Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 4 aprile 2012

contenzioso : L’istanza di reclamo

contenzioso

L’istanza di reclamo può essere disgiunta dal ricorso

Il contenuto del primo deve però sostanziarsi nel secondo, a pena dell’inammissibilità espressamente prevista dalla legge

/ Lunedì 02 aprile 2012
Nella progressiva disamina del reclamo e della mediazione, avviata su queste colonne, siamo giunti all’analisi della relativa istanza e agli effetti che un’eventuale redazione superficiale“ può determinare sulla successiva fase processuale.
La ratio del nuovo istituto, stando alla relazione illustrativa della norma di introduzione nell’ordinamento e alla circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate, è quella di contemplare una fase amministrativa pre-processuale volta, possibilmente, ad evitare l’instaurazione della lite tributaria.
La previsione dell’art. 17-bis del DLgs. n. 546/1992, secondo cui in caso di rigetto del “reclamo“ ovvero di mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti in caso di “proposta di mediazione” l’atto prodotto dal contribuente si trasforma nel ricorso, comporta necessariamente la formale e sostanziale “identità“ del reclamo con il ricorso: in altre parole, le censure promosse dal contribuente avverso l’atto ricevuto dall’ufficio devono coincidere con i motivi di ricorso che saranno rivolti al giudice tributario nelle ipotesi di un nulla di fatto nella fase amministrativa (si veda “Reclamo e mediazione per le liti bagatellari“ del 2 luglio 2011).
Il secondo comma dell’articolo citato, infatti, sanziona con l’inammissibilità l’eventuale motivo di ricorso che non abbia formato oggetto di precedente reclamo“: sul versante processuale, quindi, un comportamento del genere equivale alla sostanziale integrazione dei motivi di ricorso, rigidamente disciplinata dall’art. 24, comma 2 del decreto n. 546, che ne decreta l’ammissibilità soltanto in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti.
Alla sostanziale identità tra reclamo e ricorso si accompagna anche l’identità formale: cosicché l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9, richiede la conformità tra il ricorso “anticipato” con l’avvio della procedura di reclamo e quello oggetto di successivo deposito presso la Commissione tributaria competente in ragione della costituzione in giudizio e della rituale instaurazione della lite (in ossequio a quanto, in merito, disciplinato dall’art. 22, comma 3 del DLgs. n. 546/1992).
Ma veniamo agli elementi che vanno obbligatoriamente indicati nel reclamo, in ragione dell’applicazione dell’art. 18 del DLgs. n. 546, espressamente prevista per effetto del richiamo operato dall’art. 17-bis.
Pertanto, devono essere indicati:
- la parte resistente;
- contribuente con generalità complete, incluso il codice fiscale, e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- l’atto impugnato;
- l’oggetto dell’istanza;
- i motivi di censura;
- il domicilio eletto;
- il valore della controversia;
- difensore con generalità complete, incluso il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il numero di telefax al quale inviare comunicazioni, in ragione delle modifiche normative che hanno caratterizzato, l’anno scorso, il processo tributario.
Seppure la circolare alleghi un fac-simile di un atto “strutturalmente” unico ma sostanzialmente duplice, in quanto contenente sia il reclamo sia il ricorso, a nostro avviso nulla vieta che i diversi atti possano essere disgiunti, di modo che, in occasione dell’eventuale costituzione in giudizio presso la Commissione tributaria, si proceda con il deposito della sola copia del ricorso, corredata della ricevuta di notifica o di deposito dell’atto di reclamo al fine di attestare al giudice l’esperimento della preventiva fase pre-processuale.
Pertanto, tenuto conto delle predette indicazioni obbligatorie, il “reclamo” potrebbe anche essere distintamente strutturato, avente per riferimento un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Deposito dei due atti distinti per un’esigenza di ordine del fascicolo
L’opportunità di procedere al deposito dei due atti distinti risponde ad un’esigenza di ordine del fascicolo processuale, che potrà così essere formato con gli atti relativi ai diversi esiti della fase difensiva endoprocedimentale e, successivamente, processuale. Un “ordine” decisamente funzionale, soprattutto nei casi in cui si renderebbe possibile la redazione di un’unica istanza volta all’avvio del procedimento con riguardo a più atti impugnabili, la quale, comunque, a detta dell’Agenzia darà sempre adito a procedimenti separati non essendo possibile un’analogia con la riunione dei giudizi di cui all’art. 29 del DLgs. n. 546/1992, propria esclusivamente della fase processuale.
Fac simile di reclamo.
 / Carlo NOCERA

Nessun commento:

Posta un commento