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sabato 14 aprile 2012

ilcasodelgiorno

Vendita di banner dai profili fiscali incerti

Dall’inquadramento contrattuale dei venditori derivano differenti riflessi fiscali
/ Sabato 14 aprile 2012
La vendita di banner pubblicitari può essere affidata a figure professionali ad hoc, in grado di commercializzare tali spazi ad imprese e professionisti. Non sempre, tuttavia, risulta chiaro quali siano le figure che possano effettivamente svolgere tale incarico e, soprattutto, quali siano i limiti e i riflessi fiscali derivanti dalla natura del rapporto contrattuale prescelto.
Ci si chiede, innanzitutto, se possano essere utilizzati gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’art. 3 della L. 173/2005, ovvero quei soggetti che, con o senza vincolo di subordinazione, promuovono, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la “vendita diretta a domicilio”. Per “vendita diretta a domicilio” s’intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98, effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova anche in modo temporaneo per vari motivi, fra i quali personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.
Proprio le modalità concrete di esecuzione della prestazione, nei limiti normativi sopra descritti, rende di fatto meno probabile l’utilizzo di tali operatori nel caso di vendita di banner pubblicitari. Ove, infatti, la vendita di tali prodotti è per la maggiore effettuata mediante l’utilizzo di strumenti informatici, ad esempio la conclusione della vendita di tali spazi pubblicitari direttamente on line.
Inoltre, gli incaricati della vendita a domicilio possono rivolgersi soltanto a privati consumatori, laddove l’acquisto di banner pubblicitari viene effettuato solitamente da soggetti imprenditoriali o professionali per promuovere prodotti e/o servizi.
Quindi, per un corretto inquadramento della fattispecie, risulterebbe appropriato il ricorso ad altri rapporti contrattuali, quali quelli di agenzia o di procacciamento d’affari. I requisiti che contraddistinguono il rapporto di agenzia (art. 1742 c.c.), sulla base dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, sono l’incarico stabile di promuovere le vendite in una determinata zona o di concludere i contratti stessi di vendita e l’autonomia e l’indipendenza della prestazione, pur nel rispetto delle direttive impartite dall’impresa proponente. Nel caso in cui manchi uno o più di tali elementi, la prestazione potrebbe essere ricondotta alla figura analoga atipica del procacciamento di affari, caratterizzata per l’impegno anche occasionale contrattualmente assunto di agire nell’interesse di una delle parti, ma senza essere legato a quest’ultima da un rapporto stabile e organico.
Dall’effettiva natura del rapporto contrattuale discende poi un diverso trattamento fiscale delle provvigioni corrisposte dalla società ai “venditori”.
L’incaricato alla vendita diretta a domicilio può esercitare la propria attività come lavoratore autonomo occasionale o con partita IVA. Se il reddito annuo derivante dall’attività non supera i 5.000 euro, il venditore “porta a porta” esercita un’attività saltuaria e occasionale, senza vincoli di subordinazione e senza contratto di agenzia. In tal caso, gli incaricati alle vendite dirette possono considerarsi esenti dagli obblighi imposti in materia di IVA (ris. Agenzia Entrate 18/2006). Inoltre, i venditori a domicilio beneficiano di una deduzione forfetaria del 22% a titolo di spese di produzione del reddito ex art. 25-bis, comma 6 del DPR 600/73 (circ. Agenzia delle Entrate 15/2003, § 5); i redditi sono, quindi, soggetti ad una ritenuta fiscale a titolo d’imposta del 23% (aliquota prevista attualmente per il primo scaglione di reddito) sul 78% delle provvigioni maturate. Tali soggetti, se non posseggono altri redditi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (C.M. 257/97, § 1.5). Secondo quanto chiarito dalla C.M. 24/83, la ritenuta a titolo d’imposta si applica solo nei casi in cui la provvigione non sia inerente ad un rapporto di agenzia. Laddove si superi la suddetta soglia di 5.000 euro, il venditore sarà invece considerato come esercente abituale, con il conseguente obbligo di aprire partita IVA.
Nel caso in cui i venditori fossero, invece, degli agenti incaricati della promozione di affari a domicilio, le provvigioni sono assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto e non già a quella d’imposta come nel caso degli incaricati alla vendita a domicilio; in tale ipotesi, infatti, l’attività da cui consegue la provvigione è inerente a un rapporto di agenzia (C.M. 24/83). Qualora si tratti, invece di agenti “generici”, la società dovrà operare la ritenuta a titolo d’acconto ex art. 25-bis del DPR 600/73. Si osserva altresì che, se non vengono impiegati in via continuativa dipendenti o terzi, ai sensi del comma 2 del citato art. 25-bis la ritenuta con aliquota del 23% si applica sul 50% delle provvigioni corrisposte; se invece i percipienti hanno dichiarato ai loro committenti che si avvalgono dei suddetti soggetti, la ritenuta si applica sul 20% delle provvigioni.
Qualora gli incaricati in esame siano dei procacciatori d’affari, le somme erogate vanno assoggettate alla ritenuta prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73. La circostanza che le ritenute debbano essere effettuate a titolo d’acconto, e non d’imposta, comporta l’obbligo per gli agenti di presentare la relativa dichiarazione dei redditi e l’assoggettamento ad IVA delle loro prestazioni, a prescindere dal limite dei 5.000 euro.

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