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lunedì 12 settembre 2011

Da annullare gli accertamenti INPS ai commercialisti «cessati»

previdenza

Da annullare gli accertamenti INPS ai commercialisti «cessati»

Lo ha chiarito un messaggio dell’Istituto, per i commercialisti che hanno ottenuto cancellazione dalla propria Cassa e rimborso dei contributi versati

/ Lunedì 12 settembre 2011
Devono essere annullati gli accertamenti dell’INPS destinati ai professionisti che sono stati iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti e che, su richiesta, hanno ottenuto la cancellazione di tale iscrizione e la restituzione dei contributi versati. È questa l’istruzione impartita dalla Direzione dell’Istituto alle sue strutture territoriali, con il messaggio n. 15783/2011.
Il DL 112/2008 aveva imposto una forte collaborazione tra Agenzia delle Entrate e INPS, prevedendo che, al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva, Istituto e Agenzia predisponessero di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco (anche telematico) dei dati e delle informazioni in loro possesso (art. 83, comma 1).
Sulla base di tale disposizione, era stato siglato il cosiddetto “patto antievasione” tra i due enti, che aveva portato all’operazione congiunta denominata “Poseidone”, che, incrociando i dati presenti negli archivi dell’INPS e le dichiarazioni dei redditi presentate all’Agenzia delle Entrate, consente, tra l’altro, la verifica delle posizioni previdenziali dei liberi professionisti. Per la prima fase di questa attività era stato previsto il controllo, nel solo 2010, di circa 150.000 professionisti (cfr. comunicato stampa INPS del 18 giugno 2010).
Nell’ambito di tale iniziativa, sono stati sottoposti a controllo anche liberi professionisti iscritti alla Cassa dei commercialisti. In particolare, quest’ultima e talune strutture territoriali hanno segnalato recenti provvedimenti di accertamento notificati a professionisti che erano stati regolarmente iscritti alla Cassa professionale ed avevano correttamente adempiuto agli obblighi contributivi previsti.
A seguito di richiesta, poi, era stata effettuata la cancellazione di tale iscrizione ed i contributi versati erano stati rimborsati, atteso che l’art. 21 della L. 21/1986 (recante la Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti) prevede che coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi soggettivi versati; tale rimborso deve essere stabilito con delibera adottata dalla Direzione Prestazioni della Cassa.
Non va effettuato alcun versamento alla Gestione Separata dell’INPS
I contribuenti che si trovino nella descritta situazione, però, risultano aver adempiuto correttamente agli obblighi contributivi della propria Cassa professionale e, pertanto, non devono effettuare alcun versamento alla Gestione Separata dell’INPS, a cui devono essere iscritti soltanto i professioni che risultino sprovvisti di specifica Cassa previdenziale ovvero che non siano comunque tenuti al versamento del contributo soggettivo alla propria Cassa di categoria, in base alle previsioni dei propri statuti o regolamenti (art. 2, comma 26, della L. 335/95 e circ. INPS n. 99/2011, si veda “Professionisti: Gestione separata se non si versa il contributo soggettivo” del 29 agosto 2011).
Gli accertamenti contributivi dell’Istituto previdenziale, con cui sono stati richiesti i contributi non versati alla predetta Gestione Separata, devono quindi essere annullati. A tal fine, nel messaggio sopracitato viene era stato imposto alle strutture territoriali, su presentazione dell’istanza di annullamento da parte del contribuente, di terminalizzare l’annullamento con la specifica motivazione del caso di specie.
L’INPS, con il messaggio n. 16883 del 30 agosto scorso, ha informato che è stata portata a termine la verifica delle 465 posizioni contributive interessate dal problema evidenziato e segnalate dalla Direzione Prestazioni della Cassa Commercialisti. Per questi soggetti si è già provveduto all’annullamento dei relativi accertamenti errati. Nell’eventualità che emergano altre posizioni non incluse nei flussi informativi analizzati, le strutture territoriali hanno avuto istruzione di procedere all’annullamento degli atti viziati, dopo aver verificato l’avvenuto rimborso dei contributi ed aver acquisito le copie delle relative delibere della Cassa Commercialisti.

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