riforma del lavoro
Dal 2013, possibile «stangata» per i locatori
Tra le misure per recuperare le risorse necessarie a coprire la riforma del lavoro, anche la riduzione forfettaria del canone di locazione dal 15% al 5%
/ Venerdì 06 aprile 2012
Innanzitutto, l’onere derivante dalla riforma del mercato del lavoro è valutata in poco più di 1,7 miliardi per il 2013: a seguire, quasi 3 miliardi per il 2014 (2,921), 2,5 per il 2015, per poi gradualmente “scendere”, di anno in anno, per restare però sempre oltre i 2 miliardi (2,225 nel 2021). La somma da recuperare è di non poco conto e, per la maggior parte, stando all’ultima bozza di Ddl., dovrebbe provenire da maggiori entrate e risparmi di spesa derivanti da nuove misure.
Oltre al ridimensionamento della percentuale di deducibilità dei costi delle auto utilizzate dai lavoratori autonomi e dalle imprese diverse da quelle che li impiegano in via esclusiva per la propria attività (si veda “Dalla riforma del lavoro, tagli alla deducibilità dei costi delle auto aziendali” di oggi), le misure per la copertura finanziaria del “nuovo” mercato del lavoro incidono, innanzitutto, sul reddito dei fabbricati.
Mediante una modifica all’art. 37, comma 4-bis del TUIR, operata dall’art. 71, comma 3 della bozza di Ddl., infatti, si abbasserebbe la riduzione forfettaria del canone risultante dal contratto di locazione dal 15% al 5%.
Si ricorda che, se il canone ridotto è superiore al reddito medio ordinario delle unità immobiliari, determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, o, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto della riduzione.
Di fatto, quindi, verrebbero penalizzati i locatori che non optano per la cedolare secca sugli affitti, ossia l’imposta che possono scegliere di pagare, in sostituzione di IRPEF, relative addizionali, imposta di registro e di bollo, sui canoni di locazione di immobili abitativi a decorrere dal 2011.
Aumento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco sugli aerei
Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 6-quater, comma 2 del DL n. 7/2005 convertito, l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco sugli aerei di cui all’art. 2, comma 11 della L. n. 350/2003 sarebbe ulteriormente incrementata di due euro a passeggero.Le due misure appena esposte si applicherebbero a decorrere dal 2013.
Allo studio, poi, anche una stretta sulle RC auto. Infatti, il contributo di cui all’art. 334 del DLgs. n. 209/2005, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l’impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, diventerebbe deducibile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, dal reddito complessivo del contraente solo per la parte che eccede 40 euro.
Tale disposizione verrebbe applicata a partire da quest’anno.
Sarebbe infine prevista una riduzione delle spese di funzionamento di INPS e INAIL, a partire dal 2013, per 90 milioni complessivi, di cui 72 per l’INPS e 18 per l’INAIL. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, invece, dovrebbe adottare misure di razionalizzazione aggiuntive con una riduzione di spesa di 10 milioni l’anno a partire dal 2013.
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