tributi locali
Imposta sulle assicurazioni: approvate le specifiche tecniche per trasmettere i dati
Ad approvarle un provvedimento di ieri dell’Agenzia, che ha anche modificato istruzioni e modello di denuncia
/ Sabato 21 aprile 2012
Con un provvedimento di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta
sui premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto,
previsto dall’art. 9 della L. n. 1216/61, e ha modificato istruzioni e
modello di denuncia.
A tal proposito, si ricorda che, con il provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2011, l’Agenzia aveva approvato il modello 2012, relativo all’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel 2011, che ha recepito le novità introdotte dal DLgs. n. 68/2011 in materia di Federalismo regionale e provinciale. Infatti, da quest’anno, la parte dell’imposta relativa alla RC auto è diventata un tributo proprio delle Province (si veda “Pronto il modello 2012 per la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni” del 31 dicembre 2011).
Il provvedimento di ieri apporta al modello le seguenti modifiche:
- nel quadro AC, la descrizione del rigo AC6 “Acconto dovuto (riservato a compagnie in LPS per denuncia mese di novembre)” è sostituita dalla seguente, “Acconto dovuto (riservato a compagnie in LPS – compilare nel mese del versamento)”;
- a pag. 6, le istruzioni relative al rigo AC6 sono sostituite con le seguenti: “Rigo AC6 – Acconto dovuto (riservato alle imprese operanti in LPS – Da compilare esclusivamente nel mese in cui è effettuato il versamento). Le imprese operanti nello Stato Italiano in libera prestazione di servizi compilano questo rigo esclusivamente nella denuncia da presentare nel mese in cui è effettuato il versamento dell’acconto dovuto ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis”.
Infine, in relazione al termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli importi annualmente versati alle Province, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile, l’Agenzia precisa che le imprese di assicurazione con sede nell’Unione Europea o negli Stati dello Spazio Economico Europeo che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi, tenute alla presentazione delle denunce con cadenza mensile, devono trasmettere i dati analitici di cui al punto 1.3 del provvedimento del 29 dicembre 2011, contestualmente alla denuncia da presentare entro lo stesso mese in cui è previsto l’adempimento da parte dei soggetti tenuti annualmente alla presentazione della denuncia.
A tal proposito, si ricorda che, con il provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2011, l’Agenzia aveva approvato il modello 2012, relativo all’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel 2011, che ha recepito le novità introdotte dal DLgs. n. 68/2011 in materia di Federalismo regionale e provinciale. Infatti, da quest’anno, la parte dell’imposta relativa alla RC auto è diventata un tributo proprio delle Province (si veda “Pronto il modello 2012 per la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni” del 31 dicembre 2011).
Il provvedimento di ieri apporta al modello le seguenti modifiche:
- nel quadro AC, la descrizione del rigo AC6 “Acconto dovuto (riservato a compagnie in LPS per denuncia mese di novembre)” è sostituita dalla seguente, “Acconto dovuto (riservato a compagnie in LPS – compilare nel mese del versamento)”;
- a pag. 6, le istruzioni relative al rigo AC6 sono sostituite con le seguenti: “Rigo AC6 – Acconto dovuto (riservato alle imprese operanti in LPS – Da compilare esclusivamente nel mese in cui è effettuato il versamento). Le imprese operanti nello Stato Italiano in libera prestazione di servizi compilano questo rigo esclusivamente nella denuncia da presentare nel mese in cui è effettuato il versamento dell’acconto dovuto ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis”.
Specifiche tecniche contenute nell’allegato A al provvedimento
Inoltre, gli utenti del servizio telematico devono trasmettere per via telematica
i dati contenuti nel modello di denuncia, secondo le specifiche
tecniche contenute nell’Allegato A al provvedimento emanato ieri.Infine, in relazione al termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli importi annualmente versati alle Province, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile, l’Agenzia precisa che le imprese di assicurazione con sede nell’Unione Europea o negli Stati dello Spazio Economico Europeo che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi, tenute alla presentazione delle denunce con cadenza mensile, devono trasmettere i dati analitici di cui al punto 1.3 del provvedimento del 29 dicembre 2011, contestualmente alla denuncia da presentare entro lo stesso mese in cui è previsto l’adempimento da parte dei soggetti tenuti annualmente alla presentazione della denuncia.
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