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Ricorsi Tributari

venerdì 13 aprile 2012

contenzioso

Nel reclamo, da «anticipare» i documenti a supporto

Per la recente circ. 9, tuttavia, la mancata allegazione di atti o documenti nella fase pre-processuale non rappresenta motivo di rigetto
/ Mercoledì 11 aprile 2012
Una volta definiti i contorni dell’istanza di reclamo e possibile mediazione (si veda “L’istanza di reclamo può essere disgiunta dal ricorso” del 2 aprile 2012), passiamo ad analizzare il ruolo – fondamentale – della documentazione che si intende produrre a supporto del procedimento pre-processuale ed eventualmente della successiva fase contenziosa.
In proposito, va innanzitutto precisato che questo aspetto è puntualmente disciplinato dalla norma istitutrice del “reclamo”, atteso che, per il nuovo istituto, viene espressamente prevista l’applicazione dell’art. 22, comma 4, del DLgs. n. 546/1992: quest’ultima previsione processuale contempla che “Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”.
In sostanza il “reclamante”, oltre alle censure avverso l’atto ricevuto, è tenuto altresì ad “anticipare” all’Ufficio anche la documentazione a supporto delle argomentazioni sulle quali si fonda il reclamo/ricorso: una previsione, questa, che, seppure appaia in prima istanza come assolutamente funzionale per la corretta disamina dell’istanza ai fini del nuovo procedimento obbligatorio, a ben vedere rileva la sua utilità per l’Ufficio che, d’ora in poi, non sarà più onerato dalla consultazione del fascicolo processuale al fine di visionare, ed eventualmente estrarne copia, la documentazione allegata dal contribuente al ricorso notificato.
In specie, la recente circolare n. 9/2012 dell’Agenzia delle Entrate si sofferma pressoché esclusivamente sulla circostanza che l’allegazione dei documenti realizza le condizioni necessarie affinché il nuovo istituto consenta la possibile anticipazione del giudizio, con la definizione in via amministrativa, e che ciò debba avvenire nel solco dell’identità sostanziale tra l’atto (di “reclamo”) che viene sottoposto all’Ufficio e quello che eventualmente sarà sottoposto al giudice (il “ricorso”).
La circolare, però, deroga espressamente alla richiamata previsione normativa del citato quarto comma dell’articolo 24, quando afferma: “si ritiene, in ogni caso, che la mancata allegazione di atti o documenti già in possesso dell’Ufficio non costituisca motivo di rigetto dell’istanza” (cfr. pag. 34 della circolare n. 9/2012): in sostanza, al “reclamo” potrebbero, ad esempio, anche non essere allegati il processo verbale di constatazione così come l’avviso di accertamento oggetto dell’avvio della procedura.
Attenzione, però, che si tratta di una “esimente” per il procedimento pre-processuale e non per la successiva eventuale fase processuale: vale a dire che, se nel procedimento del reclamo è possibile non presentare la documentazione in possesso dell’Ufficio, altrettanto non può dirsi per l’atto rivolto al giudice.
Disgiunzione tra atto di reclamo e atto di ricorso
Il che rafforza ulteriormente la tesi da noi prospettata su queste colonne circa la possibile “disgiunzione” tra atto di reclamo e atto di ricorso, funzionale a un maggior “ordine” del fascicolo difensivo, a questo punto da aggiornare con la possibilità di formare un fascicolo pro reclamo “alleggerito” rispetto a quello “completo” che dovrà caratterizzare l’eventuale deposito presso la competente Commissione tributaria.
A questo punto, però, occorre promuovere qualche riflessione circa gli effetti che potrebbero derivare dalla mancata allegazione, all’atto di reclamo, della documentazione posta a fondamento delle censure avanzate dal contribuente.
A mio avviso, non può assolutamente ipotizzare alcuna causa di rigetto dell’istanza l’eventuale difetto di documentazione, diversa da quella in possesso dell’Ufficio. E ciò per almeno per un paio di motivi.
Il primo, ravvisabile nella circostanza che, nonostante l’incompletezza dell’atto di reclamo o dell’istanza di mediazione, permane il concreto e attuale interesse pubblico alla prosecuzione del procedimento, finalizzato alla definizione della controversia in fieri in ambito stragiudiziale; il secondo, da ricercare nel fatto che, per la richiesta “identità” sostanziale e documentale tra atto di reclamo e ricorso, non può affatto essere ipotizzata alcuna condotta del contribuente scientemente volta ad ostacolare la piena cognizione dei motivi di doglianza avanzati (la sanzione di inammissibilità del ricorso, in proposito, rappresenta un formidabile deterrente).
Ne deriva, quindi, che l’eventuale difetto di documentazione dovrà essere trattato dall’Ufficio mediante una richiesta di integrazione dell’atto di reclamo o di mediazione al contribuente istante, ovviamente da notificare nei suoi confronti nel lasso temporale dei 90 giorni previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.

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