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Ricorsi Tributari

lunedì 23 aprile 2012

diritto camerale

Diritto camerale compatibile con quello comunitario

Per la Corte Ue, conta il fatto che il tributo è dovuto dalle imprese per l’iscrizione nell’apposito Registro, a prescindere dalla loro forma giuridica
/ Lunedì 23 aprile 2012
Accogliendo le conclusioni dell’Avvocato generale, la Corte di giustizia UE, con la sentenza del 19 aprile 2012, causa n. C-443/09, ha dichiarato la compatibilità del diritto camerale annuale dovuto alle Camere di Commercio rispetto alla normativa comunitaria.
Segnatamente, il riferimento è all’art. 5 § 1 lett. c) della Direttiva del Consiglio UE 12 febbraio 2008 n. 7, relativo al divieto d’imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, per la registrazione o per ogni altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività alla quale una società di capitali può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica (sul punto, si veda “Diritto camerale all’esame della Corte Ue” del 14 novembre 2011).
In conformità a precedenti pronunce, la Corte precisa che il divieto di imposizione indiretta “è giustificato dal fatto che, anche se le imposte di cui trattasi non colpiscono i conferimenti di capitali in quanto tali, esse sono tuttavia riscosse per le formalità connesse alla forma giuridica della società, vale a dire a motivo dello strumento impiegato per raccogliere capitali, sicché il loro mantenimento rischierebbe di mettere in discussione anche gli scopi perseguiti dalla direttiva 2008/7”.
Inoltre, la norma indicata deve essere interpretata estensivamente, in modo da comprendere non solo le procedure preliminari all’esercizio dell’attività di una società di capitali, ma anche le formalità che condizionano l’esercizio e la prosecuzione dell’attività della società stessa.
Tanto premesso – a parere della Corte – la norma non pone alcun divieto all’istituzione di un’imposta, quale quella italiana, dovuta annualmente in ragione dell’iscrizione di un’impresa presso una Camera di Commercio, in quanto il fatto generatore del tributo consiste non nella registrazione della società o della persona giuridica titolare di un’impresa, bensì nella registrazione dell’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica dalla stessa assunta.
Tributo indipendente dalla forma giuridica dell’impresa
Infatti, il diritto camerale italiano prescinde dalla qualificazione giuridica dell’ente titolare dell’impresa, gravando sia sulle imprese aventi la forma di società di capitali, sia su quelle con un’altra forma giuridica (ad esempio, le imprese individuali).
Inoltre, la commisurazione del tributo in base al fatturato dell’impresa esclude che lo stesso possa rappresentare una formalità maggiormente onerosa in base alla forma della società.
Da tutto ciò consegue che il diritto camerale annuale non risulta collegato a formalità alle quali possono essere assoggettate le società di capitali in ragione della loro forma giuridica.
Inquadrato in tal modo il presupposto del tributo (registrazione dell’impresa, a prescindere dalla sua forma giuridica), risultano irrilevanti – a parere della Corte – le ulteriori osservazioni circa la natura costitutiva che l’adempimento dell’iscrizione nel Registro delle imprese assume per le società di capitali e la debenza del tributo anche nel caso in cui l’impresa non eserciti alcuna attività economica.

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