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martedì 24 aprile 2012

tributi locali

Se l’ICI diventa IMU, l’ICI-bis diventa IMU-bis

Il Ddl. di conversione del DL fiscale apporta modifiche alla disciplina dell’ISCOP, coordinandola con l’IMU
/ Martedì 24 aprile 2012
Con la legge Finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 145-151 della L. 27 dicembre 2006 n. 296) è stata attribuita ai Comuni la facoltà di istituire, a partire dal 2007, un’imposta di scopo (ISCOP) destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di determinate opere pubbliche e determinata applicando alla base imponibile ai fini ICI un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
Originariamente l’imposta, che deve essere deliberata dai Comuni con proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del DLgs. n. 446/1997, era determinata sulla base dell’imponibile ICI, a prescindere dal fatto che si trattasse di abitazione principale o meno. Soltanto a partire dal 29 maggio 2008, in seguito all’abolizione dell’ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9), tali immobili sono stati esclusi dall’applicazione dell’ISCOP.
L’ISCOP, si ricorda, poteva essere istituita dai Comuni solamente per realizzare le opere pubbliche tassativamente previste dalla legge (in tal senso si è espresso il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economa e delle Finanze nella ris. 8 ottobre 2007 n. 3). In particolare, si tratta delle opere pubbliche individuate dall’art. 1, comma 149 della L. 296/2006, quali le opere per il trasporto pubblico urbano, le opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti, le opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, le opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini, le opere di realizzazione di parcheggi pubblici, le opere di restauro, le opere di conservazione dei beni artistici e architettonici, le opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche, le opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
Successivamente, il decreto sul federalismo fiscale municipale (art. 6 del DLgs. 23/2011) ha stabilito che l’apposito regolamento attuativo possa prevedere l’individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle sopra elencate. Tale regolamento, con le modifiche introdotte dal Ddl. di conversione del DL n. 16/2012, su cui il Senato vota oggi la fiducia, sarebbe adottato dai Comuni ai sensi dell’art. 52 del DLgs. n. 446/1997.
In virtù del fatto che la norma istitutiva dell’imposta di scopo rinvia alla normativa dell’ICI, ci si domandava come si dovesse procedere per il suo calcolo in seguito all’introduzione anticipata dell’IMU a decorrere dal 2012. Non solo, i pochi Comuni che l’imposta di scopo l’avevano istituita si chiedevano se nel 2012 potevano continuare ad applicarla, mentre tutti gli altri si domandavano se potevano istituirla considerato il venir meno del “blocco” tariffario disposto dall’art. 1 del DL n. 93/2008.
A tal fine, il DL 16/2012 in corso di conversione, modificando l’art. 6 del DLgs. n. 23/2011, precisa che, a decorrere dal 2012, l’ISCOP si applica con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per l’IMU. Dalle parole “l’imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita” sembra che i Comuni possano non soltanto continuare ad applicarla, ma anche istituirla.
In tal senso si è espresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel comunicato stampa n. 54 di ieri, ove viene anche precisato che “Il decreto fiscale in corso di conversione ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’imposta di scopo vigente dirette esclusivamente a coordinarla con quella della nuova che IMU che ha sostituito l’ICI. Per effetto di queste modifiche i comuni potranno scegliere di istituire l’imposta ovvero, nel caso in cui l’avessero già introdotta, potranno continuare ad applicarla adeguandola all’IMU. Ad oggi risulta che solo 20 comuni hanno istituito l’imposta di scopo esercitando la facoltà concessa dalla legge n. 296 del 2006.”.
Le polemiche sull’“IMU-bis”, che sarebbe poi l’ISCOP, che stanno impazzando sul web e non solo, avranno motivo di esistere, quindi, soltanto se molti Comuni decideranno di istituirla alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.
Soltanto in questo caso si potrebbe parlare, impropriamente, di “IMU-bis”. Parte della dottrina, infatti, ha già avuto modo di osservare che l’imposta di scopo andrebbe qualificata come un tributo autonomo da versare separatamente dall’ICI (ora IMU) con degli appositi codici tributo e non come un’addizionale dell’imposta comunale.
A titolo esemplificativo, ipotizzando un’immobile abitativo utilizzato come “seconda casa” con una rendita catastale pari a 1.500 e un’aliquota dell’ISCOP pari a 0,5 per mille (il massimo consentito), l’imposta da versare sarebbe pari a 126 euro (ove la Base imponibile IMU = Rendita catastale + Rivalutazione del 5% x Coefficiente moltiplicatore 160).
Di seguito si riporta una tabella, tratta dal sito internet del Dipartimento finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei Comuni che sinora hanno istituito l’imposta di scopo.

COMUNEPROV.ALIQUOTA (per mille)SPESA %ANNI
DI VIGENZA
ANNO
ISTITUZIONE
DELIBERAREGOLAMENTO
1) Bastia
Umbra
PG0,5305200830.12.200730.12.2007
2) BellunoBL0,25303200731.01.200731.01.2007
3) CastellabateSA0,5305200714.03.200714.03.2007
4) Cinto
Caomaggiore
VE0,5305200712.02.200712.02.2007
28.04.200828.04.2008
5) LauroAV0,5243200719.04.200719.04.2007
6) MatelicaMC0,5305200708.11.200708.11.2007
7) MelilliSR0,5305200726.04.200726.04.2007
229.05.2008
8) Misano
Adriatico
RN0,5305200728.03.200728.03.2007
9) Morciano di
Romagna
RN0,5305200727.03.200727.03.2007
10) Morfasso*PC0,54,741200730.03.200730.03.2007
11) Nocera
Terinese
CZ0,5305200820.12.200720.12.2007
12) OcchiobelloRO0,5175200722.03.200822.03.2008
13) Ponte di
Legno
BS0,5305200728.03.200729.05.2007
14) PosinaVI0,5305200712.10.200719.10.2007
15) Povegliano
Veronese
VR0,5215200728.02.200728.02.2007
16) RiminiRN0,5305200715.03.200715.03.2007
17.01.2008
17) RivisondoliAQ0,4305200716.03.200716.03.2007
18) SoveratoCZ0,5302200721.01.200821.01.2008
19) TemùBS0,5305200703.04.200703.04.2007
20) VignolaMO0,5305200730.01.200730.01.2007
* Per il Comune di Morfasso l’applicazione dell’ISCOP è limitata al solo anno 2007

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