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venerdì 13 aprile 2012

residenza fiscale

Residenza fiscale nello Stato in cui è situato il centro degli affari ed interessi

La Corte di Cassazione conferma l’orientamento consolidato per cui non rilevano le risultanze anagrafiche
/ Martedì 10 aprile 2012
Con la sentenza n. 5382, depositata il 4 aprile 2012, la Corte di Cassazione torna ad affrontare la tematica della residenza fiscale delle persone fisiche, confermando la decisione assunta in secondo grado dalla C.T. Reg. della Toscana, che aveva considerato residente ai fini fiscali in Italia la persona soggetta ad accertamento, nonostante questa avesse la propria residenza anagrafica nel Principato di Monaco.
Come in altri casi, molta parte dell’eco che ha avuto la sentenza riguarda più la figura del diretto interessato (l’ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini) che i principi di diritto da essa sottesi, che di fatto si allineano ad una giurisprudenza costante della Suprema Corte. La Cassazione, infatti, conferma che l’iscrizione all’AIRE non è sufficiente ad evitare il riconoscimento della residenza fiscale italiana (come emerge, del resto, in modo chiaro dalla formulazione dell’art. 2 del TUIR); il giudizio è, invece, fondato sull’accertamento del domicilio in Italia, rappresentato dal “centro degli affari e degli interessi economici e morali del contribuente”, ovvero dal luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi.
In questo senso, i riscontri fattuali sono stati ravvisati nelle 13 cariche sociali ricoperte in società aventi sede in Siena, nella sottoscrizione di più atti societari che facevano presumere un coinvolgimento attivo nella gestione, nella sottoscrizione di alcuni contratti di prestazioni sportive con società italiane, nonché nella frequente movimentazione di conti correnti bancari italiani; a fronte di ciò, gli elementi di segno contrario (l’iscrizione all’AIRE - come detto, in sé non decisiva - il certificato di residenza in Montecarlo della moglie e alcuni contratti stipulati in loco) non sono stati considerati sufficienti ad escludere la residenza fiscale in Italia.
Vi sono però nella sentenza alcuni spunti interessanti che meritano di essere menzionati. Innanzitutto, è stato considerato legittimo, ai fini dell’accertamento della residenza, l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate di circostanze di fatto anteriori o successive all’anno d’imposta oggetto di verifica. L’ex pilota è stato, infatti, accertato per l’anno 1997 utilizzando, come detto, come mezzi di prova le cariche sociali (protrattesi dal 1991 al 2001), la sottoscrizione di atti societari (dal 1995 al 1998) e i movimenti dei conti correnti (dal 1996 al 1997); ciò è stato ritenuto legittimo dalla Corte di Cassazione, in quanto la sussistenza in un dato luogo del centro degli interessi vitali deriva “da una serie concomitante di situazioni ed elementi spesso evolventisi nel tempo, e quindi quasi mai si realizza o cessa istantaneamente”. Non sarebbe, pertanto, necessario negli avvisi di accertamento un dettaglio degli eventi succedutisi nel singolo anno oggetto di controllo, essendo al contrario sufficiente il riferimento ai fatti nel loro complesso.
Accertamenti bancari validi per tutte le categorie reddituali
Per quanto riguarda la determinazione del reddito assoggettato ad imposta in capo al soggetto, riqualificato forzosamente come residente, la Cassazione conferma che la ricostruzione del reddito attraverso gli accertamenti bancari (art. 32 del DPR 600/73) non riguarda i soli redditi d’impresa, ma i redditi di qualsivoglia categoria; i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari assumono, quindi, rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile in tutti i casi in cui il contribuente non fornisca adeguata giustificazione ai sensi dell’art. 32 medesimo (ad esempio, il fatto che si tratta di somme di natura non reddituale) e pertanto possono giustificare la ripresa a tassazione delle somme percepite in qualità di compensi per l’amministrazione di società, come del resto già affermato dalla Suprema Corte.
Per il resto, la sentenza n. 5382/2012 si muove, come detto, nel solco di una giurisprudenza consolidata, che vede negli interessi patrimoniali e, sempre di più, nelle relazioni personali, gli elementi base per stabilire il domicilio e, quale diretta conseguenza, la residenza fiscale con i correlati obblighi di versamento delle imposte.

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