accertamento
Correttivi anticrisi agli studi di settore al vaglio dell’Agenzia
Amministrazione finanziaria e Commissione degli Esperti hanno analizzato ieri il nuovo sistema premiale per i contribuenti congrui e coerenti
/ Giovedì 05 aprile 2012
La riunione della Commissione degli Esperti svoltasi ieri, 4 aprile, per trattare il tema dei correttivi anticrisi (nessuna novità rispetto all’anno passato) è stata altresì l’occasione di una prima discussione in merito al nuovo sistema premiale per i contribuenti congrui e coerenti previsto dall’art. 10, comma 9 del DL 201/2011.
Tale norma prevede che i contribuenti congrui e coerenti possano godere di uno speciale regime di favore, che prevede la preclusione dell’accertamento basato su presunzioni semplici, la diminuzione di un anno del termine di accertamento e la limitazione della portata di un eventuale accertamento sintetico.
Innanzitutto, va rilevato che la nuova norma prevede (art. 10, comma 12) che l’applicazione del nuovo regime possa essere differita, sentite le organizzazioni di categoria interessate. Sul punto, la Commissione ha auspicato che l’Agenzia delle Entrate provveda celermente alla convocazione delle parti sociali, affinché il nuovo regime possa essere applicato al maggior numero di studi di settore possibile ed il più presto possibile.
Tuttavia, c’è un elemento che tenderà probabilmente a procrastinarne l’avvio. Il nuovo regime attribuisce agli indicatori di coerenza una rilevanza che prima mai avevano avuto. Alla luce della novella legislativa, la SOSE si è impegnata in una revisione degli indicatori di coerenza (non solo per gli studi di settore in evoluzione, ma per tutti gli studi) finalizzata a verificarne la correttezza. A causa di questa revisione ed anche della necessità di un preventivo confronto con le parti sociali, è prevedibile uno slittamento dell’applicazione del regime premiale per molti studi di settore.
Risulta poi cruciale definire con precisione i concetti di “congruità” e “coerenza”. Nessun dubbio sulla congruità: è congruo il contribuente che dichiara naturalmente o per adeguamento ricavi pari o superiori a quelli puntuali calcolati da GE.RI.CO.
Più problematica la definizione di “coerenza”. La Commissione ha optato per una definizione “allargata” di coerenza: sono coerenti quei contribuenti coerenti agli indicatori di coerenza e di normalità economica (INE) e le cui dichiarazioni non presentino manifeste incoerenze o anomalie. Tra queste ultime si è citata l’incoerenza tra il magazzino iniziale di un periodo d’imposta e quello finale del precedente.
L’inclusione degli INE tra gli indicatori di cui è richiesta la coerenza per aderire al sistema premiale sembra coerente con l’art. 10-bis, comma 2 della L. 146/1998, che esplicitamente include gli INE tra gli indicatori di coerenza.
Tuttavia, si sottolinea che l’adeguamento ai maggiori ricavi puntuali determinata dall’incoerenza agli INE dovrebbe garantire non solo la congruità, ma altresì la coerenza agli INE, ora da calcolarsi sui maggiori ricavi da adeguamento. Non sembra però essere questa la posizione dell’Agenzia delle Entrate, la quale, durante la riunione, ha fatto notare come la norma escluda i maggiori ricavi da adeguamento dal calcolo degli INE. Da qui deriverebbe l’impossibilità di aderire al sistema premiale per chi è incoerente agli INE, che decida o meno di adeguarsi, con evidenti effetti disincentivanti per l’adeguamento. Anche questo punto dovrà essere ufficialmente chiarito.
In conclusione, permangono al momento diversi punti oscuri sia sui tempi che sui modi di applicazione del nuovo sistema premiale.
Tale norma prevede che i contribuenti congrui e coerenti possano godere di uno speciale regime di favore, che prevede la preclusione dell’accertamento basato su presunzioni semplici, la diminuzione di un anno del termine di accertamento e la limitazione della portata di un eventuale accertamento sintetico.
Innanzitutto, va rilevato che la nuova norma prevede (art. 10, comma 12) che l’applicazione del nuovo regime possa essere differita, sentite le organizzazioni di categoria interessate. Sul punto, la Commissione ha auspicato che l’Agenzia delle Entrate provveda celermente alla convocazione delle parti sociali, affinché il nuovo regime possa essere applicato al maggior numero di studi di settore possibile ed il più presto possibile.
Tuttavia, c’è un elemento che tenderà probabilmente a procrastinarne l’avvio. Il nuovo regime attribuisce agli indicatori di coerenza una rilevanza che prima mai avevano avuto. Alla luce della novella legislativa, la SOSE si è impegnata in una revisione degli indicatori di coerenza (non solo per gli studi di settore in evoluzione, ma per tutti gli studi) finalizzata a verificarne la correttezza. A causa di questa revisione ed anche della necessità di un preventivo confronto con le parti sociali, è prevedibile uno slittamento dell’applicazione del regime premiale per molti studi di settore.
Risulta poi cruciale definire con precisione i concetti di “congruità” e “coerenza”. Nessun dubbio sulla congruità: è congruo il contribuente che dichiara naturalmente o per adeguamento ricavi pari o superiori a quelli puntuali calcolati da GE.RI.CO.
Più problematica la definizione di “coerenza”. La Commissione ha optato per una definizione “allargata” di coerenza: sono coerenti quei contribuenti coerenti agli indicatori di coerenza e di normalità economica (INE) e le cui dichiarazioni non presentino manifeste incoerenze o anomalie. Tra queste ultime si è citata l’incoerenza tra il magazzino iniziale di un periodo d’imposta e quello finale del precedente.
Da chiarire tempi e modi di applicazione del sistema premiale
L’ampliamento della definizione di coerenza all’assenza di “anomalie” introduce nel sistema premiale un elemento di discrezionalità di cui francamente non si sentiva il bisogno. Si auspica quindi che l’Agenzia delle Entrate chiarisca questo punto ufficialmente, evidenziando quali debbano considerarsi (a suo avviso) le anomalie che comporterebbero l’impossibilità di aderire al sistema premiale, pur in presenza di congruità e coerenza a tutti gli indicatori. Tali anomalie, peraltro non previste dalla norma, dovrebbero limitarsi a pochi “casi patologici” al fine di garantire al sistema premiale la massima trasparenza.L’inclusione degli INE tra gli indicatori di cui è richiesta la coerenza per aderire al sistema premiale sembra coerente con l’art. 10-bis, comma 2 della L. 146/1998, che esplicitamente include gli INE tra gli indicatori di coerenza.
Tuttavia, si sottolinea che l’adeguamento ai maggiori ricavi puntuali determinata dall’incoerenza agli INE dovrebbe garantire non solo la congruità, ma altresì la coerenza agli INE, ora da calcolarsi sui maggiori ricavi da adeguamento. Non sembra però essere questa la posizione dell’Agenzia delle Entrate, la quale, durante la riunione, ha fatto notare come la norma escluda i maggiori ricavi da adeguamento dal calcolo degli INE. Da qui deriverebbe l’impossibilità di aderire al sistema premiale per chi è incoerente agli INE, che decida o meno di adeguarsi, con evidenti effetti disincentivanti per l’adeguamento. Anche questo punto dovrà essere ufficialmente chiarito.
In conclusione, permangono al momento diversi punti oscuri sia sui tempi che sui modi di applicazione del nuovo sistema premiale.
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