PROCESSO TRIBUTARIO - Necessario l’avviso di accertamento motivato per contestazioni non riguardanti le dichiarazioni - 12/04/2012
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5318 depositata il 3 aprile 2012, ha specificato che l’Amministrazione finanziaria può procedere, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, solo alla correzione di errori, alla riduzione di detrazioni o crediti d'imposta ovvero riscontrare la rispondenza dei pagamenti, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente. Ogni altro elemento che non è immediatamente desumibile da quanto dichiarato dal contribuente, non può essere rettificato tramite i cosiddetti avvisi bonari, ma è necessario un avviso di accertamento motivato. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, in caso di omessa dichiarazione riportante un credito, per il disconoscimento del medesimo credito riportato nella dichiarazione successiva, non era sufficiente l’emissione di un avviso bonario ma era necessario un avviso di accertamento.
Nessun commento:
Posta un commento