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L’IMU diventa «operativa»
Con due provvedimenti e una risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare l’imposta con modello F24
/ Venerdì 13 aprile 2012
Ai sensi dell’art. 13, comma 12 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, in deroga alla potestà regolamentare riconosciuta in materia ai Comuni dall’art. 52 del DLgs. n. 446/97, il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente con le modalità di cui al DLgs. n. 241/1997, ovverosia, tramite il modello F24.
Inoltre il precedente comma 11 prevede che la quota di imposta riservata alla Stato debba essere versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.
Come confermato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 53909 di ieri, il versamento dell’imposta municipale propria effettuato tramite l’F24 rimane l’unica modalità ammessa. Conseguentemente, sarà possibile compensare l’IMU dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi.
I soggetti titolari di partita IVA, precisa l’Agenzia nel suddetto provvedimento, dovranno eseguire il versamento dell’IMU esclusivamente con modalità telematiche.
A tal fine, con la risoluzione n. 35 anch’essa di ieri e con efficacia a decorrere dal 18 aprile 2012, sono istituiti i codici tributo:
- “3912” denominato “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3915” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- “3916” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3917” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
- “3918” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3919” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;
- “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
I suddetti codici devono essere esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del “nuovo” modello F24, così come modificato dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “codice ente/codice comune” deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili.
Nel caso in cui il versamento riguardi la prima rata dell’IMU, che deve essere eseguito entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 cade di sabato), deve essere barrato lo spazio “Acc.” del modello F24 (deve essere barrato “Saldo”, invece, se il versamento riguarda la seconda rata in scadenza il prossimo 17 dicembre).
Il contribuente, in alternativa al versamento dell’IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 18 giugno. In questo caso, devono essere barrate entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo” del modello F24.
Infine, i campi “Numero immobili” e “Anno di riferimento” devono essere compilati, rispettivamente, con il numero degli immobili assoggettati all’imposta e l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (2012 per il versamento della prima rata di giugno di quest’anno).
Nel caso in cui ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 97 n. 472, la ris. n. 35/2012 precisa che sanzioni e interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. In questo caso, nel modello F24 dovrà essere barrata la casella “Ravv.” e nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui l’imposta doveva essere versata.
Si segnala, infine, che, con riferimento all’ICI, la ris. 12 aprile 2012 n. 35 ha ricodificato i codici tributo per il versamento dell’imposta ancora dovuta, mentre sono rimasti invariati i codici per il versamento degli interessi e delle sanzioni.
Inoltre il precedente comma 11 prevede che la quota di imposta riservata alla Stato debba essere versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.
Come confermato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 53909 di ieri, il versamento dell’imposta municipale propria effettuato tramite l’F24 rimane l’unica modalità ammessa. Conseguentemente, sarà possibile compensare l’IMU dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi.
I soggetti titolari di partita IVA, precisa l’Agenzia nel suddetto provvedimento, dovranno eseguire il versamento dell’IMU esclusivamente con modalità telematiche.
A tal fine, con la risoluzione n. 35 anch’essa di ieri e con efficacia a decorrere dal 18 aprile 2012, sono istituiti i codici tributo:
- “3912” denominato “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3915” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- “3916” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3917” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
- “3918” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3919” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;
- “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
I suddetti codici devono essere esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del “nuovo” modello F24, così come modificato dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “codice ente/codice comune” deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili.
Nel caso in cui il versamento riguardi la prima rata dell’IMU, che deve essere eseguito entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 cade di sabato), deve essere barrato lo spazio “Acc.” del modello F24 (deve essere barrato “Saldo”, invece, se il versamento riguarda la seconda rata in scadenza il prossimo 17 dicembre).
Il contribuente, in alternativa al versamento dell’IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 18 giugno. In questo caso, devono essere barrate entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo” del modello F24.
Infine, i campi “Numero immobili” e “Anno di riferimento” devono essere compilati, rispettivamente, con il numero degli immobili assoggettati all’imposta e l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (2012 per il versamento della prima rata di giugno di quest’anno).
Nel caso in cui ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 97 n. 472, la ris. n. 35/2012 precisa che sanzioni e interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. In questo caso, nel modello F24 dovrà essere barrata la casella “Ravv.” e nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui l’imposta doveva essere versata.
Si segnala, infine, che, con riferimento all’ICI, la ris. 12 aprile 2012 n. 35 ha ricodificato i codici tributo per il versamento dell’imposta ancora dovuta, mentre sono rimasti invariati i codici per il versamento degli interessi e delle sanzioni.
“Vecchi” F24 utilizzabili fino al 31 maggio 2013
Al fine di smaltire i modelli cartacei in circolazione, il provv. prot. n. 53906 di ieri, precisa che il “vecchio” F24 potrà essere comunque utilizzato fino al 31 maggio 2013. Per in versamento dell’IMU sarà sufficiente indicare l’importo dovuto nella sezione “Ici e altri tributi locali”. Dal 1° giugno 2013, invece, sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello F24.
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