Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

lunedì 30 aprile 2012

dichiarazione dei redditi

Slittano i termini per i modelli 730/2012

Consegna al sostituto d’imposta entro il 16 maggio, oppure ad un CAF o ad un professionista abilitato entro il 20 giugno
/ Venerdì 27 aprile 2012
Con il comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un apposito decreto per differire i termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2012 da parte dei contribuenti e ai conseguenti adempimenti da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale.
Le proroghe previste in relazione ai modelli 730/2012 sono analoghe a quelle che erano state stabilite lo scorso anno dall’art. 2 del DPCM 12 maggio 2011.
Più tempo, pertanto, per la presentazione dei modelli 730/2012 da parte dei contribuenti che possono avvalersi dell’assistenza fiscale, tipicamente lavoratori dipendenti, pensionati e alcuni titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto).
Se il modello 730/2012 viene presentato al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta, la scadenza ormai prossima del 30 aprile viene differita al 16 maggio. Si ricorda che la presentazione del modello 730 al sostituto d’imposta è possibile solo se il datore di lavoro o ente previdenziale ha comunicato, entro lo scorso 16 gennaio (il 15 era domenica), di voler svolgere questa attività. Per quanto riguarda i pensionati, la presentazione dei modelli 730 non è più possibile né all’INPS (come lo scorso anno) né all’INPDAP, in quanto ente soppresso e confluito nell’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto del DL 201/2011.
Il modello 730/2012 deve essere presentato al datore di lavoro o all’ente previdenziale già compilato e senza allegare alcuna documentazione di supporto, in quanto il sostituto d’imposta non deve rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.
Se, invece, il modello 730/2012 viene presentato ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato (soggetto iscritto negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro), l’ordinario termine del 31 maggio è stato prorogato al 20 giugno 2012. Vengono conseguentemente differiti i termini entro cui il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve consegnare al contribuente la copia del modello 730/2012 elaborato. Nello specifico, tale consegna deve avvenire entro il 15 giugno 2012 (invece del 31 maggio), se si tratta del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta, ovvero entro il 2 luglio 2012 (invece del 15 giugno), se si tratta di un CAF o di un professionista.
Proroga anche del termine entro cui i CAF e i professionisti che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica i modelli 730/2012 all’Agenzia delle Entrate, che slitta al 12 luglio 2012 (in luogo del 2 luglio, in quanto il 30 giugno cade di sabato). Entro tale termine, devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2012 elaborati, le schede relative alla destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1), i prospetti di liquidazione della dichiarazione (modelli 730-3) e la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2012 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente, che la stessa Agenzia provvederà poi a “girare”, sempre in via telematica, ai sostituti d’imposta. Si ricorda che, da quest’anno, tutti i sostituti d’imposta sono tenuti a ricevere i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e, a tali fini, dovevano effettuare l’apposita comunicazione entro il 2 aprile 2012, ai sensi del provvedimento del 2 febbraio 2012, ad esclusione dei sostituti d’imposta che nel 2011 avevano già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e che non dovevano comunicare variazioni dei dati già forniti.
Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione telematica dei modelli 730/2012 da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 2 luglio 2012. Si ricorda che, entro la suddetta data, il sostituto d’imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2012 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d’imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno. La suddetta scadenza del 2 luglio rimane ferma anche qualora il sostituto d’imposta incarichi un intermediario abilitato di effettuare la trasmissione telematica sia dei modelli 730/2012 elaborati che delle buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1).

Nessun commento:

Posta un commento