Contenzioso
Aggiornate le «avvertenze» della cartella di pagamento
Con un provvedimento di ieri, l’Agenzia le ha modificate rendendole coerenti con il procedimento del reclamo
/ Martedì 03 aprile 2012
Il procedimento di reclamo/mediazione è in vigore, posto che si applica a partire dagli atti notificati dal 1° aprile 2012, a condizione che si tratti di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e che il valore della lite non sia superiore a 20.000 euro (per valore della lite si intende la maggiore imposta richiesta, al netto di sanzioni e interessi).
Il provvedimento direttoriale del 30 marzo 2012, pubblicato ieri sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ha prontamente modificato le “avvertenze” della cartella di pagamento, rendendole coerenti con il neointrodotto procedimento di reclamo.
È quindi chiaro, come già sostenuto (si veda “Reclamo a tutto campo, anche per il canone RAI” del 25 gennaio 2012), che il reclamo opera per tutti i ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate, primi fra tutti quelli concernenti il canone RAI, visto che questi, stante il limite di valore dei 20.000 euro, saranno pressoché sempre soggetti a reclamo.
Allora, il contribuente che non rinnova l’abbonamento del canone RAI e, per ragioni che possono essere più o meno legittime (in questa sede non interessa disquisire su tale aspetto), intenda proporre ricorso facendo valere questioni imputabili all’ente creditore deve, a pena d’inammissibilità del ricorso stesso, tentare la mediazione di fronte alla parte in causa, cioè l’Agenzia delle Entrate.
Sarà interessante appurare in che termini queste liti potranno essere mediate, al di là del caso concernente la cosiddetta “mediazione a zero”, ovvero la mediazione con cui, da un lato, il contribuente accetta totalmente la pretesa, dall’altro, per effetto della mediazione, beneficia della riduzione delle sanzioni al 40%.
Tanto premesso, le indicazioni contenute nella cartella confermano quanto già evidenziato (si veda “Nell’atto di reclamo vanno indicate sia mediazione che annullamento” del 20 febbraio): l’atto di ricorso/reclamo deve essere identico a quello che eventualmente verrà depositato in occasione della costituzione in giudizio, pena la possibilità che la Commissione valuti l’ipotesi di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per inosservanza dell’art. 22, comma 3 del DLgs. 546/92 (mancata conformità tra copia del ricorso depositata e originale notificato o spedito all’ufficio).
Relativamente ad un paio di affermazioni sorgono perplessità, che solo la giurisprudenza potrà chiarire.
In primo luogo, viene evidenziato che il reclamo è necessario solo se il contribuente non si limita a censurare esclusivamente vizi propri della cartella: in caso diverso, essendo l’atto imputabile alla sola Equitalia, non opera l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, e occorre notificare subito il ricorso.
Poi, è sostenuto che, se il contribuente ottiene la sospensione dell’atto impugnato, se poi il ricorso viene respinto è necessario corrispondere, oltre ai consueti interessi (interessi da ritardata iscrizione a ruolo) anche gli interessi da sospensione. Il che è di certo vero per la sospensione amministrativa, ma è discutibile per quella giudiziale, in quanto non contemplato da nessuna norma (l’art. 39 del DPR 602/73 prevede gli interessi solo per la sospensione amministrativa).
Infine, ma sul punto si ritornerà, non è vero che alla domanda di reclamo “devono” essere allegati tutti i documenti che il contribuente intende poi depositare in sede contenziosa: ciò dipende dalla strategia processuale del difensore. Non a caso, è vero che il reclamo/ricorso notificato all’ufficio deve essere identico a quello successivamente depositato, ma mediante memorie è possibile di certo ampliare in maniera illustrativa e non integrativa i motivi di ricorso e, del pari, è possibile, sino a 20 giorni liberi prima dell’udienza, depositare documenti atti a comprovare la fondatezza del ricorso/reclamo.
Il provvedimento direttoriale del 30 marzo 2012, pubblicato ieri sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ha prontamente modificato le “avvertenze” della cartella di pagamento, rendendole coerenti con il neointrodotto procedimento di reclamo.
È quindi chiaro, come già sostenuto (si veda “Reclamo a tutto campo, anche per il canone RAI” del 25 gennaio 2012), che il reclamo opera per tutti i ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate, primi fra tutti quelli concernenti il canone RAI, visto che questi, stante il limite di valore dei 20.000 euro, saranno pressoché sempre soggetti a reclamo.
Allora, il contribuente che non rinnova l’abbonamento del canone RAI e, per ragioni che possono essere più o meno legittime (in questa sede non interessa disquisire su tale aspetto), intenda proporre ricorso facendo valere questioni imputabili all’ente creditore deve, a pena d’inammissibilità del ricorso stesso, tentare la mediazione di fronte alla parte in causa, cioè l’Agenzia delle Entrate.
Sarà interessante appurare in che termini queste liti potranno essere mediate, al di là del caso concernente la cosiddetta “mediazione a zero”, ovvero la mediazione con cui, da un lato, il contribuente accetta totalmente la pretesa, dall’altro, per effetto della mediazione, beneficia della riduzione delle sanzioni al 40%.
Tanto premesso, le indicazioni contenute nella cartella confermano quanto già evidenziato (si veda “Nell’atto di reclamo vanno indicate sia mediazione che annullamento” del 20 febbraio): l’atto di ricorso/reclamo deve essere identico a quello che eventualmente verrà depositato in occasione della costituzione in giudizio, pena la possibilità che la Commissione valuti l’ipotesi di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per inosservanza dell’art. 22, comma 3 del DLgs. 546/92 (mancata conformità tra copia del ricorso depositata e originale notificato o spedito all’ufficio).
Relativamente ad un paio di affermazioni sorgono perplessità, che solo la giurisprudenza potrà chiarire.
In primo luogo, viene evidenziato che il reclamo è necessario solo se il contribuente non si limita a censurare esclusivamente vizi propri della cartella: in caso diverso, essendo l’atto imputabile alla sola Equitalia, non opera l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, e occorre notificare subito il ricorso.
Mediazione necessaria anche per il canone RAI
Tuttavia, implicitamente (almeno così pare) si continua a sostenere che, ove il reclamo è obbligatorio (quindi altresì qualora il contribuente sollevi vizi imputabili sia al ruolo che alla cartella), opera in toto l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, decorrendo i termini per la costituzione in giudizio, sia per il ruolo che per la cartella, non dalla notifica del ricorso/reclamo ma dal momento in cui la mediazione ha esito negativo. Su tale aspetto ci siamo già soffermati, e avevamo indicato una soluzione alternativa, che, anche ove si rivelasse in futuro contrastante con l’orientamento della giurisprudenza, comunque non può comportare la “perdita” dei vizi della cartella (si veda “Nel reclamo, ancora incerto il ricorso contro la cartella” del 22 marzo 2012).Poi, è sostenuto che, se il contribuente ottiene la sospensione dell’atto impugnato, se poi il ricorso viene respinto è necessario corrispondere, oltre ai consueti interessi (interessi da ritardata iscrizione a ruolo) anche gli interessi da sospensione. Il che è di certo vero per la sospensione amministrativa, ma è discutibile per quella giudiziale, in quanto non contemplato da nessuna norma (l’art. 39 del DPR 602/73 prevede gli interessi solo per la sospensione amministrativa).
Infine, ma sul punto si ritornerà, non è vero che alla domanda di reclamo “devono” essere allegati tutti i documenti che il contribuente intende poi depositare in sede contenziosa: ciò dipende dalla strategia processuale del difensore. Non a caso, è vero che il reclamo/ricorso notificato all’ufficio deve essere identico a quello successivamente depositato, ma mediante memorie è possibile di certo ampliare in maniera illustrativa e non integrativa i motivi di ricorso e, del pari, è possibile, sino a 20 giorni liberi prima dell’udienza, depositare documenti atti a comprovare la fondatezza del ricorso/reclamo.
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