agevolazioni
Borse di studio esenti da tassazione fino a 11.500 euro
Il maxiemendamento al DL 16/2012 prevede che le somme corrisposte concorrono a formare il reddito solo per la parte che eccede tale cifra
/ Martedì 10 aprile 2012
Il maxiemendamento governativo al Ddl. di conversione del DL 16/2012, approvato dal Senato il 4 aprile scorso, prevede specifiche disposizioni che esentano da tassazione le borse di studio e gli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale fino all’importo di 11.500 euro.
L’art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR prevede che le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
A fronte, però, di tale assoggettamento ordinario a tassazione, vi sono numerose disposizioni derogatorie, quali, ad esempio:
- l’art. 4 della L. 476/1984, in base al quale sono esenti da imposte sui redditi le borse di studio e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato e dalle Regioni (tale articolo costituisce sostanzialmente la norma primaria a cui fanno riferimento tutte le altre seguenti disposizioni che esentano da tassazione specifiche borse di studio o assegni di ricerca);
- l’art. 6, comma 6 della L. 398/1989, che esenta da tassazione le borse di studio universitarie;
- l’art. 41, comma 1 del DLgs. 368/1999, per cui non sono soggette ad imposizione le borse di studio per la partecipazione a scuole di specializzazione previste per la formazione dei medici specialisti;
- l’art. 22, comma 6 della L. 240/2010, in base al quale sono esenti da imposte sui redditi gli assegni di ricerca.
Il nuovo art. 3, comma 16-ter del DL 16/2012, previsto dal maxiemendamento governativo, aggiunge al comma 1 dell’art. 52 del TUIR, relativo alla determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la nuova lettera a.1), in base alla quale le somme di cui al succitato art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR (borse, assegni, sussidi di studio, ecc) concorrono a formare il reddito solo per la parte eccedente gli 11.500 euro.
Il successivo comma 16-quater, poi, dispone che dette borse di studio concorrono alla formazione del reddito ex art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte che eccede l’importo indicato all’art. 52, comma 1, lett. a.1), dello stesso Testo Unico (ovvero 11.500 euro), anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l’esenzione o l’esclusione da tassazione. È fatto salvo l’art. 51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR, circa la non imponibilità delle borse di studio concesse dai datori di lavoro alla generalità dei dipendenti per i loro familiari di cui all’art. 12 dello stesso TUIR (coniuge e figli).
In sostanza, tale norma, così com’è formulata, finisce per assoggettare ad imposizione parziale anche quelle borse di studio che sino ad ora non lo sono state, come quelle concesse per la frequentazione di corsi universitari o di dottorati di ricerca. In tale prospettiva, sembrerebbe, allora, più una disposizione di svantaggio per i giovani, che non di favore, il che, evidentemente, parrebbe quantomeno in contrastato con le intenzioni dichiarate dal Governo tecnico in questi mesi (di cui l’introduzione delle srl semplificate per gli under 35 è una chiara manifestazione).
L’art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR prevede che le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
A fronte, però, di tale assoggettamento ordinario a tassazione, vi sono numerose disposizioni derogatorie, quali, ad esempio:
- l’art. 4 della L. 476/1984, in base al quale sono esenti da imposte sui redditi le borse di studio e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato e dalle Regioni (tale articolo costituisce sostanzialmente la norma primaria a cui fanno riferimento tutte le altre seguenti disposizioni che esentano da tassazione specifiche borse di studio o assegni di ricerca);
- l’art. 6, comma 6 della L. 398/1989, che esenta da tassazione le borse di studio universitarie;
- l’art. 41, comma 1 del DLgs. 368/1999, per cui non sono soggette ad imposizione le borse di studio per la partecipazione a scuole di specializzazione previste per la formazione dei medici specialisti;
- l’art. 22, comma 6 della L. 240/2010, in base al quale sono esenti da imposte sui redditi gli assegni di ricerca.
Il nuovo art. 3, comma 16-ter del DL 16/2012, previsto dal maxiemendamento governativo, aggiunge al comma 1 dell’art. 52 del TUIR, relativo alla determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la nuova lettera a.1), in base alla quale le somme di cui al succitato art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR (borse, assegni, sussidi di studio, ecc) concorrono a formare il reddito solo per la parte eccedente gli 11.500 euro.
Il successivo comma 16-quater, poi, dispone che dette borse di studio concorrono alla formazione del reddito ex art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte che eccede l’importo indicato all’art. 52, comma 1, lett. a.1), dello stesso Testo Unico (ovvero 11.500 euro), anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l’esenzione o l’esclusione da tassazione. È fatto salvo l’art. 51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR, circa la non imponibilità delle borse di studio concesse dai datori di lavoro alla generalità dei dipendenti per i loro familiari di cui all’art. 12 dello stesso TUIR (coniuge e figli).
Ridotti, però, i benefici fiscali a favore delle borse già agevolate
La nuova disposizione recata dal sopra illustrato comma 16-quater, pertanto, se da un lato esenta da imposizione tutte le borse di studio, gli assegni, i premi o i sussidi di studio o di addestramento professionale fino a 11.500 euro, anche quelle che fino ad oggi non hanno fruito di apposite norme agevolative in tal senso, dall’altro lato riduce i benefici fiscali a favore di quelle specifiche borse di studio per cui esistono già disposizioni agevolative, atteso che detto comma stabilisce che concorrono comunque alla formazione del reddito gli importi superiori a 11.500 euro “anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l’esenzione o l’esclusione”.In sostanza, tale norma, così com’è formulata, finisce per assoggettare ad imposizione parziale anche quelle borse di studio che sino ad ora non lo sono state, come quelle concesse per la frequentazione di corsi universitari o di dottorati di ricerca. In tale prospettiva, sembrerebbe, allora, più una disposizione di svantaggio per i giovani, che non di favore, il che, evidentemente, parrebbe quantomeno in contrastato con le intenzioni dichiarate dal Governo tecnico in questi mesi (di cui l’introduzione delle srl semplificate per gli under 35 è una chiara manifestazione).
Nessun commento:
Posta un commento