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Ricorsi Tributari

lunedì 30 aprile 2012

Contenzioso

Contenzioso

No all’inammissibilità per vizi della procura o di assistenza del contribuente

La Cassazione richiama il neointrodotto art. 182 del codice di procedura civile, nonché i propri precedenti

/ Sabato 28 aprile 2012
Nel processo tributario non è legittimo dichiarare subito l’inammissibilità del ricorso in caso di vizi che comportano la nullità della procura o, comunque, in presenza di difetti circa la rappresentanza e l’assistenza dei contribuenti.
In tal senso depongono sia il consolidato orientamento della Corte Costituzionale e della stessa Cassazione, secondo cui l’inammissibilità può essere dichiarata solo a seguito dell’inottemperanza, da parte del contribuente, circa l’ordine di regolarizzare la propria posizione, sia il sopravvento dell’art. 182 c.p.c., introdotto dalla L. 69/2009, secondo cui “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Questo è l’importante principio sancito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6532 depositata ieri, ove, per quanto è dato sapere, è la prima volta che, in ambito processuale tributario, viene richiamato il nuovo art. 182 del codice di procedura civile.
L’assunto dei giudici non può che essere accolto con favore, siccome dovrebbe scongiurare il ripetersi di dichiarazioni di inammissibilità dovute a questioni meramente formali, che mal si adattano a un sistema giuridico che, anche grazie alla sempre più forte ingerenza del diritto comunitario, deve essere ispirato al fondamentale principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
In precedenti articoli, infatti, si era fatto presente che alcune volte i ricorsi sono dichiarati inammissibili per vizi della procura (si vedano “Ricorso introduttivo sottoscritto dal contribuente a rischio inammissibilità” del 7 aprile 2012, e “Inammissibilità del ricorso tributario «ristretta» con la riforma del CPC” del 28 novembre 2011), il che comporta un inutile dispendio di energie processuali per la parte, posto che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione, è “obbligata” magari a ricorrere in appello se non in Cassazione per poter finalmente ottenere dal giudice del merito l’ordine che, come detto, fa “stare in piedi” il ricorso.
Inammissibilità solo se non si adempie all’ordine giudiziale
Si noti che il principio contenuto nell’art. 182 c.p.c. ha una vasta applicazione, specie considerando che quanto esposto prima dalla Corte Costituzionale e poi dalla Cassazione era, ab origine, circoscritto al caso in cui il contribuente avesse sottoscritto il ricorso personalmente senza avvalersi del difensore (è in merito a questa situazione che, in base al combinato disposto degli artt. 18 e 12, comma 5, del DLgs. 546/92, i giudici avevano sancito che l’inammissibilità non va dichiarata subito, ma solo dopo l’inottemperanza all’ordine giudiziale circa la necessità di conferire l’incarico al difensore).
Molte sono le situazioni che rientrano, astrattamente, nella casistica illustrata, si pensi al classico caso di procura non autenticata o a vizi relativi alla rappresentanza del contribuente che, come nel caso di specie, possono verificarsi in ambito societario.
Anche per la parte resistente, a nostro avviso, l’art. 182 c.p.c. può tornare utile: è ora molto discutibile che il giudice tributario possa dichiarare la nullità, ad esempio, di un appello proposto dal Comune per difetto di autorizzazione, posto che dovrebbe assegnare alla parte un termine per il rilascio dell’autorizzazione stessa.
 / Alfio CISSELLO

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