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lunedì 23 aprile 2012

ilcasodelgiorno

Redditometro sulle auto ad efficacia variabile

L’utilizzo professionale dell’autovettura determina «sconti» sul reddito lordo attribuibile
/ Lunedì 23 aprile 2012
Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate licenzi finalmente il nuovo redditometro per i periodi d’imposta che partono dal 2009, continua l’attività di accertamento della stessa Agenzia sul 2007 e sul 2008, utilizzando l’accertamento sintetico ante modifiche del DL 78/2010 e, quindi, i parametri del DM 10 settembre 1992.
Con particolare riferimento alle autovetture, al di là dell’evidente incoerenza dei risultati che si ottengono con i coefficienti presuntivi del 1992, occorre ricordare che non è possibile applicare il redditometro per quei beni, se relativi esclusivamente ad attività d’impresa o all’esercizio di arti o professioni e qualora tale circostanza risulti da idonea documentazione.
Con riferimento all’imposizione diretta, l’art. 65 del TUIR dispone che si considerino relativi all’impresa i beni alla stessa strumentali e i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nel libro inventari. Manca invece, nel reddito di lavoro autonomo, analoga disposizione diretta ad individuare i beni da considerare relativi all’attività artistica o professionale.
L’idonea documentazione cui fa riferimento la norma relativamente all’utilizzo imprenditoriale può identificarsi con la documentazione contabile, dalla quale emerge che il bene è riferibile all’attività imprenditoriale o professionale; non altrettanto non può dirsi, invece, con riguardo all’utilizzo esclusivo, circostanza che appare ben più complicata da provare.
In altri termini, dalla contabilità si può desumere l’utilizzo imprenditoriale, ma appare più difficile desumere l’utilizzo esclusivo.
Si potrebbe allora ipotizzare che il possesso di un’altra autovettura da parte dell’imprenditore/professionista sia indice del fatto che quella relativa all’impresa è utilizzata in via esclusiva.
Così come potrebbe essere prova dell’utilizzo esclusivo la circostanza che l’autovettura rechi marchi dell’impresa o messaggi pubblicitari.
Inoltre, sebbene la norma sul redditometro non sia collegata con l’art. 164 del TUIR che disciplina la deducibilità dei costi dei veicoli, si potrebbe affermare che siano esclusivamente strumentali le autovetture utilizzate dalle imprese che effettuano noleggi ovvero attività di scuola guida.
Si tratta, infatti, di quei veicoli che la stessa Amministrazione finanziaria ha definito “strumentali all’attività propria dell’impresa”, vale a dire veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.
Ancora, potrebbero essere “esclusivi” i veicoli adibiti ad uso pubblico.
Sul punto la giurisprudenza risulta alquanto scarna.
La Corte di Cassazione (n. 9549/2011) ha affermato che la mancata annotazione dell’autovettura nel registro dei beni ammortizzabili non consente di escludere il predetto bene dall’applicazione degli indici redditometrici, in quanto l’omessa annotazione non consentirebbe neppure la deducibilità dei costi relativi all’autovettura.
Si tratta di un’affermazione opinabile, in quanto la deducibilità dei costi prescinde dalla compilazione del predetto registro.
Inoltre, l’eventuale indicazione del bene nel registro dei beni ammortizzabili non sembrerebbe prova sufficiente ad avvalorare l’uso esclusivo del bene.
Ben più plausibile, nella prassi professionale, è che l’autovettura sia utilizzata solo promiscuamente nell’attività imprenditoriale/professionale.
In tale evenienza, il DM del 1992 prevede che gli importi relativi a ciascun bene disponibile siano proporzionalmente ridotti se il contribuente dimostra che lo stesso è utilizzato anche nell’esercizio di impresa, arte o professione, dandone anche in questo caso idonea documentazione.
In altri termini, gli indici peseranno solo per l’utilizzo privato e non per l’uso imprenditoriale o professionale.
Quanto alla misura della riduzione non sembra corretto fare riferimento alla disciplina dell’art. 164 del TUIR che sancisce la deducibilità al 40% delle spese e degli altri componenti negativi.
Detto diversamente, la circostanza che i costi siano deducibili nella misura del 40% non autorizzerebbe a considerare l’autovettura personale nella misura del 60%.
L’art. 164 del TUIR individua, infatti, una misura forfettaria di inerenza che nulla ha a che fare con la disciplina dell’accertamento redditometrico, per il quale risulta più corretto applicare un criterio temporale (ad esempio, utilizzo personale 2 giorni su 7) al fine di individuare l’utilizzo privato, ferma restando la documentazione contabile di supporto.
Quindi, un’autovettura che, utilizzata solo a fini personali, attribuisce un reddito lordo di 28.000 euro, se “intestata all’attività” e utilizzata anche per fini imprenditoriali dovrebbe attribuire un reddito di 8.000 euro (applicando il criterio dei 2/7).

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