manovra correttiva
Obbligo di scontrino fiscale anche per gli stabilimenti balneari
Tra le proposte emendative del Governo al DL 138/2011 figura l’abrogazione dell’esonero, che potrebbe far aumentare l’imponibile dichiarato
/ Lunedì 05 settembre 2011
A prevederlo è il comma 36-vicies semel introdotto all’art. 2 del DL, con una assai sintetica formulazione, si limita ad abrogare la lettera rr) dell’art. 2, comma 1 del DPR 696/1996. La norma abrogata prevedeva l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi delle prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata. Tale disposizione, quindi, consentiva ai gestori degli stabilimenti balneari di non emettere alcun scontrino o ricevuta fiscale ai clienti, come previsto, invece, in via ordinaria, per gli esercizi pubblici, che, ai sensi dell’art. 1 del predetto decreto, sono tenuti a certificare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della L. 249/1976, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla L. 18/1983, con l’osservanza delle relative discipline.
È sempre stata evidente la difficoltà da parte del Fisco di controllare attività che non sono tenute all’emissione di alcun documento certificativo dei corrispettivi, tanto che, ancora quest’estate, si sono susseguite le notizie di evasioni fiscali clamorose in questo settore. Una delle pratiche evasive più diffuse è stata quella di mascherare le attività di ristorazione, parcheggio e altre, sotto quella dichiarata di stabilimento balneare, per la quale, come illustrato, non era prima necessaria l’emissione di alcun documento certificativo dei corrispettivi.
Di fatto, quindi, le posizioni fiscali dei titolari degli stabilimenti balneari potevano essere verificate dall’Amministrazione finanziaria solo attraverso un’attenta ricostruzione “a tavolino” dell’intero volume d’affari dei contribuenti. Non poteva essere utile, invece, neppure ai fini di deterrenza, alcun controllo degli obblighi strumentali, giacché, appunto, tali esercenti non erano tenuti all’emissione di scontrini o ricevute fiscali. Ciò, peraltro, si rifletteva sulle dichiarazioni dei redditi, sempre piuttosto modeste.
Con 4 distinte violazioni in un quinquiennio, sospensione della licenza
L’abrogazione della disposizione esonerativa dovrebbe avere un effetto sensibile sulle dichiarazioni di tali contribuenti, giacché, essendo ora obbligati all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, in caso di ripetuta omissione, si renderebbe applicabile la sanzione accessoria di cui all’art. 12, comma 2 del DLgs. 471/1997, per cui, qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.Il rischio, prima inesistente, di sospensione della licenza da parte della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, competente ad emettere il provvedimento (immediatamente esecutivo), dovrebbe quindi indurre i titolari degli stabilimenti balneari a rilasciare scontrini e ricevute fiscali, onde evitare di incorrere in tale sanzione accessoria, che, se comminata nel periodo estivo, sicuramente produrrebbe effetti consistenti in termini di riduzione di introiti per le imprese del settore. Da ciò, pertanto, dovrebbe conseguire un sensibile aumento della materia imponibile dichiarata dai predetti gestori degli stabilimenti balneari.
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