalle norme vigenti.
/ Arianna ZENI

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