reddito d'impresa
Deducibilità dei canoni svincolata dalla durata del contratto di leasing
Lo prevede una norma, proposta da Assileia, confluita nel maxi-emendamento al Ddl. di conversione del Decreto sulle semplificazioni fiscali
/ Giovedì 05 aprile 2012
Colpo grosso per Assilea: l’associazione cui fanno capo le società che svolgono attività di locazione finanziaria si è fatta promotrice di un emendamento al DL n. 16/2012 (Decreto semplificazioni fiscali) che rivede la disciplina fiscale del leasing. La nuova norma, confluita nel maxi-emendamento al Ddl. di conversione del Decreto, sgancia la deducibilità del canone dall’obbligo della durata minima del contratto di locazione finanziaria, pur mantenendo la regola secondo cui i canoni non possono essere dedotti in un periodo inferiore a quanto stabilito per le imprese nell’art. 102 del TUIR e per i lavoratori autonomi nell’art. 54 del medesimo TUIR.
In sostanza, ad esempio:
- un’impresa potrà stipulare un contratto di leasing immobiliare della durata di 10 anni, continuando a dedurre la quota capitale del canone in 18 anni;
- un professionista potrà stipulare un contratto di leasing per un’autovettura della durata di 2 anni, continuando a dedurre i canoni in 48 mesi.
Le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, attesa non oltre il 1° maggio.
In un perdurante periodo congiunturale come quello che stiamo incontrando, con l’accorciamento della durata contrattuale è lecito attendersi almeno tre conseguenze positive: una riduzione dei tassi di interesse, derivante dal minor costo della raccolta per le società di leasing sulle durate più brevi; un migliore accesso al credito per le PMI, derivante dal ridotto profilo di rischio delle società di leasing sui contratti più a breve termine; una maggiore flessibilità per le imprese alla fine del contratto di leasing, quando il bene è ancora ampiamente utilizzabile e può essere acquistato o rifinanziato a seconda delle necessità e disponibilità finanziarie.
Dal punto di vista fiscale, occorre ricordare che la quota interessi del canone, da individuarsi, rispettivamente, in base al piano d’ammortamento per l’impresa utilizzatrice IAS-adopter o mediante la formula forfetaria (già utilizzata per l’IRAP) per l’impresa che non adotta gli IAS, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi per i soggetti IRES, salvo favorevoli eccezioni per le società di gestione immobiliare al ricorrere di specifici presupposti, in base alla regola del 30% del ROL stabilita dall’art. 96 del TUIR. È invece deducibile senza limiti per i soggetti IRPEF (imprese e professionisti), sempre che il leasing sia inerente. Viceversa, ai fini IRAP, la componente finanziaria non rileva.
Per la parte capitale, invece, viene previsto ora che per l’impresa utilizzatrice che imputa a Conto economico i canoni di locazione finanziaria, “a prescindere dalla durata contrattuale prevista”, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Un’importante novità per i professionisti è rappresentata dalla previsione, contenuta nella nuova versione dell’art. 54 del TUIR, che consentirà, a partire dai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di dedurre i canoni di leasing immobiliare in 8-15 anni.
Resta ferma per le autovetture (non oggetto dell’attività di impresa e non assegnata in uso promiscuo al dipendente) la durata minima fiscale pari al periodo d’ammortamento tabellare, a prescindere dalla durata contrattuale della locazione finanziaria.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, in ipotesi di durata del contratto inferiore a quella prevista dal TUIR, si avranno variazioni in aumento del reddito per l’intera durata del leasing e fino al momento del riscatto. Una volta riscattato il bene e iscritto in attivo di Stato patrimoniale, unitamente all’ammortamento del cespite in base alle aliquote previste dal DM 31 dicembre 1988, si avranno le variazioni in diminuzione sino ad esaurimento della quota originariamente ripresa a tassazione; il processo si esaurirà al termine della durata fiscale prevista dal TUIR per la deducibilità dei canoni. Ciò comporterà la necessità di iscrivere in bilancio la relativa fiscalità differita.
Le nuove regole incideranno anche sull’ipotesi di cessione del contratto di locazione finanziaria e, in particolare, per il diverso impatto fiscale della sopravvenienza attiva di cui all’ultimo comma dell’art. 88 del TUIR, che dovrà continuare ad essere calcolata ponendo a raffronto il valore di mercato del cespite al netto dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto attualizzati in base al tasso contrattualmente stabilito. A seguito delle modifiche, tuttavia, è da ritenersi che possano essere contestualmente scomputate dalla sopravvenienza attiva così calcolata le quote capitale del canone sino a quel momento riprese a tassazione.
In sostanza, ad esempio:
- un’impresa potrà stipulare un contratto di leasing immobiliare della durata di 10 anni, continuando a dedurre la quota capitale del canone in 18 anni;
- un professionista potrà stipulare un contratto di leasing per un’autovettura della durata di 2 anni, continuando a dedurre i canoni in 48 mesi.
Le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, attesa non oltre il 1° maggio.
In un perdurante periodo congiunturale come quello che stiamo incontrando, con l’accorciamento della durata contrattuale è lecito attendersi almeno tre conseguenze positive: una riduzione dei tassi di interesse, derivante dal minor costo della raccolta per le società di leasing sulle durate più brevi; un migliore accesso al credito per le PMI, derivante dal ridotto profilo di rischio delle società di leasing sui contratti più a breve termine; una maggiore flessibilità per le imprese alla fine del contratto di leasing, quando il bene è ancora ampiamente utilizzabile e può essere acquistato o rifinanziato a seconda delle necessità e disponibilità finanziarie.
La disposizione punta a semplificare l’attuale disciplina
Ebbene, senza intaccare l’ambito temporale di deducibilità fiscale del leasing (principio generale dei due terzi del periodo di ammortamento, con un minimo di 11-18 anni per gli immobili delle imprese), la disposizione mira a semplificare l’attuale disciplina, consentendo all’impresa utilizzatrice una maggiore flessibilità nella scelta della durata contrattuale, potendo optare anche per durate più brevi e ottenendo, quindi, tassi di interesse più interessanti.Dal punto di vista fiscale, occorre ricordare che la quota interessi del canone, da individuarsi, rispettivamente, in base al piano d’ammortamento per l’impresa utilizzatrice IAS-adopter o mediante la formula forfetaria (già utilizzata per l’IRAP) per l’impresa che non adotta gli IAS, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi per i soggetti IRES, salvo favorevoli eccezioni per le società di gestione immobiliare al ricorrere di specifici presupposti, in base alla regola del 30% del ROL stabilita dall’art. 96 del TUIR. È invece deducibile senza limiti per i soggetti IRPEF (imprese e professionisti), sempre che il leasing sia inerente. Viceversa, ai fini IRAP, la componente finanziaria non rileva.
Per la parte capitale, invece, viene previsto ora che per l’impresa utilizzatrice che imputa a Conto economico i canoni di locazione finanziaria, “a prescindere dalla durata contrattuale prevista”, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Un’importante novità per i professionisti è rappresentata dalla previsione, contenuta nella nuova versione dell’art. 54 del TUIR, che consentirà, a partire dai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di dedurre i canoni di leasing immobiliare in 8-15 anni.
Resta ferma per le autovetture (non oggetto dell’attività di impresa e non assegnata in uso promiscuo al dipendente) la durata minima fiscale pari al periodo d’ammortamento tabellare, a prescindere dalla durata contrattuale della locazione finanziaria.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, in ipotesi di durata del contratto inferiore a quella prevista dal TUIR, si avranno variazioni in aumento del reddito per l’intera durata del leasing e fino al momento del riscatto. Una volta riscattato il bene e iscritto in attivo di Stato patrimoniale, unitamente all’ammortamento del cespite in base alle aliquote previste dal DM 31 dicembre 1988, si avranno le variazioni in diminuzione sino ad esaurimento della quota originariamente ripresa a tassazione; il processo si esaurirà al termine della durata fiscale prevista dal TUIR per la deducibilità dei canoni. Ciò comporterà la necessità di iscrivere in bilancio la relativa fiscalità differita.
Le nuove regole incideranno anche sull’ipotesi di cessione del contratto di locazione finanziaria e, in particolare, per il diverso impatto fiscale della sopravvenienza attiva di cui all’ultimo comma dell’art. 88 del TUIR, che dovrà continuare ad essere calcolata ponendo a raffronto il valore di mercato del cespite al netto dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto attualizzati in base al tasso contrattualmente stabilito. A seguito delle modifiche, tuttavia, è da ritenersi che possano essere contestualmente scomputate dalla sopravvenienza attiva così calcolata le quote capitale del canone sino a quel momento riprese a tassazione.
Nessun commento:
Posta un commento