In vista della prossima entrata in vigore - a far data dal 1° aprile 2012 - dei nuovi istituti del reclamo e della mediazione, l`Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 con la quale vengono forniti chiarimenti ed istruzioni operative per superare i dubbi sull`ambito di applicazione e sul coordinamento dei nuovi strumenti con i numerosi istituti deflativi del contenzioso gia` presenti nel panorama tributario.
a mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha
carattere generale e obbligatorio:
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generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall`Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi;
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obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso e` tenuto a presentare preventivamente l`istanza di mediazione, pena l`inammissibilita` del ricorso stesso, mentre l`Ufficio e` tenuto a esaminare l`istanza e a esprimersi al riguardo.
La nuova disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un
reclamo circostanziato all`Agenzia delle Entrate. L`istanza, che puo` contenere oltre all`eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell`atto impugnato, deve essere presentata
entro 60 giorni dalla notifica dell`avviso d`accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
Nei
90 giorni successivi, l`Ufficio prendera` in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l`accertamento, l`istanza e decidera` se accoglierla, nella sua totalita` o anche parzialmente, oppure formulare d`ufficio una proposta di mediazione.
Se entro i 90 giorni non si raggiunge un`intesa o in precedenza interviene il diniego dell`Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo cosi` la via al contenzioso.
Qualora, invece, la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono
ridotte al 40%. Cio` sia nell`ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato.
Il pagamento dell`intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che puo` arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
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