TRIBUTI LOCALI
Fallimento: privilegio anche per i crediti ICI
La Cassazione conferma l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui il credito ICI ha natura privilegiata in base a un’interpretazione estensiva
/ Lunedì 05 settembre 2011
Lo ribadisce la Prima Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17202 dell’11 agosto scorso.
Nella fattispecie, Equitalia ha presentato la domanda per essere ammessa al passivo di un fallimento in via privilegiata ai sensi dell’art. 2752 c.c. per dei crediti ICI, iscritti a ruolo, relativi a periodi d’imposta anteriori alla data di dichiarazione di fallimento.
La domanda è stata rigettata con decreto dal Tribunale; quest’ultimo, infatti, sosteneva che tale credito avesse natura chirografaria, in quanto nel testo del citato art. 2752 c.c. non viene espressamente prevista l’imposta comunale sugli immobili tra quelle ammesse con privilegio.
La Prima Sezione civile ha confermato, invece, quanto deciso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 11930 del 17 maggio 2010 (alla stessa conclusione peraltro era giunta nella sentenza n. 7826 del 5 aprile 2011).
Secondo le Sezioni Unite, infatti, il privilegio generale mobiliare istituito dall’ultimo comma dell’art. 2752 c.c. (il comma così recita: “Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”) deve essere riconosciuto anche per i crediti ICI nonostante tale imposta non sia compresa tra i tributi contemplati dal RD n. 1175/1931. Ciò si deve al fatto che l’imposta in questione è stata introdotta successivamente nel 1992 con il DLgs. n. 504.
Anche l’ICI è compresa nell’art. 2752 del codice civile
Secondo i giudici di Piazza Cavour, le norme del codice civile che stabiliscono dei privilegi “possono essere oggetto di interpretazione estensiva diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio”.In base a queste considerazioni, allora, anche l’ICI deve considerarsi assistita dal privilegio mobiliare di cui all’ultimo comma dell’art. 2752 c.c., anche se non espressamente previsto.
Si ricorda, infine, che il privilegio di cui allo stesso articolo, ma al primo comma, è stato esteso anche ai crediti IRAP ad opera dell’art. 39, comma 2 del DL n. 159/2007. Privilegio che, secondo la Suprema Corte (ordinanza n. 24608 del 3 dicembre 2010) deve estendersi a detti crediti sorti in periodi precedenti all’entrata in vigore della modifica legislativa.
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