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lunedì 30 aprile 2012

diritto societario

Più tempo per la rettifica a favore delle dichiarazioni in fase di liquidazione

La risoluzione 41 dell’Agenzia delle Entrate analizza le modalità di computo dei termini per l’UNICO integrativo

/ Venerdì 27 aprile 2012
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 del 26 aprile 2012 esamina una questione di notevole importanza per le società interessate da operazioni straordinarie, rappresentata dalla corretta individuazione dei termini per la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore”.
La problematica nasce dalla formulazione dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/98, ai sensi del quale la rettifica a proprio favore è consentita se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo. Applicando letteralmente la disposizione, pertanto, vi sarebbero casi in cui il lasso di tempo tra la presentazione della dichiarazione errata e la presentazione di quella integrativa sarebbe esiguo.
La soluzione adottata dell’Agenzia delle Entrate è quella per cui il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/98 va riferito “al termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo unitariamente considerato, indipendentemente dal verificarsi di un evento straordinario quale la messa in liquidazione”.
Si prenda ad esempio una liquidazione che ha avuto effetto dal 26 febbraio 2012; in tal caso, il termine per la presentazione della dichiarazione del 2011 è il 30 settembre 2012, e la rettifica a proprio favore dovrebbe essere effettuata entro il 30 novembre 2012 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio 2012 – 25 febbraio 2012). Per effetto della risoluzione, questo termine dovrebbe ora essere individuato nel 30 settembre 2013, ovvero nel termine di presentazione della dichiarazione per il 2012, se “unitariamente considerato”.
La risoluzione non sembra, tuttavia, considerare in modo espresso i termini per la rettifica a proprio favore della dichiarazione del periodo “ante liquidazione”.
Si pensi, ad esempio, ad una liquidazione di una società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, iniziata il 20 novembre 2011; il termine di presentazione della dichiarazione del periodo “ante liquidazione” scadrebbe il 31 agosto 2012 (ultimo giorno del nono mese successivo), ma se si intendesse rettificare a proprio favore tale dichiarazione il termine scadrebbe al 30 settembre 2012, ovvero nello stesso giorno in cui scade il termine di presentazione del modello UNICO per il periodo 20 novembre 2011 – 31 dicembre 2011 (periodo d’imposta successivo a quello chiuso al 19 novembre 2011).
Letteralmente, il principio indicato dalla risoluzione (per cui il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/98 va riferito al termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo unitariamente considerato) lascerebbe la problematica irrisolta, in quanto il termine per la presentazione della dichiarazione del 2011 – anche se unitariamente considerato – scadrebbe comunque al 30 settembre 2012.
Appare quindi logico ritenere che la ratio dell’interpretazione possa essere quella di concedere sempre un periodo “di ripensamento” almeno pari a 12 mesi per le dichiarazioni rettificative; nell’esempio appena proposto, il termine di presentazione della dichiarazione rettificativa del periodo d’imposta chiuso al 19 novembre 2011 non cadrebbe al 30 settembre 2012, bensì al 30 settembre 2013 (termine di presentazione del primo esercizio di 12 mesi consecutivi dopo la messa in liquidazione).
Si tratta di questioni che, in virtù della formulazione non cristallina della risoluzione 41/2012, andrebbero meglio precisate da parte dell’Agenzia delle Entrate, per i rilevanti effetti pratici che rivestono per le società.
Possibile estensione a tutte le operazioni straordinarie
Da ultimo, nulla sembra impedire l’estensione dei principi sottesi dalla risoluzione alle dichiarazioni presentate dalle società che hanno effettuato trasformazioni, fusioni e scissioni; nonostante la formulazione del TUIR e del DPR 322/98 non sia perfettamente sovrapponibile per tutte queste operazioni, l’elemento comune sembra rinvenirsi nella possibilità di considerare, ai soli fini del computo dei termini per la presentazione delle dichiarazioni rettificative, l’esercizio che viene frazionato in due periodi d’imposta come un unico periodo.
 / Massimo NEGRO e Gianluca ODETTO
FONTE:EUTEKNE

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