imposte dirette
Deducibilità ridotta per l’acquisto di carburante
Il limite del 27,5% previsto dal Ddl. di riforma del lavoro inciderebbe su tutti i costi relativi alle auto di imprese e professionisti
/ Sabato 07 aprile 2012
La riduzione del limite di deducibilità al 27,5%, previsto dall’art. 71 della bozza di Ddl. di riforma del mercato del lavoro, colpisce non solo l’ammortamento del costo d’acquisto o i canoni di leasing, ma anche l’acquisto di carburante per le auto aziendali e dei professionisti.
Come già anticipato su questo quotidiano (si veda “Dalla riforma del lavoro, tagli alla deducibilità dei costi delle auto aziendali” del 6 aprile 2012), l’art. 71, comma 1, della bozza di Ddl. sulla riforma del lavoro riduce dal 40 al 27,5% la deducibilità delle spese relative ad autovetture, motocicli e ciclomotori di imprese e professionisti ex art. 164, comma 1 lett. b) del TUIR (lasciando immutati i limiti di valore fiscalmente riconosciuto) e dal 90 al 70% la deducibilità delle spese relative a veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 164, comma 1 lett. b-bis) del TUIR.
L’art. 164, comma 1 lettera b) del TUIR prevede un limite generale per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto aziendali diversi da quelli destinati esclusivamente all’attività d’impresa (di cui alla lettera a) del citato art. 164). Il limite percentuale previsto deve essere rispettato con riferimento alle seguenti fattispecie: ammortamento del costo d’acquisto, canoni di leasing, spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio, altre spese e componenti negativi. In particolare, si fa riferimento alle spese relative all’acquisto di carburanti e lubrificanti, al bollo auto, all’assicurazione, alle spese di manutenzione e riparazione, nonché alle spese di custodia (tipicamente, spese per il parcheggio).
È invece controverso se ai pedaggi autostradali si applichi il limite di deducibilità previsto per i veicoli. Con riferimento alla disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 121-bis (l’attuale art. 164) del TUIR, la C.M. 13 febbraio 1997 n. 37 (paragrafo 1) aveva incluso le spese per i pedaggi autostradali tra le spese relative ai veicoli. Ciononostante, le spese sostenute per i pedaggi autostradali non costituiscono, a ben vedere, spese relative ai veicoli utilizzati per percorrere quel determinato tratto stradale, bensì costituiscono spese relative al viaggio effettuato. Sulla base di tali considerazioni, le spese sostenute per il pagamento dei pedaggi potrebbero essere considerate integralmente deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, se relative ad un viaggio inerente all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione; diversamente, potrebbero essere considerate integralmente indeducibili se relative ad un viaggio non inerente all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.
Occorre tuttavia considerare che, ai fini IVA, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 ha espressamente previsto (dal 1° gennaio 2008) la detraibilità dell’IVA assolta in relazione al transito stradale nella stessa misura prevista per l’acquisto dei veicoli, analogamente a quanto stabilito per l’imposta relativa all’acquisto di carburante.
Il comma 2 dell’art. 71 precisa altresì che “nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1”.
Di conseguenza, nella determinazione degli acconti dovuti per il 2013, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale di deducibilità del 27,5% per i veicoli a deducibilità parziale e quella del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell’anno.
Come già anticipato su questo quotidiano (si veda “Dalla riforma del lavoro, tagli alla deducibilità dei costi delle auto aziendali” del 6 aprile 2012), l’art. 71, comma 1, della bozza di Ddl. sulla riforma del lavoro riduce dal 40 al 27,5% la deducibilità delle spese relative ad autovetture, motocicli e ciclomotori di imprese e professionisti ex art. 164, comma 1 lett. b) del TUIR (lasciando immutati i limiti di valore fiscalmente riconosciuto) e dal 90 al 70% la deducibilità delle spese relative a veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 164, comma 1 lett. b-bis) del TUIR.
L’art. 164, comma 1 lettera b) del TUIR prevede un limite generale per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto aziendali diversi da quelli destinati esclusivamente all’attività d’impresa (di cui alla lettera a) del citato art. 164). Il limite percentuale previsto deve essere rispettato con riferimento alle seguenti fattispecie: ammortamento del costo d’acquisto, canoni di leasing, spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio, altre spese e componenti negativi. In particolare, si fa riferimento alle spese relative all’acquisto di carburanti e lubrificanti, al bollo auto, all’assicurazione, alle spese di manutenzione e riparazione, nonché alle spese di custodia (tipicamente, spese per il parcheggio).
È invece controverso se ai pedaggi autostradali si applichi il limite di deducibilità previsto per i veicoli. Con riferimento alla disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 121-bis (l’attuale art. 164) del TUIR, la C.M. 13 febbraio 1997 n. 37 (paragrafo 1) aveva incluso le spese per i pedaggi autostradali tra le spese relative ai veicoli. Ciononostante, le spese sostenute per i pedaggi autostradali non costituiscono, a ben vedere, spese relative ai veicoli utilizzati per percorrere quel determinato tratto stradale, bensì costituiscono spese relative al viaggio effettuato. Sulla base di tali considerazioni, le spese sostenute per il pagamento dei pedaggi potrebbero essere considerate integralmente deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, se relative ad un viaggio inerente all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione; diversamente, potrebbero essere considerate integralmente indeducibili se relative ad un viaggio non inerente all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.
Occorre tuttavia considerare che, ai fini IVA, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 ha espressamente previsto (dal 1° gennaio 2008) la detraibilità dell’IVA assolta in relazione al transito stradale nella stessa misura prevista per l’acquisto dei veicoli, analogamente a quanto stabilito per l’imposta relativa all’acquisto di carburante.
Decorrenza dal 2013
La riduzione del limite di deducibilità prevista dall’art. 71, secondo quanto stabilito dal comma 2 della medesima disposizione, si applica “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo”. Le nuove misure di deducibilità si applicherebbero, quindi, dal 2013.Il comma 2 dell’art. 71 precisa altresì che “nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1”.
Di conseguenza, nella determinazione degli acconti dovuti per il 2013, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale di deducibilità del 27,5% per i veicoli a deducibilità parziale e quella del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell’anno.
Nessun commento:
Posta un commento