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martedì 27 settembre 2011

Credito annuale IVA, istanza di rimborso in UNICO 2011

iva

Credito annuale IVA, istanza di rimborso in UNICO 2011

Il contribuente è tenuto a compilare il nuovo quadro VR della dichiarazione entro il 30 settembre

/ Martedì 27 settembre 2011
C’è tempo sino alla conclusione del mese, per richiedere la restituzione dell’eccedenza detraibile maturata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nel corso del periodo d’imposta 2010. La relativa domanda deve essere formulata, a dispetto del passato, direttamente nella dichiarazione annuale IVA, mediante la redazione del quadro VR, introdotto in sostituzione del previgente modello cartaceo. È appunto questa la principale novità della dichiarazione, approvata lo scorso 18 gennaio, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La modifica dell’adempimento dovrebbe, pertanto, porre fine ai dubbi interpretativi sorti in passato, con riferimento alla legittimità della richiesta di rimborso mediante il modello VR, nel caso di omissione della dichiarazione annuale. La fattispecie ha, infatti, formato oggetto di diverse pronunce della Corte di Cassazione, anche recentemente: la sentenza n. 19529 del 23 settembre 2011 ha, infatti, ribadito il mantenimento del diritto al rimborso del credito IVA, derivante da fatture regolarmente annotate nel relativo registro e dalla conseguente liquidazione periodica, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione annuale (Cass. n. 21947/2007, 16477/2004 e 1823/2001), coerentemente con l’art. 18 della VI Direttiva CEE. In altri termini, l’adempimento formale della dichiarazione annuale è stato ritenuto decisivo ai soli fini dell’accertamento del tributo, senza intaccare – sotto il profilo fiscale sostanziale – il credito del contribuente (Cass. n. 6134/2009).
La problematica in parola viene, ora, meno per effetto dell’inclusione nella dichiarazione annuale del quadro VR, sostitutivo del previgente modello cartaceo: con l’effetto che il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto qualora il contribuente compili il quadro VR, che presuppone necessariamente la presentazione della relativa dichiarazione: diversamente, non è configurabile una valida istanza di rimborso del credito annuale IVA.
Tale adempimento può essere assolto in sede di trasmissione in forma autonoma oppure del modello UNICO 2011, entro il 30 settembre, compilando, in primo luogo, il rigo VR1: nel campo 1, deve essere indicato l’importo di cui si chiede il rimborso, così come risultante dal rigo VX4, ovvero – nel caso di dichiarazione unificata con quella dei redditi – dall’ammontare dei corrispondenti righi del quadro RX del modello UNICO, salvo il caso di predisposizione da parte del soggetto controllante dell’IVA di gruppo. Il campo 2 deve essere, invece, compilato unicamente da quei contribuenti, non assoggettati a procedura concorsuale ed ancora in attività (C.M. n. 84/1998), che si avvalgono della procedura semplificata di rimborso tramite l’agente della riscossione: al ricorrere di tale ipotesi, deve essere riportato il corrispondente ammontare del credito per il quale opera la riscossione agevolata, nel limite complessivo di 516.456,90 euro – ovvero 1 milione di euro, nel caso dei subappaltatori che, nell’anno precedente, hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (rigo RV7) – considerando, inoltre, le somme che sono state o saranno compensate nell’anno 2011.
Diritto al rimborso solo se si compila il quadro VR
Nel rigo VR2, deve essere barrata la casella corrispondente alla causa legittimante la richiesta di rimborso, da individuarsi tra quelle sopra illustrate, sulla base dell’art. 30, commi 2 e 3 del DPR n. 633/1972, quali, ad esempio:
- la cessazione dell’attività (“1”);
- l’esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di acquisti ed importazioni, per le quali è ammessa la detrazione, soggette ad un’aliquota media superiore a quelle delle operazioni attive maggiorata del 10% (“2”);
- l’effettuazione, nell’anno precedente, di operazioni non imponibili superiori al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni compiute (“3”);
- l’istanza di restituzione riguardante gli acquisti e le importazioni di cespiti ammortizzabili, beni e servizi per studi e ricerche (“4”);
- la prevalenza di operazioni non soggette ad imposta, per carenza del presupposto della territorialità, a norma degli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972 (“5”).
I righi VR3 e VR4 sono previsti per consentire il raffronto strumentale alla richiesta di rimborso contemplata dall’art. 30, comma 4 del DPR n. 633/1972, ovvero nella misura del minor importo delle eccedenze detraibili dei periodi d’imposta dal 2008 al 2010: in tal caso, deve essere barrata la casella 4 del rigo VR2. Il rigo VR5 deve, invece, essere compilato dalle società che hanno operato la liquidazione dell’IVA di gruppo (art. 73, ultimo comma del predetto Decreto), qualora presentino eccedenze dell’ultimo triennio non trasferibili alla fiscal unit, in quanto maturate precedentemente all’ingresso in tale regime.
/ Sandro CERATO

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