Raddoppio dei termini. È lesa la neutralità dell’accertamento?
Raddoppio dei termini. Tra le proroghe che consentono all'Amministrazione finanziaria eventuali indagini finanziarie per un periodo più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per l'accertamento, troviamo il raddoppio dei termini per la decadenza dell'azione di accertamento in presenza di un reato tributario, anche se la constatazione della violazione penale è stata effettuata quando già i termini ordinari di accertamento erano decaduti.
Ctp Napoli. Con riferimento al raddoppio dei termini in presenza di fattispecie penalmente rilevanti, la Commissione Tributaria di Napoli ha rimesso alla Consulta la legittimità costituzionale della previsione introdotta con il Dl 223/2006.
Secondo la Commissione Tributaria, le modifiche apportate dal Dl 223/2006 porterebbero ad avere un sistema non più neutro, affidabile ed oggettivo dei termini di decadenza per la notificazione degli atti di accertamento.
La questione sollevata dalla commissione tributaria di Napoli aveva ritenuto che la illegittimità si avesse in particolar modo nei casi in cui la segnalazione di reato per una violazione fiscale fosse stata effettuata in data successiva rispetto al termine di decadenza ordinario dell'accertamento tributario per quel medesimo periodo; in tal modo si verificherebbe una riapertura dei termini.
Corte Costituzionale, sentenza n. 247/2011. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale per violazioni degli articoli 24, 27, 97 e 3.
La Consulta ha ritenuto questo raddoppio dei termini pienamente legittimo perché, in sostanza, non si tratta di una “riapertura o proroga di termini scaduti” né di “reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti”, ma di termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, ovvero l’obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, senza che all’Amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione.
In altre parole, i termini raddoppiati operano autonomamente allorché sussistano elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.
Non si tratta di un allungamento del periodo stabilito in via ordinaria, ma di un termine nuovo e autonomo rispetto allo stesso, applicabile tutte le volte in cui si sia in presenza dei requisiti imposti dalla norma per la sua applicabilità.
Ratio. La Consulta ha, inoltre, sottolineato la ratio legis del termine raddoppiato, ovvero dotare l’Amministrazione finanziaria di un maggiore lasso di tempo per acquisire e valutare dati utili a contrastare illeciti tributari.
Circolare Assonime (20/2011). Il raddoppio dei termini, secondo la circolare Assonime (20/2011), non attiene ad una presunta fattispecie di rilevanza penale distinta dalle altre violazioni tributarie ma all'accertamento tout court. Insomma il raddoppio dei termini prescinde dal giudizio penale di merito, può derivare anche da attività avviate concretamente in prossimità della scadenza dei termini.
Secondo la Circolare, il regime non è altro che un effettivo e generale raddoppio dei termini dell'azione di accertamento. E tale raddoppio dei termini vanifica la neutralità delle procedure, sicché appare irragionevole e contrario all'affidamento del contribuente.
Ctp Napoli. Con riferimento al raddoppio dei termini in presenza di fattispecie penalmente rilevanti, la Commissione Tributaria di Napoli ha rimesso alla Consulta la legittimità costituzionale della previsione introdotta con il Dl 223/2006.
Secondo la Commissione Tributaria, le modifiche apportate dal Dl 223/2006 porterebbero ad avere un sistema non più neutro, affidabile ed oggettivo dei termini di decadenza per la notificazione degli atti di accertamento.
La questione sollevata dalla commissione tributaria di Napoli aveva ritenuto che la illegittimità si avesse in particolar modo nei casi in cui la segnalazione di reato per una violazione fiscale fosse stata effettuata in data successiva rispetto al termine di decadenza ordinario dell'accertamento tributario per quel medesimo periodo; in tal modo si verificherebbe una riapertura dei termini.
Corte Costituzionale, sentenza n. 247/2011. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale per violazioni degli articoli 24, 27, 97 e 3.
La Consulta ha ritenuto questo raddoppio dei termini pienamente legittimo perché, in sostanza, non si tratta di una “riapertura o proroga di termini scaduti” né di “reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti”, ma di termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, ovvero l’obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, senza che all’Amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione.
In altre parole, i termini raddoppiati operano autonomamente allorché sussistano elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.
Non si tratta di un allungamento del periodo stabilito in via ordinaria, ma di un termine nuovo e autonomo rispetto allo stesso, applicabile tutte le volte in cui si sia in presenza dei requisiti imposti dalla norma per la sua applicabilità.
Ratio. La Consulta ha, inoltre, sottolineato la ratio legis del termine raddoppiato, ovvero dotare l’Amministrazione finanziaria di un maggiore lasso di tempo per acquisire e valutare dati utili a contrastare illeciti tributari.
Circolare Assonime (20/2011). Il raddoppio dei termini, secondo la circolare Assonime (20/2011), non attiene ad una presunta fattispecie di rilevanza penale distinta dalle altre violazioni tributarie ma all'accertamento tout court. Insomma il raddoppio dei termini prescinde dal giudizio penale di merito, può derivare anche da attività avviate concretamente in prossimità della scadenza dei termini.
Secondo la Circolare, il regime non è altro che un effettivo e generale raddoppio dei termini dell'azione di accertamento. E tale raddoppio dei termini vanifica la neutralità delle procedure, sicché appare irragionevole e contrario all'affidamento del contribuente.
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