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martedì 27 settembre 2011

Tutela ristretta negli accertamenti «esecutivi»

Accertamento

Tutela ristretta negli accertamenti «esecutivi»

Ipoteca e fermo adottabili decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento

/ Venerdì 23 settembre 2011
Man mano che si avvicina il sistema degli accertamenti “esecutivi”, i contribuenti devono fare mente locale sulle novità del neointrodotto sistema di riscossione, novità che, per certi aspetti, si profilano pregiudizievoli nei confronti dei contribuenti, in quanto, se rapportiamo il nuovo modello esattivo con quello pregresso, emerge che, ora, il fermo e l’ipoteca potranno essere disposti con maggiore celerità.
Occorre ricordare che l’adozione di un’ipoteca esattoriale può compromettere i rapporti con gli istituti di credito, specie se l’impresa accertata ha delle trattative in corso per la concessione di credito.
Sotto la vigenza del ruolo, l’accertamento veniva, in un primo momento, notificato al contribuente, e questi, se del caso, poteva presentare ricorso in Commissione tributaria. Poi, il funzionario formava il ruolo (per la totalità delle somme o per la metà/un terzo, a seconda del fatto che il contribuente avesse o meno presentato ricorso), lo validava in via informatica e lo consegnava ad Equitalia, che, a sua volta, doveva notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento aveva acquistato definitività.
Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente era considerato inadempiente, quindi l’Agente della Riscossione poteva disporre i fermi di beni mobili registrati e l’ipoteca, per tutelar il proprio credito, nonché disporre il pignoramento, che, tuttavia, era soggetto a termini prescrizionali, quindi suscettibili d’interruzione.
Il contribuente, dal canto suo, aveva davanti a sé due possibilità per evitare sia l’espropriazione sia l’adozione di fermi e ipoteche:
- chiedere la sospensiva al giudice tributario, possibile, secondo parte della giurisprudenza, solo nel momento in cui il contribuente riceveva la cartella di pagamento;
- chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, inibendo in tal modo le cautele (Equitalia, con la presentazione della domanda entro i sessanta giorni, sospendeva le attività esecutive/cautelari, che venivano “definitivamente” bloccate con il pagamento della prima rata).
Dal 1° ottobre cambia tutto, e anche in maniera radicale.
La Direzione provinciale emetterà l’avviso di accertamento, contro cui il contribuente potrà fare ricorso e, contestualmente, chiedere la sospensiva senza problemi di sorta.
Ciò, tuttavia, non sospende il termine per il pagamento delle somme, che deve avvenire entro il termine per il ricorso, quindi, di norma, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Successivamente al decorso di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, le somme (per l’intero o per un terzo, a seconda del fatto che sia stato o meno notificato il ricorso) verranno date ad Equitalia.
La domanda di dilazione non blocca né fermi né ipoteche
A questo punto:
- immediatamente, possono essere azionati i fermi di auto e le ipoteche, in costanza ovviamente dei presupposti di legge (ad esempio, l’ipoteca non è adottabile per crediti sino a 20.000 euro se il credito è contestato e l’immobile è adibito a prima casa del contribuente);
- decorsi 180 giorni dall’affidamento del credito, pertanto 270 giorni dalla notifica dell’atto, la sola espropriazione è sospesa (quindi ciò riguarda esclusivamente il pignoramento);
- il pignoramento va disposto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento ha acquistato definitività.
Quindi, è ben difficile, data la ristrettezza dei tempi, che la sospensiva del giudice arrivi prima del momento in cui Equitalia può adottare ipoteche e fermi, in quanto dovrebbe giungere entro novanta giorni dalla notifica dell’accertamento.
Inoltre, la dilazione delle somme non potrà essere chiesta alla Direzione provinciale dopo la notifica dell’atto, ma, come ora, solo ad Equitalia, quindi quando il contribuente è già inadempiente: in breve, la domanda di dilazione non preclude nessun fermo e nessuna ipoteca, visto che viene presentata quando l’ipoteca è già adottabile.
Equitalia, tuttavia, con la prossima direttiva ove dovrebbero essere fornite le nuove linee guida per le dilazioni sugli accertamenti esecutivi, potrebbe prevedere che, ove il contribuente presenti domanda di dilazione subito dopo l’affidamento del credito, siano sospese le ordinarie cautele, in attesa del provvedimento di accoglimento e, soprattutto, della prima rata.
/ Alfio CISSELLO

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