immobili
IMU ridotta per i fabbricati storici e gli inagibili
Gli emendamenti al DL 16/2012 approvati ieri, oltre a confermare l’acconto con le aliquote base, riducono del 50% la base imponibile per tali immobili
/ Mercoledì 04 aprile 2012
Il DL 16/2012, il cui Ddl. di conversione, dopo il via libera delle Commissioni Bilancio e Finanze, è da ieri all’esame del Senato, ha chiarito alcuni aspetti critici dell’imposta municipale propria (IMU) che, si ricorda, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 ad opera dell’art. 13, comma 1 del DL n. 201/2011 (conv. L n. 214/2011).
A decorrere da detta data, infatti, a norma dell’art. 8, comma 1 del DLgs. 23/2011, l’IMU sostituisce l’ICI nonché, in relazione alla componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
L’imposta dovuta al Comune per l’anno 2012 deve essere versata, a scelta del contribuente:
- in due rate di pari importo: la prima entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno cade di sabato), la seconda entro il 17 dicembre 2012 (il 16 dicembre è domenica),
- ovvero in un’unica soluzione, entro il 18 giugno 2012.
Una rilevante novità rispetto alla vecchia ICI riguarda le modalità di liquidazione dell’acconto di giugno. Infatti, in virtù della disposizione contenuta nell’art. 9, comma 3 del DLgs. 23/2011, secondo cui devono essere versate “due rate di pari importo“, senza prevedere conguagli a saldo, e senza fare riferimento alcuno alla liquidazione della prima rata in base ad aliquote e detrazioni vigenti per l’anno precedente, per procedere al versamento dell’acconto IMU è necessario conoscere le aliquote e le detrazioni approvate dai Comuni per l’anno in corso.
In altre parole, con riferimento all’anno 2012, sarebbe necessario conoscere le deliberazioni approvate in materia dai Comuni entro la scadenza del 18 giugno.
Sul rispetto di tale scadenza sono state sollevate delle perplessità. I regolamenti comunali che disciplinano le proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell’art. 52 del DLgs. n. 446/97, devono essere approvati con deliberazione e adottati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Termine che è stato differito prima al 31 marzo 2012 dal DM 21 dicembre 2011 e successivamente al 30 giugno 2012 dall’art. 29, comma 16-quater del DL n. 216/2011 (cosiddetto “Milleproroghe”, conv. con modificazione dalla L. n. 14/2012).
Da qui la preoccupazione che molti Comuni non sarebbero riusciti a deliberare aliquote e detrazioni per l’IMU entro la scadenza prevista per il versamento della prima rata.
L’emendamento al DL 16/2012, pertanto, consentirebbe di effettuare il versamento dell’acconto dell’IMU per l’anno 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze e 0,76% per gli altri immobili) e le detrazioni previste (200 euro per l’abitazione principale più 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni) dall’art. 13 del DL 201/2011.
La seconda rata andrà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Fra le altre novità degli emendamenti compare la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- l’esenzione dei fabbricati rurali strumentali siti nei Comuni montani con altitudine superiore a 1.000 metri;
- la riduzione al 25% della base imponibile per gli imprenditori agricoli professionali (IAP);
- l’incremento del moltiplicatore (da 130 a 135) applicato ai fini della determinazione della base imponibile IMU dei terreni posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.
A decorrere da detta data, infatti, a norma dell’art. 8, comma 1 del DLgs. 23/2011, l’IMU sostituisce l’ICI nonché, in relazione alla componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
L’imposta dovuta al Comune per l’anno 2012 deve essere versata, a scelta del contribuente:
- in due rate di pari importo: la prima entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno cade di sabato), la seconda entro il 17 dicembre 2012 (il 16 dicembre è domenica),
- ovvero in un’unica soluzione, entro il 18 giugno 2012.
Una rilevante novità rispetto alla vecchia ICI riguarda le modalità di liquidazione dell’acconto di giugno. Infatti, in virtù della disposizione contenuta nell’art. 9, comma 3 del DLgs. 23/2011, secondo cui devono essere versate “due rate di pari importo“, senza prevedere conguagli a saldo, e senza fare riferimento alcuno alla liquidazione della prima rata in base ad aliquote e detrazioni vigenti per l’anno precedente, per procedere al versamento dell’acconto IMU è necessario conoscere le aliquote e le detrazioni approvate dai Comuni per l’anno in corso.
In altre parole, con riferimento all’anno 2012, sarebbe necessario conoscere le deliberazioni approvate in materia dai Comuni entro la scadenza del 18 giugno.
Sul rispetto di tale scadenza sono state sollevate delle perplessità. I regolamenti comunali che disciplinano le proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell’art. 52 del DLgs. n. 446/97, devono essere approvati con deliberazione e adottati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Termine che è stato differito prima al 31 marzo 2012 dal DM 21 dicembre 2011 e successivamente al 30 giugno 2012 dall’art. 29, comma 16-quater del DL n. 216/2011 (cosiddetto “Milleproroghe”, conv. con modificazione dalla L. n. 14/2012).
Da qui la preoccupazione che molti Comuni non sarebbero riusciti a deliberare aliquote e detrazioni per l’IMU entro la scadenza prevista per il versamento della prima rata.
L’emendamento al DL 16/2012, pertanto, consentirebbe di effettuare il versamento dell’acconto dell’IMU per l’anno 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze e 0,76% per gli altri immobili) e le detrazioni previste (200 euro per l’abitazione principale più 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni) dall’art. 13 del DL 201/2011.
La seconda rata andrà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Fra le altre novità degli emendamenti compare la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Esenzione dei fabbricati rurali nei Comuni montani sopra 1.000 metri
Infine, sono confermati gli emendamenti che prevedono:- l’esenzione dei fabbricati rurali strumentali siti nei Comuni montani con altitudine superiore a 1.000 metri;
- la riduzione al 25% della base imponibile per gli imprenditori agricoli professionali (IAP);
- l’incremento del moltiplicatore (da 130 a 135) applicato ai fini della determinazione della base imponibile IMU dei terreni posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.
Esempio calcolo dell’acconto dell’IMU (cifre espresse in euro) | ||||
Rendita catastale rivalutata del 5% | IMU abitazione principale (al netto della detrazione di euro 200,00) - Aliquota 4 per mille | Acconto 2012 per l’abitazione principale | IMU seconde case - Aliquota 7,6 per mille | Acconto 2012 per le seconde case |
200 | - | - | 243,2 | 121,6 |
400 | 56 | 28 | 486,4 | 243,2 |
600 | 184 | 92 | 729,6 | 364,8 |
800 | 312 | 156 | 972,8 | 486,4 |
1.000 | 440 | 220 | 1.216 | 608 |
1.200 | 568 | 284 | 1.459,2 | 729,6 |
1.400 | 696 | 348 | 1.702,4 | 851,2 |
1.600 | 824 | 412 | 1.945,6 | 972,8 |
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