manovra correttiva
Reati tributari, stretta su soglie di punibilità e sospensione condizionale
La manovra-bis preclude l’accesso al beneficio se l’imposta evasa eccede il 30% del volume d’affari e la soglia di 3 milioni di euro
L’art. 2, comma 36-vicies semel del DL n. 138/2011, introdotto in sede di conversione, ha apportato diverse modifiche alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi ed IVA.In primo luogo, è stato soppresso il comma 3 dell’art. 2 del DLgs. n. 74/2000, che prevedeva la riduzione della reclusione – da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, anziché da un anno e mezzo a sei anni – al ricorrere di una particolare ipotesi: l’esposizione nella dichiarazione annuale dei predetti tributi, per finalità di evasione, di elementi passivi fittizi inferiori a 154.937,07 euro derivanti dall’utilizzo di fatture, ovvero altri documenti, per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie, oppure detenuti come prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
La manovra-bis ha, inoltre, diminuito i limiti minimi di cui al successivo art. 3, riguardanti la punibilità della fattispecie di presentazione della dichiarazione fraudolenta, mediante artifici diversi da quelli di natura documentale. In particolare, è ora prevista la medesima reclusione ordinaria indicata nell’art. 2 (da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di sei anni) per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, indichi nella dichiarazione annuale – sulla base di una falsa rappresentazione, nelle scritture contabili obbligatorie, ed avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento – elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi, qualora risultino soddisfatte, congiuntamente, due condizioni: l’imposta evasa, con riferimento al singolo tributo, è superiore a 30.000 euro (e non più 77.468,53 euro); l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di componenti passive fittizie, è superiore al 5% delle attività indicate in dichiarazione, o comunque è superiore ad 1 milione di euro (anziché 1.549.370,70 euro).
Analogamente, sono stati ridotti i limiti previsti da altre disposizioni del DLgs. n. 74/2000, il cui superamento comporta la reclusione da uno a tre anni:
- art. 4 (“Dichiarazione infedele”): 50.000 euro (in luogo di 103.291,38 euro) per l’imposta evasa, ed euro 2 milioni (a dispetto dei previgenti 2.065.827,60 euro) con riferimento all’importo complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione;
- art. 5 (“Omessa dichiarazione”): 30.000 euro, rispetto all’importo originario di 77.468,53 euro.
Il Ddl. di conversione del DL n. 138/2011 ha altresì soppresso il comma 3 dell’art. 8 del DLgs. n. 74/2000, per effetto del quale era prevista la reclusione, da sei mesi a due anni, a carico dei contribuenti resisi responsabili dell’esposizione, nelle fatture emesse oppure in altri documenti rilasciati, di importi non corrispondenti al vero inferiori a 154.937,07 euro che divengono, pertanto, punibili nella misura piena, da un anno e mezzo a sei anni di reclusione.
È stato poi integrato il successivo art. 12, con l’inserimento di un nuovo comma dopo il comma 2, secondo cui “per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro”. La disposizione non sembra, pertanto, riguardare i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, omesso pagamento di tributi ed indebita compensazione di crediti.
L’art. 13 del DLgs. n. 74/2000 è stato, inoltre, interessato da due modifiche, la prima delle quali riguarda la previsione di cui al comma 1, relativa alla riduzione fino ad un terzo (e non più alla metà) delle pene previste per i delitti indicati in tale decreto, applicabile nei casi in cui – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti stessi, comprese le sanzioni amministrative (comma 1), siano stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalla vigente normativa tributaria. La seconda novità riguarda l’introduzione del comma 2-bis: “l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2”.
Il Ddl. di conversione della manovra-bis ha, infine, inserito una nuova disposizione nell’art. 17 del DLgs. n. 74/2000, il comma 1-bis, che eleva di un terzo i termini di prescrizione dei delitti previsti dai precedenti articoli da 2 a 10.
/ Michele BANA
Nessun commento:
Posta un commento