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lunedì 16 aprile 2012

Iva

Spesometro 2011, invio sotto soglia generalizzato

Il software consente l’invio anche per le operazioni senza obbligo di emissione di fattura inferiori a 3.600 euro
/ Lunedì 16 aprile 2012
Con il comunicato stampa del 5 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per l’anno 2011, deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, rispettando la scadenza del prossimo 30 aprile 2012 per l’invio telematico della comunicazione.
Tuttavia, si precisa nel comunicato stesso, “al fine di rendere più agevole l’imminente invio, in previsione dell’entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall’art. 2, comma 6, del decreto legge n. 16 del 2012 (nuovo spesometro), il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita”.
Come già evidenziato in altro intervento (si veda “Spesometro 2011, via libera alle operazioni «sotto soglia»” del 6 aprile 2012), l’Agenzia, in buona sostanza, consente ai soggetti interessati di “anticipare” l’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 2 del DL 16/2012 già in relazione alla comunicazione da inviarsi per l’anno 2011, che, in base a quanto previsto dalla risposta all’interrogazione parlamentare del 28 marzo scorso, avrebbe dovuto seguire le vecchie regole. Si ricorda che le modifiche apportate dal citato art. 2 del DL n. 16/2012 prevedono quanto segue:
- è abolita la soglia minima di 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori);
- è, al contrario, confermata la soglia minima di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Per tali ultime operazioni, quindi, restano immutate tutte le problematiche afferenti le modalità di determinazione della soglia minima per la comunicazione dell’operazione.
Il comunicato stampa in questione interviene modificando ulteriormente il quadro della situazione, consentendo al contribuente di “scegliere” tra due possibilità: continuare ad applicare le vecchie regole, con conseguente inclusione nella comunicazione solamente delle operazioni di importo almeno pari a 3.000 euro, al netto dell’IVA, oppure applicare già le nuove regole, come consentito dal comunicato stampa, con conseguente inclusione nella comunicazione di tutte le operazioni effettuate e ricevute, a prescindere dall’importo delle stesse, sul modello “elenchi clienti e fornitori”.
L’abbattimento della soglia minima di 3.000 euro riguarderebbe non solo le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, ma anche quelle per le quali tale obbligo non sussiste. Tale conclusione si desume dal fatto che il software per l’invio della comunicazione, come modificato a seguito del comunicato stampa, accetta, a prescindere dal documento sottostante all’operazione, anche importi inferiori alla soglia minima di euro 3.000, ovvero 3.600.
Tuttavia, se l’abbattimento “totale” di qualsiasi soglia è certamente una semplificazione per la comunicazione da inviare entro il prossimo 30 aprile 2012, appare poco ragionevole che per la comunicazione relativa all’anno 2012, per la quale entreranno a regime le novità del DL 16/2012, tornerà in essere la soglia minima di euro 3.600, iva compresa, per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura.
In buona sostanza, a dispetto della semplificazione, è possibile individuare un obbligo a “due velocità”, in quanto:
- per l’anno 2011, è possibile (facoltativamente) includere tutte le operazioni nella comunicazione, a prescindere dall’importo delle stesse, e indipendentemente dall’obbligo di emissione della fattura, anche se sarà impossibile includere le operazioni certificate con scontrino o ricevuta di importo inferiore alla soglia, in quanto mancano i dati del soggetto acquirente/committente. Conseguentemente, per tali ultime operazioni, i soggetti interessati includeranno di fatto solo quelle “monitorate” (ossia quelle di importo almeno pari ad euro 3.600 iva compresa con indicazione del codice fiscale nello scontrino o ricevuta) durante l’anno 2011 (dal 1° luglio), in quanto solo per queste si è in possesso dei dati del soggetto acquirente/committente;
- per l’anno 2012 e seguenti, invece, per le operazioni con obbligo di emissione della fattura, è necessario (obbligo) includere tutte le operazioni effettuate e ricevute (come i vecchi “elenchi clienti e fornitori”), mentre per quelle senza obbligo di emissione della fattura è necessario includere solamente quelle di importo almeno pari ad euro 3.600.
A meno che l’eliminazione del blocco non venga confermata anche per il 2012. A quel punto, fermi restando gli obblighi appena descritti, si potrebbe sostenere che un’eventuale comunicazione delle operazioni inferiori ai 3.600 euro (ovviamente non necessaria) non sarebbe sanzionata.

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