Ipoteca: competenza del giudice tributario
Atti impugnabili in Ctp. Il comma 26-quinquies dell'articolo 35 del Dl n. 223 del 2006 (convertito in legge n. 248 del 2006) ha aggiunto all'articolo 19, comma 1, del Dlgs n. 546 del 1992, due ulteriori ipotesi di atti impugnabili di fronte alle Commissioni tributarie:
1. l'iscrizione di ipoteca sugli immobili (art. 77 del Dpr n. 602 del 1973 e successive modificazioni);
2. il fermo di beni mobili registrati (art. 86 del Dpr n. 602 del 1973 e successive modificazioni).
Il nuovo testo dell'articolo 19, comma 1, del Dlgs n. 546 del 1992, è entrato in vigore a partire dal 12 agosto 2006, pertanto si applica a tutti i ricorsi presentati a partire da tale data.
Iscrizione di ipoteca. L'iscrizione ipotecaria costituisce un diritto reale di garanzia avente a oggetto i beni immobili del debitore, che consente al creditore procedente di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (art. 2808 c.c.).
Competenza del giudice tributario. La novità, dunque, introdotta nel sistema processuale è che il giudice "naturale" chiamato a conoscere delle questioni relative ad iscrizione ipotecaria non è più il giudice civile dell'esecuzione, bensì il giudice tributario.
Nella prassi, il concessionario comunica al debitore l'iscrizione effettuata. A questo punto, occorre stabilire quali censure il contribuente potrà sollevare dinanzi alla Commissione tributaria.
Se la comunicazione dell'iscrizione di ipoteca non costituisce il primo atto notificato al contribuente-debitore, sarà applicabile l'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546 del 1992, laddove afferma che "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri". In sostanza, il contribuente potrà far valere esclusivamente i vizi relativi all'iscrizione ipotecaria e non quelli riguardanti la pretesa sostanziale.
Se la comunicazione dell'iscrizione di ipoteca costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, sarà applicabile la stessa norma, ma nella parte in cui dispone che: "la mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
In conclusione, la modifica normativa ha determinato un ampliamento della competenza del giudice tributario. Tuttavia, al fine di individuare quali vizi il contribuente potrà denunciare dinanzi alle Commissioni tributarie, occorrerà guardare alle prime pronunce giurisprudenziali.
1. l'iscrizione di ipoteca sugli immobili (art. 77 del Dpr n. 602 del 1973 e successive modificazioni);
2. il fermo di beni mobili registrati (art. 86 del Dpr n. 602 del 1973 e successive modificazioni).
Il nuovo testo dell'articolo 19, comma 1, del Dlgs n. 546 del 1992, è entrato in vigore a partire dal 12 agosto 2006, pertanto si applica a tutti i ricorsi presentati a partire da tale data.
Iscrizione di ipoteca. L'iscrizione ipotecaria costituisce un diritto reale di garanzia avente a oggetto i beni immobili del debitore, che consente al creditore procedente di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (art. 2808 c.c.).
Competenza del giudice tributario. La novità, dunque, introdotta nel sistema processuale è che il giudice "naturale" chiamato a conoscere delle questioni relative ad iscrizione ipotecaria non è più il giudice civile dell'esecuzione, bensì il giudice tributario.
Nella prassi, il concessionario comunica al debitore l'iscrizione effettuata. A questo punto, occorre stabilire quali censure il contribuente potrà sollevare dinanzi alla Commissione tributaria.
Se la comunicazione dell'iscrizione di ipoteca non costituisce il primo atto notificato al contribuente-debitore, sarà applicabile l'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546 del 1992, laddove afferma che "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri". In sostanza, il contribuente potrà far valere esclusivamente i vizi relativi all'iscrizione ipotecaria e non quelli riguardanti la pretesa sostanziale.
Se la comunicazione dell'iscrizione di ipoteca costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, sarà applicabile la stessa norma, ma nella parte in cui dispone che: "la mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
In conclusione, la modifica normativa ha determinato un ampliamento della competenza del giudice tributario. Tuttavia, al fine di individuare quali vizi il contribuente potrà denunciare dinanzi alle Commissioni tributarie, occorrerà guardare alle prime pronunce giurisprudenziali.
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