Iva
Escluse dallo spesometro le attività istituzionali degli enti non profit
Con una recente circolare, la F.I.G.C. ha precisato che l’obbligo di comunicazione è previsto soltanto per le operazioni commerciali
Sono escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della loro sfera istituzionale di attività. Lo ha precisato l’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., con la circolare n. 9/2012 del 20 aprile scorso.
Ai sensi dell’art. 21 del DL n. 78/2010 (conv. con modif. dalla L. n. 122/2010), come modificato dall’articolo 2, comma 6, del DL 16/2012, entro il prossimo 30 aprile i contribuenti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere nel 2011 di importo superiore a 3.000 euro, IVA esclusa, per le quali sussisteva l’obbligo di emissione della fattura; riguardo, invece, alle operazioni per cui non era obbligatoria l’emissione di tale documento, dovranno essere comunicate soltanto quelle di importo superiore a 3.600 euro, IVA inclusa. Con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2012, tuttavia, è stato consentito di inviare per l’anno 2011 anche le operazioni sotto soglia.
La F.I.G.C. ha ricordato, a tal proposito, che sono esonerati dall’obbligo comunicativo soltanto i contribuenti minimi, nonché lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in considerazione delle modalità di tenuta della contabilità stabilite dalla legge, che rendono difficoltoso distinguere tra attività di carattere istituzionale e attività di carattere commerciale rilevanti ai fini IVA.
Anche gli enti non commerciali, pertanto, rientrano tra i soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione delle comunicazioni in oggetto. In particolare, anche le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate, anche se determinano l’IVA con il criterio forfettario di cui alla L. 398/1991, che prevede l’applicazione dell’art. 74, comma 6, del DPR 633/1972, in base al quale la detrazione dell’IVA versata sugli acquisti è forfettizzata nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. In proposito, la F.I.G.C. ha puntualizzato che, relativamente a tali associazioni, l’adempimento comunicativo è previsto soltanto per le operazioni commerciali poste in essere al di fuori delle attività istituzionali di ciascuna associazione.
È opportuno evidenziare, al riguardo, che i soggetti con detrazione forfetizzata, come le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla predetta L. 398/1991, comunicano le operazioni attive commerciali, ma non quelle passive perché gli acquisti non sono registrati, in quanto riconosciuti a forfait “a prescindere” (su tale aspetto, tuttavia, non è ancora giunta alcuna conferma ufficiale). Gli altri soggetti IVA, invece, comunicano le operazioni attive e passive, se rilevanti ai fini IVA e, quindi, per quelle passive, la comunicazione va fatta anche per gli acquisti non registrati perché la detrazione è preclusa o non viene esercitata; del resto, le istruzioni confermano che nella comunicazione, in mancanza della data di registrazione, va indicata la data di effettuazione dell’operazione.
Infine, è stato precisato che, sebbene il termine ultimo per l’invio dei dati relativi al 2011 sia quello ormai prossimo del 30 aprile 2012 (anche se da indiscrezioni giornalistiche sembrerebbe trapelare la possibilità di un rinvio di una settimana), i contribuenti possono comunque inviare una nuova comunicazione entro 30 giorni per rettificare i dati già trasmessi senza l’applicazione di alcuna sanzione.
/ Alessandro BORGOGLIO
Ai sensi dell’art. 21 del DL n. 78/2010 (conv. con modif. dalla L. n. 122/2010), come modificato dall’articolo 2, comma 6, del DL 16/2012, entro il prossimo 30 aprile i contribuenti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere nel 2011 di importo superiore a 3.000 euro, IVA esclusa, per le quali sussisteva l’obbligo di emissione della fattura; riguardo, invece, alle operazioni per cui non era obbligatoria l’emissione di tale documento, dovranno essere comunicate soltanto quelle di importo superiore a 3.600 euro, IVA inclusa. Con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2012, tuttavia, è stato consentito di inviare per l’anno 2011 anche le operazioni sotto soglia.
La F.I.G.C. ha ricordato, a tal proposito, che sono esonerati dall’obbligo comunicativo soltanto i contribuenti minimi, nonché lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in considerazione delle modalità di tenuta della contabilità stabilite dalla legge, che rendono difficoltoso distinguere tra attività di carattere istituzionale e attività di carattere commerciale rilevanti ai fini IVA.
Anche gli enti non commerciali, pertanto, rientrano tra i soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione delle comunicazioni in oggetto. In particolare, anche le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate, anche se determinano l’IVA con il criterio forfettario di cui alla L. 398/1991, che prevede l’applicazione dell’art. 74, comma 6, del DPR 633/1972, in base al quale la detrazione dell’IVA versata sugli acquisti è forfettizzata nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. In proposito, la F.I.G.C. ha puntualizzato che, relativamente a tali associazioni, l’adempimento comunicativo è previsto soltanto per le operazioni commerciali poste in essere al di fuori delle attività istituzionali di ciascuna associazione.
È opportuno evidenziare, al riguardo, che i soggetti con detrazione forfetizzata, come le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla predetta L. 398/1991, comunicano le operazioni attive commerciali, ma non quelle passive perché gli acquisti non sono registrati, in quanto riconosciuti a forfait “a prescindere” (su tale aspetto, tuttavia, non è ancora giunta alcuna conferma ufficiale). Gli altri soggetti IVA, invece, comunicano le operazioni attive e passive, se rilevanti ai fini IVA e, quindi, per quelle passive, la comunicazione va fatta anche per gli acquisti non registrati perché la detrazione è preclusa o non viene esercitata; del resto, le istruzioni confermano che nella comunicazione, in mancanza della data di registrazione, va indicata la data di effettuazione dell’operazione.
Termine al 30 aprile per la trasmissione dei dati relativi al 2011
Nel documento in oggetto è stato ricordato, poi, che l’omessa comunicazione o la trasmissione di dati non corretti o incompleti comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lettera a), del DLgs. 471/1997, per cui è punita con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli Uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri. La F.I.G.C. ha ricordato che, però, è fatta salva la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997.Infine, è stato precisato che, sebbene il termine ultimo per l’invio dei dati relativi al 2011 sia quello ormai prossimo del 30 aprile 2012 (anche se da indiscrezioni giornalistiche sembrerebbe trapelare la possibilità di un rinvio di una settimana), i contribuenti possono comunque inviare una nuova comunicazione entro 30 giorni per rettificare i dati già trasmessi senza l’applicazione di alcuna sanzione.
/ Alessandro BORGOGLIO
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