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martedì 27 settembre 2011

Costi «black list» in UNICO, lente sugli acquisti da stabili organizzazioni

Fiscalità internazionale

Costi «black list» in UNICO, lente sugli acquisti da stabili organizzazioni

In determinati casi tali costi devono essere indicati separatamente nel quadro RF, anche se non trovano posto negli «elenchi black list»

/ Lunedì 26 settembre 2011
Tra gli ultimi controlli da effettuare prima dell’invio di UNICO 2011 una particolare attenzione va posta alla corretta compilazione, nel quadro RF, dei righi relativi ai costi derivanti dalle operazioni effettuate con imprese residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata (art. 110, comma 10 del TUIR).
Gli elementi di novità non stanno tanto nella disciplina in sé, che è da qualche anno sostanzialmente stabile, ma nel rapporto di quest’ultima con gli obblighi di segnalazione delle operazioni con i paradisi fiscali introdotti dall’art. 1 del DL 40/2010 (c.d. “elenchi black list”), che per il 2010 sono limitati alle operazioni effettuate dal 1° luglio.
Relativamente alle operazioni passive (acquisti di beni e servizi da parte dell’impresa italiana), di regola ciò che è stato segnalato negli elenchi va anche indicato separatamente nel quadro RF. Tralasciando, infatti, per semplicità le problematiche connesse al momento di rilevazione negli elenchi delle operazioni, se si prende ad esempio un semplice caso di importazione di merce da Hong Kong o Singapore, essa è segnalata sia nelle comunicazioni presentate su base mensile o trimestrale, sia nel quadro RF del modello UNICO.
Occorre, però, prestare particolare attenzione alle situazioni in cui tale automatismo non si verifica. Una di queste è rappresentata dai rapporti con le stabili organizzazioni: si pensi, ad esempio, al caso degli acquisti che un’impresa italiana effettua da una stabile organizzazione svizzera di una società tedesca.
Applicando i principi contenuti nella prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 53 del 21 ottobre 2010, § 2.1; circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, § 1.4), gli acquisti in questione non dovrebbero essere inseriti nelle comunicazioni delle operazioni con i paradisi fiscali presentate a norma dell’art. 1 del DL 40/2010.
Come rilevato dalle suddette circolari, infatti, ai fini dell’individuazione delle controparti estere si fa riferimento non allo Stato di localizzazione della stabile organizzazione, bensì a quello della casa madre (la stabile organizzazione, in altre parole, è a questi fini un soggetto “trasparente”); essendo la casa madre in Germania, le transazioni non devono essere monitorate.
Impostazioni differenti nelle stesse circolari dell’Agenzia delle Entrate
Per quanto riguarda, invece, l’indicazione separata dei costi nel modello UNICO, è opinione comune che l’art. 110, comma 10 del TUIR, nell’imporre l’indicazione separata delle operazioni con le “imprese residenti o localizzate” in Stati a fiscalità privilegiata, considera tali le stabili organizzazioni situate in uno Stato “black list”, anche se la casa madre ha sede in uno Stato a fiscalità ordinaria.
La stessa impostazione si rinviene nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51 del 6 ottobre 2010 (§ 9.1), secondo la quale gli obblighi di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi devono ritenersi estesi a tutti i rapporti commerciali posti in essere con imprese, e non solo con società, situate in Stati a fiscalità privilegiata, tra le quali devono quindi annoverarsi tutte le stabili organizzazioni ivi localizzate, indipendentemente dalla sede della casa madre.
In conclusione, in questi casi i costi sostenuti dall’impresa italiana:
- non devono essere segnalati nelle comunicazioni presentate ai sensi del DL 40/2010;
- devono essere, invece, esposti in modo separato nel quadro RF del modello UNICO (in aumento sempre e comunque, in diminuzione se l’impresa residente è in grado di dimostrare lo svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’impresa estera, ovvero l’effettivo interesse economico della transazione e la sua concreta esecuzione).
La diversa impostazione tra i due ambiti impositivi non appare comunque fondata, e fornisce ulteriore supporto alle critiche che erano state poste alla circolare 53/2010 sulla supposta “trasparenza” della stabile organizzazione ai fini delle comunicazioni “black list” (impostazione che, però, è stata più volte confermata dall’Agenzia delle Entrate).
/ Gianluca ODETTO

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