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lunedì 30 aprile 2012

Antiriciclaggio Gli stranieri possono acquistare in contanti fino a 15.000 euro

Gli operatori italiani interessati, però, devono comunicare gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro all’Agenzia delle Entrate
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/ Lunedì 30 aprile 2012
I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro, ma gli operatori italiani devono comunque comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario pari o superiore a 1.000 euro.
Sono queste le principali novità che la L. 26 aprile 2012 n. 44, di conversione del DL 16/2012, ha apportato alla disciplina che deroga ai limiti di trasferimento del denaro contante in favore di turisti stranieri.
L’art. 3 comma 1 del DL 16/2012 aveva disposto che il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, di cui all’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, non avrebbe operato per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo – effettuati presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate, di cui all’art. 22 del DPR 633/72, nonché presso agenzie di viaggi e turismo che organizzano pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 – posti in essere da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), con residenza fuori dal territorio dello Stato. Tale deroga è stata subordinata a specifiche condizioni. Il cedente del bene o il prestatore del servizio, infatti, avrebbe dovuto: acquisire, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, sia un’apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante lo status di straniero, nonché la residenza fuori del territorio dello Stato; versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il denaro contante incassato su un proprio conto corrente tenuto presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia dei documenti di cui sopra e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso; inviare apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini sono stati precisati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012 (ex art. 3 comma 2 del DL 16/2012).
In sede di conversione in legge del DL 16/2012, le ricordate disposizioni normative sono state integralmente riscritte. Viene stabilito, in primo luogo, che i turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti presso i ricordati soggetti entro il limite di 15.000 euro. A tali fini, gli esercenti il commercio al minuto o attività assimilate, di cui all’art. 22 del DPR 633/72, nonché le agenzie di viaggi e turismo, di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72, devono innanzitutto inviare apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina all’Agenzia delle Entrate, nella quale indicare anche il conto che si intende utilizzare. Ne consegue la necessità di un adeguamento del modello predisposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012, che non consente di fornire tale informazione. I soggetti di cui sopra, inoltre, restano tenuti, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, ad identificare il cliente (fotocopiando il passaporto) e ad acquisire da quest’ultimo autocertificazione circa il proprio status. Confermato anche l’obbligo di versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il denaro contante incassato sul conto indicato; all’operatore finanziario, tuttavia, deve essere consegnata la sola copia della ricevuta della comunicazione preventiva e non più anche la fotocopia del passaporto e dell’autocertificazione, nonché della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. A tutto ciò si aggiunge l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (cfr. il nuovo art. 3 comma 2-bis del DL 16/2012 convertito).
La nuova disciplina è priva di specifiche sanzioni
La disciplina esaminata è priva di specifiche sanzioni. Potrebbero quindi sorgere dubbi circa l’applicazione della sanzione comminata dall’art. 58 comma 1 del DLgs. 231/2007 (dall’1% al 40% dell’importo trasferito), che si riferisce alla sola violazione dei limiti all’utilizzo del denaro contante di cui all’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007; ciò, in particolare, alla luce del divieto di applicazione analogica sancito dall’art. 1 comma 2 della L. 689/81, ai sensi del quale “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. L’applicazione della ricordata sanzione, tuttavia, appare più l’esito di una legittima interpretazione estensiva (cfr., con riguardo alle sanzioni penali, la recente sentenza 18 aprile 2012 n. 15048 della Corte di Cassazione) che non di una vietata interpretazione analogica.
  Maurizio MEOLI

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