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lunedì 23 aprile 2012

società non operative

Acconti 2012 delle società di comodo al buio

Non sono tuttora chiari né i presupposti per il ricalcolo per le società in perdita, né le indicazioni da fornire in dichiarazione dei redditi
/ Sabato 21 aprile 2012
Tra gli aspetti maggiormente complessi nella gestione dei versamenti di UNICO 2012, un posto di rilievo va certamente assegnato agli acconti dovuti dalle società non operative.
Le novità introdotte dal DL 138/2011 (estensione della disciplina alle società in perdita per un triennio, nonché maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES) trovano infatti applicazione dal 2012, ma impongono un ricalcolo degli acconti dovuti per il 2012 medesimo, previa rideterminazione dell’imposta 2011.
Il primo rilevante dubbio riguarda le imprese in perdita fiscale. Se tali imprese dichiarano perdite nel triennio 2009-2011 (o, nello stesso arco temporale, presentano due dichiarazioni in perdita e una con un reddito inferiore a quello minimo determinato a norma dell’art. 30 della L. 724/94), esse si considerano di comodo nel 2012, salvo la sussistenza di cause di esclusione. Non appare, tuttavia, chiaro se gli obblighi di ricalcolo degli acconti 2012 operino se l’impresa è in perdita nello stesso triennio 2009-2011 o se, come ha suggerito parte della dottrina, si debba considerare a tale scopo il triennio 2008-2010.
Oltre a questo rilevante dubbio, una ulteriore questione riguarda la maggiorazione IRES del 10,5%: letteralmente questa sarebbe dovuta dalle società non operative per effetto dell’insufficienza dei ricavi (soggetti di cui all’art. 30 della L. 724/94), ma le istruzioni ai modelli di dichiarazione sembrano invece estendere questa penalizzazione anche alle società “in perdita sistematica” (si veda “Maggiorazione IRES del 10,5% anche per le «nuove» società non operative” del 20 gennaio 2012).
Vi sono poi questioni pratiche di non facile soluzione anche nella compilazione dei modelli, ed in special modo del rigo RS79 di UNICO 2012 SC, denominato “Rideterminazione dell’acconto”.
Si prenda, ad esempio, il caso di una “vecchia” società di comodo (società con ricavi insufficienti) e si supponga che sia confermato l’obbligo, per tali società, di ricalcolare l’acconto sulla base di un’IRES 2011 “storica” a sua volta rideterminata con l’aliquota del 38%. Appare, in questo caso, dubbio l’obbligo di compilare tale rigo, in quanto:
- non viene rideterminato il reddito del 2011, ma solo l’imposta (con una diversa aliquota);
- la maggiorazione del 10,5% sembra considerata dai modelli di dichiarazione alla stregua di una imposta a sé”, tanto più che esiste un’apposita sezione del quadro RQ (sezione XX, da utilizzare solo da parte dei “non solari” per il relativo saldo) dove essa andrà liquidata.
Se tale impostazione è corretta, il rigo RS79 non andrebbe compilato, in quanto il maggiore acconto non rappresenterebbe, da un punto di vista formale, l’IRES, quanto piuttosto la maggiorazione; lo stesso acconto (o meglio, l’acconto “eccedente”) andrebbe poi scomputato dalla stessa maggiorazione dovuta a saldo per il 2012, da liquidare nel quadro RQ se la struttura dei modelli UNICO 2013 si conformerà a quella attuale (salvo la previsione di un’apposita casella per permettere lo scomputo dell’acconto stesso).
Tale circostanza potrebbe essere avvalorata dal fatto che le istruzioni al rigo RF79 prevedono l’obbligo di compilazione nelle situazioni di cui all’art. 2, comma 36-duodecies del DL 138/2011 (società in perdita reiterata), ma non in quelle di cui all’art. 2, comma 36-novies (maggiorazione di aliquota).
Non chiare le modalità di compilazione di UNICO
A diverse conclusioni si perviene, invece, per le “nuove” società non operative (società in perdita sistemica), certamente tenute a compilare il rigo RS79 in quanto, a differenza delle “vecchie” società non operative, in questa situazione viene rideterminato il reddito del 2011, da inserire nella colonna 1 (per il 2011 tali società, infatti, non sono di comodo, mentre ai fini del ricalcolo dell’acconto si parte da un’imposta “virtuale” calcolata sul reddito minimo).
Ciò premesso, se si considera la maggiorazione IRES quale imposta autonoma, la colonna 2 del rigo RS79 accoglierà la sola IRES rideterminata (con aliquota 27,5%) e la colonna 3 l’acconto rideterminato di pari importo.
Va da sé che l’importo effettivamente da versare a titolo di acconto sarebbe superiore, in quanto commisurato all’aliquota del 38%; il differenziale dovrebbe essere scomputato nel quadro RQ del modello UNICO 2013, ma non dovrebbe avere un’indicazione autonoma in UNICO 2012.

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