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domenica 22 aprile 2012


riscossione

Nuovi codici tributo per l’imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze

La risoluzione n. 36/2012 introduce nel modello F24 i codici 1133, 1134, 1135 e 1064, relativi all’affrancamento delle plusvalenze latenti
/ Venerdì 20 aprile 2012
Con la risoluzione n. 36/2012, diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 1133, 1134, 1135 e 1064, per effettuare tramite F24 il versamento dell’imposta sostitutiva del 12,5%, ai fini dell’affrancamento dei maggiori valori degli strumenti finanziari posseduti, al 31 dicembre 2011, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale. Questa possibilità, come noto, è stata introdotta dall’art. 2, commi 29-34, del DL n. 138/2011 (conv., con modif., dalla L. n. 148/2011), che attualmente consente ai contribuenti di affrancare tali valori optando per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, pari al 12,5%, sui redditi maturati fino al 31 dicembre scorso.
In attuazione del citato DL, il Decreto 13 dicembre 2011 del MEF ha dettato le modalità per l’esercizio dell’opzione, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva e della ritenuta con aliquota del 12,5% sui redditi diversi (ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR) e sui redditi di capitale (ex art. 44, comma 1, lett. g) del TUIR), maturati fino alla predetta data (si veda “Imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze: in Gazzetta le modalità” del 19 dicembre 2011).
Modalità distinte a seconda delle tipologie di contribuente
La risoluzione in commento passa in rassegna, dunque, le regole previste dal Decreto del MEF, differenziate per tipologie di contribuente.
I soggetti in regime dichiarativo, per cominciare, possono esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011, quindi direttamente nel modello UNICO 2012. L’imposta sostitutiva dev’essere versata entro la scadenza del saldo per le imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. La stessa modalità vale anche per le quote o azioni di organismi d’investimento collettivo non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto.
Per quanto riguarda, invece, le quote o azioni di organismi d’investimento collettivo incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, l’opzione doveva esercitata tramite comunicazione scritta ad hoc, inviata entro il 31 marzo 2012 all’intermediario “con cui il contribuente intrattiene tale rapporto”. La ritenuta sui redditi di capitale e l’imposta sostitutiva sui redditi diversi, dunque, devono essere versate entro il prossimo 16 maggio 2012: la ritenuta dai soggetti ex artt. 26-quinquies del DPR n. 600/1973 e 10-ter della L. n. 77/1983, l’imposta sostitutiva dall’intermediario depositario.
Infine, i soggetti in regime amministrato devono aver inviato una comunicazione scritta all’intermediario abilitato entro il 31 marzo 2012. Toccherà poi all’intermediario, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di applicazione della ritenuta, applicare e versare l’imposta sostitutiva.
Ai fini del versamento, l’Agenzia delle Entrate ha quindi introdotto i nuovi codici tributo:
- 1133 (Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, comma 3, lett. a), del Decreto 13 dicembre 2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011);
- 1134 (Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, comma 3, lett. a), del Decreto 13 dicembre 2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011);
- 1135 (Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, comma 3, lett. b) e c), del Decreto 13 dicembre 2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011);
- 1064 (Ritenuta sui redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, comma 3, lett. b) e c) del Decreto 13 dicembre 2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011).
I codici tributo, in sede di compilazione, devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”. Per i codici 1133, 1134 e 1135, occorre valorizzare il campo “Anno di riferimento” con l’anno d’imposta cui il versamento si riferisce, in formato AAAA. Per il codice tributo 1064, invece, oltre all’anno di riferimento, è necessario precisare il mese cui la ritenuta si riferisce (campo “rateazione/regione/prov./mese rif.“, formato “00MM”).

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