Contenzioso
Anche l’appellante incidentale deve depositare l’atto in Provinciale
Se l’appellante principale omette il deposito dell’appello presso la C.T. Prov., a tale incombente è tenuto l’appellato che ha fatto appello incidentale
/ Venerdì 06 aprile 2012
L’art. 53 del DLgs. 546/92 stabilisce che, se l’appellante provvede alla notifica dell’appello mediante consegna diretta o spedizione a mezzo posta, l’appello in Commissione tributaria regionale è inammissibile se l’atto di appello stesso non è depositato presso la C.T. Prov.
Tale norma è stata dichiarata conforme al dettato costituzionale, in quanto strumentale ad evitare che le segreterie dei giudici di primo grado rilascino indebitamente i certificati di passaggio in giudicato delle sentenze. Infatti, se l’appello fosse notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, opererebbe l’art. 124 delle Disposizioni attuative del c.p.c., quindi sarebbe onere dell’ufficiale rendere edotta la segreteria della sopravvenuta proposizione dell’appello (si veda Corte Cost. 321 del 2009).
Sull’argomento, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 marzo 2012 n. 4679, ha affermato che l’inammissibilità, in difetto di deposito di copia dell’appello ad opera dell’appellante, colpisce anche l’appello incidentale, se non debitamente depositato. Precisa la Corte che, in tal caso, permane il rischio che la segreteria del giudice di primo grado rilasci, per ignoranza circa la proposizione dell’appello principale e incidentale, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
Alla luce di ciò, l’appellato che abbia deciso di proporre appello incidentale “non potrà che surrogarsi all’appellante principale, che non abbia effettuato l’adempimento, nel depositare copia dell’appello incidentale proposto presso il giudice di prime cure”. Non si può nemmeno sostenere, precisano i giudici, che tale incombente leda il diritto di difesa dell’appellato, siccome l’appello incidentale deve essere proposto entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appello principale, quindi l’appellato ha a sua disposizione due mesi per verificare se presso la segreteria della C.T. Prov. l’appellante ha provveduto al deposito dell’appello principale.
Per effetto di tale pronuncia, l’appellato che abbia proposto appello incidentale deve sempre verificare se l’appellante principale ha provveduto al deposito del suo appello entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’appello principale, termine entro cui, come detto anche dal Giudice delle Leggi, il deposito va eseguito. Se l’appellante non lo avesse ancora fatto entro il suddetto termine, l’appello principale è a questo punto inammissibile, e, affinché l’appello incidentale non venga, a sua volta, travolto dall’inammissibilità, l’appellato deve depositare le sue controdeduzioni contenenti l’appello incidentale presso la C.T. Prov., entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appello principale.
Il discorso, ma il punto non è trattato nella sentenza, deve essere altresì visto alla luce dell’art. 334 c.p.c., secondo cui, da un lato, le parti destinatarie dell’appello possono proporre impugnazione anche se nei loro confronti è spirato il termine per l’impugnazione (cosiddetto appello incidentale tardivo), dall’altro, l’inammissibilità dell’appello principale travolge l’appello incidentale tardivo (si veda “Appello del contribuente e appello dell’Ufficio legati a filo doppio” del 20 aprile 2011).
Allora, ricapitolando, l’appello incidentale deve, sempre e senza eccezioni, essere proposto con controdeduzioni depositate tempestivamente, quindi entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appello principale: in caso di deposito tardivo, l’appello incidentale è di per sé inammissibile.
Poi, se l’appello principale è, per un qualsiasi motivo, inammissibile, l’appello incidentale rimane in piedi solo se tempestivo, quindi se le controdeduzioni sono depositate in Regionale entro il termine per l’impugnazione (sessanta giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dal suo deposito).
Quindi, ove la Regionale dichiari inammissibile l’appello principale per mancato deposito della copia in Provinciale, l’appello incidentale, se tardivo, rimane travolto dall’inammissibilità dell’appello principale anche se l’appellato avesse depositato il suo appello in Provinciale, surrogandosi all’appellante principale.
Tale norma è stata dichiarata conforme al dettato costituzionale, in quanto strumentale ad evitare che le segreterie dei giudici di primo grado rilascino indebitamente i certificati di passaggio in giudicato delle sentenze. Infatti, se l’appello fosse notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, opererebbe l’art. 124 delle Disposizioni attuative del c.p.c., quindi sarebbe onere dell’ufficiale rendere edotta la segreteria della sopravvenuta proposizione dell’appello (si veda Corte Cost. 321 del 2009).
Sull’argomento, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 marzo 2012 n. 4679, ha affermato che l’inammissibilità, in difetto di deposito di copia dell’appello ad opera dell’appellante, colpisce anche l’appello incidentale, se non debitamente depositato. Precisa la Corte che, in tal caso, permane il rischio che la segreteria del giudice di primo grado rilasci, per ignoranza circa la proposizione dell’appello principale e incidentale, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
Alla luce di ciò, l’appellato che abbia deciso di proporre appello incidentale “non potrà che surrogarsi all’appellante principale, che non abbia effettuato l’adempimento, nel depositare copia dell’appello incidentale proposto presso il giudice di prime cure”. Non si può nemmeno sostenere, precisano i giudici, che tale incombente leda il diritto di difesa dell’appellato, siccome l’appello incidentale deve essere proposto entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appello principale, quindi l’appellato ha a sua disposizione due mesi per verificare se presso la segreteria della C.T. Prov. l’appellante ha provveduto al deposito dell’appello principale.
Per effetto di tale pronuncia, l’appellato che abbia proposto appello incidentale deve sempre verificare se l’appellante principale ha provveduto al deposito del suo appello entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’appello principale, termine entro cui, come detto anche dal Giudice delle Leggi, il deposito va eseguito. Se l’appellante non lo avesse ancora fatto entro il suddetto termine, l’appello principale è a questo punto inammissibile, e, affinché l’appello incidentale non venga, a sua volta, travolto dall’inammissibilità, l’appellato deve depositare le sue controdeduzioni contenenti l’appello incidentale presso la C.T. Prov., entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appello principale.
Attenzione all’inammissibilità dell’appello principale
Ovviamente, il discorso non vale se l’appellato si fosse limitato a controdedurre o a “devolvere” le questioni non esaminate o rigettate dal giudice di prime cure (si veda su tale aspetto “Appello in Regionale delicato per il contribuente vittorioso” del 4 aprile 2011).Il discorso, ma il punto non è trattato nella sentenza, deve essere altresì visto alla luce dell’art. 334 c.p.c., secondo cui, da un lato, le parti destinatarie dell’appello possono proporre impugnazione anche se nei loro confronti è spirato il termine per l’impugnazione (cosiddetto appello incidentale tardivo), dall’altro, l’inammissibilità dell’appello principale travolge l’appello incidentale tardivo (si veda “Appello del contribuente e appello dell’Ufficio legati a filo doppio” del 20 aprile 2011).
Allora, ricapitolando, l’appello incidentale deve, sempre e senza eccezioni, essere proposto con controdeduzioni depositate tempestivamente, quindi entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appello principale: in caso di deposito tardivo, l’appello incidentale è di per sé inammissibile.
Poi, se l’appello principale è, per un qualsiasi motivo, inammissibile, l’appello incidentale rimane in piedi solo se tempestivo, quindi se le controdeduzioni sono depositate in Regionale entro il termine per l’impugnazione (sessanta giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dal suo deposito).
Quindi, ove la Regionale dichiari inammissibile l’appello principale per mancato deposito della copia in Provinciale, l’appello incidentale, se tardivo, rimane travolto dall’inammissibilità dell’appello principale anche se l’appellato avesse depositato il suo appello in Provinciale, surrogandosi all’appellante principale.
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