riscossione
Pronti i codici identificativi per la responsabilità solidale dell’appaltatore
La ris. n. 34 ha introdotto i codici «50» e «51», da utilizzare in F24 per identificare l’obbligato solidale e quello che procede all’intervento sostitutivo
/ Giovedì 12 aprile 2012
Nuovi codici identificativi per appaltatori e subappaltatori. Con la risoluzione n. 34, diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici “50” e il “51”, da utilizzare nel modello F24 (sezione “Contribuente”) per identificare il soggetto obbligato solidale – ossia l’appaltatore (e/o committente imprenditore) chiamato a rispondere delle inadempienze del subappaltatore (e/o appaltatore) a livello tributario e contributivo – e il soggetto stazione appaltante (o amministrazione) che procede all’intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
Il principio della responsabilità solidale dell’appaltatore in tema di versamenti delle ritenute fiscali, nonché dei contributi previdenziali e assicurativi, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente relative ai contratti d’appalto e subappalto di forniture, servizi e opere, è stato introdotto dall’art. 35, comma 28, del DL n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006).
Più di recente, il DL n. 5/2012 ha modificato l’art. 29, comma 2, del DLgs. n. 276/2003, stabilendo che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
Per individuare tale soggetto obbligato solidale, l’Agenzia ha dunque introdotto il codice identificativo “50”, denominato “Obbligato solidale - art. 29, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 e art. 35, l. n. 248/2006”. Per ogni singolo contratto d’appalto o subappalto, dev’essere compilato il campo “codice identificativo”, nella sezione “Contribuente” del modello F24, indicando “50” e il codice fiscale del soggetto obbligato solidale, nell’apposito campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
È stato dunque introdotto il codice identificativo “51”, denominato “Intervento sostitutivo - art. 4 del d.P.R. n. 207/2010”, da utilizzare nella sezione “Contribuente” del modello F24, campo “codice identificativo”, insieme al codice fiscale del soggetto stazione appaltante o dell’amministrazione procedente (campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”).
La risoluzione chiarisce, poi, che “il campo relativo al codice fiscale del contribuente intestatario della delega va valorizzato con il codice fiscale del contribuente responsabile dell’inadempimento”.
Il principio della responsabilità solidale dell’appaltatore in tema di versamenti delle ritenute fiscali, nonché dei contributi previdenziali e assicurativi, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente relative ai contratti d’appalto e subappalto di forniture, servizi e opere, è stato introdotto dall’art. 35, comma 28, del DL n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006).
Più di recente, il DL n. 5/2012 ha modificato l’art. 29, comma 2, del DLgs. n. 276/2003, stabilendo che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
Per individuare tale soggetto obbligato solidale, l’Agenzia ha dunque introdotto il codice identificativo “50”, denominato “Obbligato solidale - art. 29, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 e art. 35, l. n. 248/2006”. Per ogni singolo contratto d’appalto o subappalto, dev’essere compilato il campo “codice identificativo”, nella sezione “Contribuente” del modello F24, indicando “50” e il codice fiscale del soggetto obbligato solidale, nell’apposito campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva
Quanto all’intervento sostitutivo della stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verifichi un’inadempienza contributiva da parte del subappaltatore e dell’esecutore, è stato introdotto dall’art. 4, comma 2, del DPR n. 207/2010, a sua volta attuativo del DLgs. n. 163/2006. Letteralmente, il citato art. 4, comma 2, prevede che “in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti [...] direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.È stato dunque introdotto il codice identificativo “51”, denominato “Intervento sostitutivo - art. 4 del d.P.R. n. 207/2010”, da utilizzare nella sezione “Contribuente” del modello F24, campo “codice identificativo”, insieme al codice fiscale del soggetto stazione appaltante o dell’amministrazione procedente (campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”).
La risoluzione chiarisce, poi, che “il campo relativo al codice fiscale del contribuente intestatario della delega va valorizzato con il codice fiscale del contribuente responsabile dell’inadempimento”.
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