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venerdì 13 aprile 2012

società non operative

Acconto IRES al buio per le società di comodo

Il primo acconto per l’anno 2012, da calcolarsi per i soggetti interessati alle nuove regole, è ancora senza indicazioni
/ Giovedì 12 aprile 2012
Il comma 36-quinquies e seguenti dell’art. 2 del DL n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 148/2011) ha introdotto, come noto, una nuova fattispecie al ricorrere della quale la società si considera di comodo a prescindere dalla congruità dei ricavi (e dell’incremento di rimanenze) dichiarati nel triennio.
La società si considera non operativa se per tre periodi d’imposta consecutivi ha chiuso in perdita ai fini delle imposte sui redditi, ovvero per due anni in perdita e uno con un reddito che, tuttavia, risulta inferiore a quello determinato come se la società nell’anno stesso fosse di comodo, ovvero applicando alle sei categorie dell’attivo del bilancio del periodo d’imposta interessato gli appositi coefficienti moltiplicativi. Il 2012 è il primo anno di operatività della disposizione e già l’acconto di giugno (ove i presupposti si siano verificati nel triennio 2009-2011) va calcolato con le nuove regole, che prevedono, per le società di capitali, la maggiorazione dell’IRES di 10,5 punti, talché l’imposta si assesta per costoro al 38%. Per le società di persone, ferma la regola del 3 (o 2+1), non si applica alcuna maggiorazione di aliquota IRPEF.
Ad oggi nessuna indicazione è stata fornita in via interpretativa e i dubbi non mancano, nonostante il modello UNICO SC preveda, ma solo per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo d’anno, appositi riquadri le cui istruzioni sono (necessariamente) laconiche, posto che ripetono senza aggiunte il mero disposto normativo.
Volendo fare il punto della situazione distinguendo tra certezze e dubbi, si può osservare quanto segue:
- sembra scontato che l’aliquota IRES maggiorata del 10,5% si applichi a tutto il reddito dichiarato nel 2012 dalla società di comodo e non solo sul suo reddito minimo. Dunque, si supponga che la società abbia chiuso in perdita nel biennio 2009-2010 e con reddito insufficiente nel 2011, talché per il 2012 essa è di comodo: dunque, sconterà l’aliquota IRES maggiorata anche se l’annualità è stata particolarmente favorevole, con un volume di ricavi più che “congruo” ai fini della normativa de qua. In definitiva, c’è da sperare che il reddito nel 2012, nel caso descritto, sia prossimo a quello minimo per ridurre almeno i danni. Nel 2013, la società non realizza il nuovo presupposto poiché nel triennio di monitoraggio 2010-2012 ha dichiarato per il 2010 una perdita e nel 2011 e 2012 un reddito insufficiente, ma pur sempre positivo: quindi, la regola del 2+1 non è soddisfatta;
- la norma prevede che si continuino ad applicare le esimenti previste dalla legge e dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 (congruo e coerente agli studi di settore, ricavi superiori all’attivo di stato patrimoniale, sempre almeno 10 dipendenti nel periodo d’imposta interessato e nei due precedenti, e così via). Ebbene, una questione che deve essere chiarita è se tali esimenti si applichino al triennio di monitoraggio, spezzando la catena, ovvero se si applichino all’anno (nel nostro esempio il 2012) in cui il soggetto è di comodo, avendo realizzato i presupposti nel triennio di monitoraggio 2009-2011. Se si pervenisse a quest’ultima conclusione, si potrebbe verificare la situazione paradossale che il soggetto nel 2012 non abbia alcuna caratteristica tipica della società non operativa (posto che i ricavi sono assai elevati e il reddito consistente), ma debba affidarsi a una delle esimenti per essere considerata operativa e scansare l’aliquota maggiorata IRES;
- in dottrina, sono stati sollevati dubbi circa le modalità di calcolo dell’acconto di giugno prossimo nel caso in cui la società, nel 2012, sia di comodo in base alle nuove regole, poiché la norma così si esprime: “Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies”. Ebbene, posto che i predetti commi disciplinano anche la nuova fattispecie (tre anni in perdita, ovvero due più uno), si è ritenuto inapplicabile detto meccanismo, dal momento che nel 2011 (anno base per il calcolo dell’acconto per il 2012) la norma non era in vigore. Tale corrente dottrinale ritiene che il dettato normativo implichi un’improponibile verifica del triennio 2008-2010. Chi scrive ritiene molto più semplicemente che, per calcolare l’acconto di giugno 2012, se la società per il 2012 è di comodo, occorra individuare il reddito minimo del 2011 applicando alle voci di bilancio di quest’ultimo anno gli appositi e ben conosciuti coefficienti moltiplicativi. Ciò non sembra contrastare con il tenore letterale della norma.

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