Immobili
Immobili storici locati, riduzione del 35% della base imponibile
Il DL 16/2012 convertito introduce l’agevolazione, aggiungendola all’art. 37, comma 4-bis del TUIR
/ Lunedì 30 aprile 2012
Sul Supplemento Ordinario n. 85 della Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile, è stata pubblicata la L. 26 aprile 2012 n. 44, di conversione del DL 16/2012, in vigore da ieri. In sede di conversione, sono state introdotte delle disposizioni volte a ridurre la tassazione sugli immobili d’interesse storico o artistico.
Ai sensi dell’art. 37, commi da 1 a 4 del TUIR, la rendita catastale, utilizzata per il calcolo dei redditi dei fabbricati ai fini IRPEF, si determina con differenti criteri: per gli immobili a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C), mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale, moltiplicata per la consistenza dell’unità immobiliare; per i fabbricati a destinazione speciale o particolare (gruppi D ed E), mediante stima diretta del valore da parte dell’Agenzia del Territorio; per i fabbricati non ancora iscritti in Catasto o iscritti con rendita non più adeguata, si applica una rendita provvisoria.
Nel caso, però, in cui i fabbricati siano concessi in locazione, il loro reddito, ai sensi del successivo comma 4-bis dello stesso art. 37, è determinato assumendo il maggiore ammontare fra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15% (25% per i fabbricati situati in Venezia centro, isole della Giudecca, Murano e Burano) e la rendita catastale iscritta in Catasto.
Se fino ad oggi, quindi, non vi erano agevolazioni per gli immobili di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004, ora l’art. 4, comma 5-sexies, lett. a) del DL 16/2012 convertito interviene in tal senso, aggiungendo all’anzidetto comma 4-bis dell’art. 37 un’ulteriore misura di riduzione forfettaria della base imponibile pari al 35% del canone di locazione, specifica per tali immobili di interesse storico o artistico.
È appena il caso di ricordare, peraltro, che l’art. 71, comma 3 della Ddl. di riforma del mercato del lavoro prevede la riduzione dal 15% al 5%, a decorrere dal 2013, della succitata percentuale prevista in via ordinaria a titolo di deduzione forfettaria dal canone di locazione imponibile ai fini IRPEF.
Ritornando agli immobili storici o artistici, il DL convertito ha previsto analoghe misure agevolative a loro favore anche per i soggetti IRES.
Analoghe disposizioni di favore sono state previste anche per gli immobili di interesse storico o artistico posseduti da enti non commerciali. Infatti, l’art. 4, comma 5-sexies, lett. c), modificando l’art. 144, comma 1 del TUIR, relativo alla determinazione dei redditi degli enti non commerciali, dispone che il reddito medio ordinario derivante dagli immobili storici o artistici posseduti da tali enti è ridotto del 50%.
Infine, l’art. 4, comma 5-septies del DL 16/2012 convertito stabilisce che le sopra illustrate disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Tuttavia, per la determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d’imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già le predette nuove disposizioni.
Ai sensi dell’art. 37, commi da 1 a 4 del TUIR, la rendita catastale, utilizzata per il calcolo dei redditi dei fabbricati ai fini IRPEF, si determina con differenti criteri: per gli immobili a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C), mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale, moltiplicata per la consistenza dell’unità immobiliare; per i fabbricati a destinazione speciale o particolare (gruppi D ed E), mediante stima diretta del valore da parte dell’Agenzia del Territorio; per i fabbricati non ancora iscritti in Catasto o iscritti con rendita non più adeguata, si applica una rendita provvisoria.
Nel caso, però, in cui i fabbricati siano concessi in locazione, il loro reddito, ai sensi del successivo comma 4-bis dello stesso art. 37, è determinato assumendo il maggiore ammontare fra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15% (25% per i fabbricati situati in Venezia centro, isole della Giudecca, Murano e Burano) e la rendita catastale iscritta in Catasto.
Se fino ad oggi, quindi, non vi erano agevolazioni per gli immobili di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004, ora l’art. 4, comma 5-sexies, lett. a) del DL 16/2012 convertito interviene in tal senso, aggiungendo all’anzidetto comma 4-bis dell’art. 37 un’ulteriore misura di riduzione forfettaria della base imponibile pari al 35% del canone di locazione, specifica per tali immobili di interesse storico o artistico.
È appena il caso di ricordare, peraltro, che l’art. 71, comma 3 della Ddl. di riforma del mercato del lavoro prevede la riduzione dal 15% al 5%, a decorrere dal 2013, della succitata percentuale prevista in via ordinaria a titolo di deduzione forfettaria dal canone di locazione imponibile ai fini IRPEF.
Ritornando agli immobili storici o artistici, il DL convertito ha previsto analoghe misure agevolative a loro favore anche per i soggetti IRES.
Previste analoghe misure agevolative anche a favore dei soggetti IRES
In particolare, per quanto concerne i cosiddetti “immobili patrimonio” delle imprese, di cui all’art. 90 del TUIR, l’art. 4, comma 5-sexies, lett. b) del DL convertito dispone, al n. 1), che, se si tratta di unità immobiliari di interesse storico o artistico, il loro reddito medio ordinario (rendita catastale) è ridotto del 50%, mentre, al n. 2), che, nel caso di immobili storici o artistici locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.Analoghe disposizioni di favore sono state previste anche per gli immobili di interesse storico o artistico posseduti da enti non commerciali. Infatti, l’art. 4, comma 5-sexies, lett. c), modificando l’art. 144, comma 1 del TUIR, relativo alla determinazione dei redditi degli enti non commerciali, dispone che il reddito medio ordinario derivante dagli immobili storici o artistici posseduti da tali enti è ridotto del 50%.
Infine, l’art. 4, comma 5-septies del DL 16/2012 convertito stabilisce che le sopra illustrate disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Tuttavia, per la determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d’imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già le predette nuove disposizioni.
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