Contenzioso
Ricorso contro la cartella: competenza del giudice «legata» ad Equitalia
Il giudice presso cui va depositato è determinato con riferimento alla sede del concessionario, a prescindere dal vizio che si eccepisce
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4682 del 23 marzo 2012, ha enunciato alcuni importanti principi relativi alla competenza della Commissione tributaria nel ricorso contro la cartella di pagamento, a dire il vero alquanto innovativi, i quali si profilano in controtendenza con l’interpretazione prevalente, sia dell’Agenzia delle Entrate che della giurisprudenza di merito.
In sintesi, può accadere che il contribuente, magari a causa di un suo mutamento di domicilio fiscale, riceva una cartella emessa dall’Agente della Riscossione della città Y, sulla base di un ruolo formato da un ente creditore avente sede nella città X.
Il ricorso contro la cartella può concernere, come spesso accade, vizi sia del ruolo che della cartella di pagamento, quindi il contribuente deve, in questo caso, notificare il ricorso ad entrambi i soggetti e depositarlo presso il giudice competente.
Parte della giurisprudenza aveva affermato che, in tal caso, è possibile notificare due ricorsi e depositarli presso i giudici rispettivamente competenti, quindi presso il giudice della città X e quello della città Y (C.T. Prov. Cosenza 2 marzo 2005 n. 30), o che si applica il cumulo soggettivo delle cause (C.T. Reg. Torino 13 maggio 2008 n. 26).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 51 del 2008, aveva affermato che, qualora il contribuente presenti ricorso contro l’Ufficio eccependo censure relative al merito della pretesa, ma abbia instaurato il rapporto processuale con riferimento alla sede dell’Agente della Riscossione, gli Uffici dovranno proporre eccezione di incompetenza territoriale.
Nella sentenza in esame, i giudici hanno sostenuto che l’art. 4 del DLgs. 546/92 impone di determinare la competenza del giudice in merito alla sede dell’ente che ha emanato il provvedimento, quindi, nel caso di cartelle di pagamento, vagliando la sede del concessionario della riscossione (ora di Equitalia).
Ciò in quanto la competenza per territoro non è delineata con riferimento a criteri contenutistici, “essendo, invece, normativamente individutata sulla base di criteri di collegamento tra una specifica controversia ed una determinata zona del territorio, per lo più fondati - fatte salve tassative eccezioni previste dalla legge - sull’allocazione spaziale dei soggetti in causa (residenza o domicilio della persona fisica, sede della persona giuridica)“.
In attesa di appurare se tale orientamento verrà confermato dalla successiva giurisprudenza, è bene effettuare alcune osservazioni.
L’errore del contribuente, o meglio l’inosservanza di quanto suggerito dalla Suprema Corte, non causa effetti irreversibili, quali, ad esempio, l’inammissibilità del ricorso. Per effetto dell’art. 5 del DLgs. 546/92, se il giudice si ritiene incompetente, non dichiara alcuna inammissibilità, ma dichiara con sentenza la propria incompetenza e dispone la translatio iudicii a favore del giudice competente. Il contribuente, a questo punto, deve notificare l’atto di riassunzione (steso mediante le forme del ricorso) all’ente creditore e al concessionario entro il termine perentorio indicato nella sentenza o, in mancanza, entro sei mesi dalla comunicazione del dispositivo, per poi provvedere alla costituzione in giudizio.
/ Alfio CISSELLO
In sintesi, può accadere che il contribuente, magari a causa di un suo mutamento di domicilio fiscale, riceva una cartella emessa dall’Agente della Riscossione della città Y, sulla base di un ruolo formato da un ente creditore avente sede nella città X.
Il ricorso contro la cartella può concernere, come spesso accade, vizi sia del ruolo che della cartella di pagamento, quindi il contribuente deve, in questo caso, notificare il ricorso ad entrambi i soggetti e depositarlo presso il giudice competente.
Parte della giurisprudenza aveva affermato che, in tal caso, è possibile notificare due ricorsi e depositarli presso i giudici rispettivamente competenti, quindi presso il giudice della città X e quello della città Y (C.T. Prov. Cosenza 2 marzo 2005 n. 30), o che si applica il cumulo soggettivo delle cause (C.T. Reg. Torino 13 maggio 2008 n. 26).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 51 del 2008, aveva affermato che, qualora il contribuente presenti ricorso contro l’Ufficio eccependo censure relative al merito della pretesa, ma abbia instaurato il rapporto processuale con riferimento alla sede dell’Agente della Riscossione, gli Uffici dovranno proporre eccezione di incompetenza territoriale.
Nella sentenza in esame, i giudici hanno sostenuto che l’art. 4 del DLgs. 546/92 impone di determinare la competenza del giudice in merito alla sede dell’ente che ha emanato il provvedimento, quindi, nel caso di cartelle di pagamento, vagliando la sede del concessionario della riscossione (ora di Equitalia).
Ciò in quanto la competenza per territoro non è delineata con riferimento a criteri contenutistici, “essendo, invece, normativamente individutata sulla base di criteri di collegamento tra una specifica controversia ed una determinata zona del territorio, per lo più fondati - fatte salve tassative eccezioni previste dalla legge - sull’allocazione spaziale dei soggetti in causa (residenza o domicilio della persona fisica, sede della persona giuridica)“.
In attesa di appurare se tale orientamento verrà confermato dalla successiva giurisprudenza, è bene effettuare alcune osservazioni.
L’errore causa la translatio iudicii
Prima di tutto, stando a quanto detto dalla Corte di Cassazione, anche se il contribuente impugna il ruolo, la competenza si radica in base alla cartella (su tale aspetto si potrebbe discutere, visto che, come dice l’art. 19 del DLgs. 546/92, in realtà il ricorso concerne due atti, il ruolo e la cartella, emessi da due enti diversi), allora, nell’esempio prima riportato, bisognerebbe citare in giudizio sia l’ente creditore sia Equitalia presso il giudice della città Y.L’errore del contribuente, o meglio l’inosservanza di quanto suggerito dalla Suprema Corte, non causa effetti irreversibili, quali, ad esempio, l’inammissibilità del ricorso. Per effetto dell’art. 5 del DLgs. 546/92, se il giudice si ritiene incompetente, non dichiara alcuna inammissibilità, ma dichiara con sentenza la propria incompetenza e dispone la translatio iudicii a favore del giudice competente. Il contribuente, a questo punto, deve notificare l’atto di riassunzione (steso mediante le forme del ricorso) all’ente creditore e al concessionario entro il termine perentorio indicato nella sentenza o, in mancanza, entro sei mesi dalla comunicazione del dispositivo, per poi provvedere alla costituzione in giudizio.
/ Alfio CISSELLO
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