Contenzioso
Contributo unificato: parte il versamento con F23
La pausa estiva sta per finire, quindi i contribuenti devono fare subito «i conti» con il nuovo contributo unificato e la compilazione del modello
La pausa estiva (1° agosto - 15 settembre) sta per finire, quindi riprendono tutti i termini processuali in precedenza sospesi, dal ricorso all’appello, alle controdeduzioni.
È ormai patrimonio comune l’innovazione apportata dal DL 98/2011: ora (a partire dai ricorsi di primo grado o di appello notificati dal 7 luglio 2011) gli atti del contenzioso tributario scontano il contributo unificato, non più il bollo.
Dal punto di vista pratico, prima, per ogni atto processuale, si applicava la marca da bollo da 14,62 euro ogni quattro facciate dell’atto, nell’originale (pertanto, ove si fosse trattato di ricorso, la si applicava materialmente sull’originale notificato a controparte).
Adesso occorre, invece, procedere come segue:
- si notifica senza il pagamento di alcun contributo unificato il ricorso in originale alla controparte;
- entro trenta giorni dalla suddetta notifica a pena di decadenza, ci si costituisce in giudizio e, oltre ai documenti indicati dall’art. 22 del DLgs. 546/92 (ad esempio, deposito dell’atto impugnato e dei documenti certificativi della spedizione del ricorso), occorre depositare anche la documentazione che prova il versamento del contributo.
Il versamento può avvenire in tre modi:
- utilizzo del modello F23, con le specificazioni che si è in procinto di illustrare;
- versamento mediante bollettino postale, reperibile presso gli uffici postali, approvato con provvedimento del 19 febbraio 2002, nel qual caso la prova sarà costituita dalla ricevuta rilasciata dalle Poste;
- versamento presso le tabaccherie convenzionate, mediante contrassegno da applicare, si badi bene, non sull’originale del ricorso notificato all’ufficio, ma sul modello di avvenuto versamento approvato con provvedimento direttoriale del 20 settembre 2010, debitamente compilato.
Nel caso del modello F23, ovviamente, occorre produrre tale modello, che costituisce prova del pagamento; in questa ipotesi, il versamento può avvenire anche in via telematica, e può essere agevole specie quando occorre versare importi elevati (per le cause di valore superiore a 200.000 euro, il contributo è dovuto nella misura di 1.500 euro).
Nel campo “4”, come di consueto, bisogna indicare le generalità della parte ricorrente ivi compreso il codice fiscale, mentre nel campo “5” va specificata la parte resistente (esempio, Direzione provinciale di Isernia).
Nella sezione inerente i dati del versamento occorre indicare, nel “campo 6”, il codice dell’ufficio giudiziario adito, secondo l’elenco di cui alla tabella “B” dell’allegato 6 al DM 17 dicembre 1998 (detto elenco, aggiornato al 15 aprile 2011, è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entrando nella sezione “F23 codici tributo”, e cliccando sul link “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”).
Per esempio, se il ricorso è proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Palermo, il codice da indicare è “Z46”.
Infine, nel “campo 8” occorre indicare il codice “1”, come prescritto dalle istruzioni alla compilazione del modello F23, e nel “campo 11” il codice tributo 941T.
/ Alfio CISSELLO
È ormai patrimonio comune l’innovazione apportata dal DL 98/2011: ora (a partire dai ricorsi di primo grado o di appello notificati dal 7 luglio 2011) gli atti del contenzioso tributario scontano il contributo unificato, non più il bollo.
Dal punto di vista pratico, prima, per ogni atto processuale, si applicava la marca da bollo da 14,62 euro ogni quattro facciate dell’atto, nell’originale (pertanto, ove si fosse trattato di ricorso, la si applicava materialmente sull’originale notificato a controparte).
Adesso occorre, invece, procedere come segue:
- si notifica senza il pagamento di alcun contributo unificato il ricorso in originale alla controparte;
- entro trenta giorni dalla suddetta notifica a pena di decadenza, ci si costituisce in giudizio e, oltre ai documenti indicati dall’art. 22 del DLgs. 546/92 (ad esempio, deposito dell’atto impugnato e dei documenti certificativi della spedizione del ricorso), occorre depositare anche la documentazione che prova il versamento del contributo.
Il versamento può avvenire in tre modi:
- utilizzo del modello F23, con le specificazioni che si è in procinto di illustrare;
- versamento mediante bollettino postale, reperibile presso gli uffici postali, approvato con provvedimento del 19 febbraio 2002, nel qual caso la prova sarà costituita dalla ricevuta rilasciata dalle Poste;
- versamento presso le tabaccherie convenzionate, mediante contrassegno da applicare, si badi bene, non sull’originale del ricorso notificato all’ufficio, ma sul modello di avvenuto versamento approvato con provvedimento direttoriale del 20 settembre 2010, debitamente compilato.
Nel caso del modello F23, ovviamente, occorre produrre tale modello, che costituisce prova del pagamento; in questa ipotesi, il versamento può avvenire anche in via telematica, e può essere agevole specie quando occorre versare importi elevati (per le cause di valore superiore a 200.000 euro, il contributo è dovuto nella misura di 1.500 euro).
Necessario il codice identificativo della Commissione
Come si è anticipato, la compilazione del modello F23 richiede alcune accortezze, utili specie per velocizzare il tutto, siccome bisogna indicare taluni dati che, per coloro che utilizzano tale modello per la prima volta in merito al contributo unificato, possono apparire non di immediata reperibilità.Nel campo “4”, come di consueto, bisogna indicare le generalità della parte ricorrente ivi compreso il codice fiscale, mentre nel campo “5” va specificata la parte resistente (esempio, Direzione provinciale di Isernia).
Nella sezione inerente i dati del versamento occorre indicare, nel “campo 6”, il codice dell’ufficio giudiziario adito, secondo l’elenco di cui alla tabella “B” dell’allegato 6 al DM 17 dicembre 1998 (detto elenco, aggiornato al 15 aprile 2011, è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entrando nella sezione “F23 codici tributo”, e cliccando sul link “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”).
Per esempio, se il ricorso è proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Palermo, il codice da indicare è “Z46”.
Infine, nel “campo 8” occorre indicare il codice “1”, come prescritto dalle istruzioni alla compilazione del modello F23, e nel “campo 11” il codice tributo 941T.
/ Alfio CISSELLO
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