Unico 2011 e riporto perdite fiscali
Dalle perdite sistemiche al nuovo regime per le società di capitali, fino alle perdite per le società di comodo. Tutti i controlli da fare prima dell’invio entro il 30 settembre
L’ultimo giorno utile per inviare l’Unico 2011 è ormai alle porte, il 30 settembre. Nella compilazione, vanno tenute in considerazione le perdite fiscali pregresse.
In tema di riporto perdite, la disciplina si ritrova da una parte nel DL 78/2010 e dall’altra nelle recenti manovre estive varate dal Governo per fronteggiare la difficile situazione economica.
Dl 78/2010- In primo luogo, occorre sottolineare come la Finanziaria 2010, il DL 78/10 prevede le cosiddette perdite sistemiche di una società, quelle cioè prodotte per due esercizi consecutivi che non sono dipendenti dai compensi erogati a favore di soci e amministratori. Queste perdite sistemiche fanno scattare controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Perdite sistemiche e Unico 2011- Nel modello Unico 2011, prossimo all’invio, occorre neutralizzare i compensi a soci e amministratori e se risulta comunque la perdita sistemica, la possibile soluzione è valutare un aumento del capitale.
Legge n. 111/2011- Nella manovra estiva 2011, l’art. 23, comma 9, modificando l’art. 84 del Tuir, in tema di riporto delle perdite fiscali, abbatte il limite temporale per il riporto e ne introduce uno quantitativo, ossia la riportabilità delle perdite prevista nei limiti dell’80% del reddito prodotto in ogni esercizio. La novità entra in vigore con l’Unico 2012 sì, ma occorre comunque verificare in maniera attenta e precisa la data delle perdite pregresse che vengono inserite nell’apposito Quadro RS. Se risultano così perdite relative ai primi tre esercizi sociali, sono queste che, non subendo il limite dell’80%, saranno riportate in avanti in via prioritaria.
Manovra bis- Infine, il DL 138 /11 la cosiddetta manovra di Ferragosto individua dei nuovi parametri per l’identificazione dal 2012 come società non operative, quelle imprese che producono perdite fiscali per tre esercizi successivi, 2009/2011 ovvero dichiarino un reddito inferiore a quello minimo e producono una perdita uguale per due anni di fila.
Società di comodo e Unico 2011- La società rimane esclusa dalla definizione di ente non operativo, così come introdotto dalla manovra bis, sia nel caso dichiari un reddito inferiore a quello minimo in due esercizi e la perdita nel’altro, sia quando dichiari un reddito superiore a quello minimo in due esercizi consecutivi. Risulta invece come non operativa dal 2012, quindi società di comodo a tutti gli effetti, se in due esercizi, la società produce perdite e nel terzo anno invece dichiari un reddito inferiore a quello minimo.
In tema di riporto perdite, la disciplina si ritrova da una parte nel DL 78/2010 e dall’altra nelle recenti manovre estive varate dal Governo per fronteggiare la difficile situazione economica.
Dl 78/2010- In primo luogo, occorre sottolineare come la Finanziaria 2010, il DL 78/10 prevede le cosiddette perdite sistemiche di una società, quelle cioè prodotte per due esercizi consecutivi che non sono dipendenti dai compensi erogati a favore di soci e amministratori. Queste perdite sistemiche fanno scattare controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Perdite sistemiche e Unico 2011- Nel modello Unico 2011, prossimo all’invio, occorre neutralizzare i compensi a soci e amministratori e se risulta comunque la perdita sistemica, la possibile soluzione è valutare un aumento del capitale.
Legge n. 111/2011- Nella manovra estiva 2011, l’art. 23, comma 9, modificando l’art. 84 del Tuir, in tema di riporto delle perdite fiscali, abbatte il limite temporale per il riporto e ne introduce uno quantitativo, ossia la riportabilità delle perdite prevista nei limiti dell’80% del reddito prodotto in ogni esercizio. La novità entra in vigore con l’Unico 2012 sì, ma occorre comunque verificare in maniera attenta e precisa la data delle perdite pregresse che vengono inserite nell’apposito Quadro RS. Se risultano così perdite relative ai primi tre esercizi sociali, sono queste che, non subendo il limite dell’80%, saranno riportate in avanti in via prioritaria.
Manovra bis- Infine, il DL 138 /11 la cosiddetta manovra di Ferragosto individua dei nuovi parametri per l’identificazione dal 2012 come società non operative, quelle imprese che producono perdite fiscali per tre esercizi successivi, 2009/2011 ovvero dichiarino un reddito inferiore a quello minimo e producono una perdita uguale per due anni di fila.
Società di comodo e Unico 2011- La società rimane esclusa dalla definizione di ente non operativo, così come introdotto dalla manovra bis, sia nel caso dichiari un reddito inferiore a quello minimo in due esercizi e la perdita nel’altro, sia quando dichiari un reddito superiore a quello minimo in due esercizi consecutivi. Risulta invece come non operativa dal 2012, quindi società di comodo a tutti gli effetti, se in due esercizi, la società produce perdite e nel terzo anno invece dichiari un reddito inferiore a quello minimo.