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lunedì 30 aprile 2012

irpef

Restyling per l’indeducibilità dei costi da reato

In sede di conversione in legge del DL 16/2012 sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dell’indeducibilità
/ Lunedì 30 aprile 2012
Rispetto alla prima versione contenuta nel DL 16/2012, con la L. di conversione (n. 44 del 26 aprile 2012, in vigore da ieri), l’art. 8 del citato DL prevede ulteriori modifiche all’art. 14 comma 4-bis della L. n. 537/1993, recante la disciplina dell’indeducibilità dei costi da reato.
Giova ricordare che, ante DL 16/2012, la versione in vigore dell’art. 14 citato prevedeva che, “nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”.
Ai sensi dell’art. 8 del DL 16/2012, l’art. 14 comma 4-bis della L. 537/1993 prevede ora che, nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6 comma 1 del TUIR, non siano ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale.
A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, l’indeducibilità dei suddetti costi scatta anche qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 157 c.p. (ossia per intervenuta prescrizione del reato).
Viene altresì disposto che compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione in base alla suddetta disposizione e dei relativi interessi qualora intervenga:
- una sentenza definitiva di assoluzione, ai sensi dell’art. 530 c.p.p.;
- una sentenza definitiva di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., fondata su motivi diversi dalla prescrizione;
- una sentenza definitiva di non doversi procedere, ai sensi dell’art. 529 c.p.p.
Fatture oggettivamente inesistenti
Il secondo comma dell’art. 8 del DL 16/2012, rimasto immutato in sede di conversione, dispone che ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.
In tal caso, è prevista una sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi (si veda “Deducibili i costi da attività illecite colpose” del 12 marzo 2012).
È prevista l’applicabilità delle summenzionate disposizioni, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell’art. 14 della L. n. 537/1993, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l’ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base al predetto comma 4-bis previgente si siano resi definitivi.
Infine, la norma prevede che tali disposizioni si applichino anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

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