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venerdì 13 aprile 2012

Immobili

Obbligo del nuovo modello F24 per pagare l’IMU dal 1° giugno 2013

L’Agenzia ha approvato le modifiche, ma per il principio di economicità fino a tale data si possono smaltire i modelli preesistenti
/ Venerdì 13 aprile 2012
L’utilizzo del modello F24 anche per il pagamento dell’IMU è realtà. Infatti, con un provvedimento di ieri, 12 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche ai modelli “F24” ed “F24 Accise” per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’art. 14 del vigente DLgs. n. 241/1997, mentre, con la risoluzione n. 35, sono stati istituiti i codici tributo (attivi dal 18 aprile) per il versamento dell’IMU “sperimentale” (si veda “L’IMU diventa «operativa»” di oggi).
In particolare, il restyling dei modelli ha riguardato la sezione riservata all’ICI e altri tributi locali, nella quale il riferimento “IMU” ha preso il posto di “ICI” e la dicitura “detrazione ICI abitazione principale” è stata sostituita con “detrazione”. Quest’ultima modifica lascia chiaramente intendere che, nel relativo spazio, vanno indicate anche le detrazioni diverse da quelle previste per l’abitazione principale del soggetto passivo (ad esempio, detrazione complessiva di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni).
Tuttavia, l’obbligo di utilizzare il nuovo modello, che è disponibile in versione cartacea presso gli sportelli bancari, gli uffici postali e gli agenti della riscossione (Equitalia), scatterà il 1° giugno 2013. L’origine dell’utilizzo non immediato è il rispetto del principio di economicità, in virtù del quale è consentito smaltire le scorte dei modelli preesistenti fino al 31 maggio 2013. In questo caso, l’indicazione dei dati ed elementi concernenti il pagamento dell’IMU dovrà essere fatta nella sezione “Ici e altri tributi locali”.
Si ricorda che, con l’utilizzo del modello F24 (in formato cartaceo o elettronico), i contribuenti possono effettuare i pagamenti mediante compensazione con crediti di propria spettanza (l’importo massimo compensabile è di 516.456,90 euro).
Possibile effettuare i pagamenti mediante compensazione con crediti
In questo caso, il modello deve essere comunque presentato per il versamento, quindi anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.
Ai fini del pagamento dell’IMU, occorre rimarcare che in ogni riga devono essere indicati, in particolare, i seguenti dati ed elementi:
- nello spazio “codice ente/codice comune”, il codice catastale del Comune – composta da quattro caratteri – nel cui territorio sono ubicati i beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). Ad esempio, Milano: F205; Roma: H501;
- nello spazio “Ravv.”, la barratura della casellina se il pagamento di riferisce al ravvedimento. In tal caso, vanno utilizzati pure i codici tributo (“interessi” e “sanzioni”) istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004, che restano validi anche ai fini dell’IMU;
- nello spazio “Immob. variati”, la barratura della casellina se sono intervenute delle modifiche per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione;
- nello spazio “Acc.”, la barratura della casellina se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo”, la barratura della casellina se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è eseguito in unica soluzione (acconto e saldo), vanno barrate entrambe le caselline (si ricorda comunque che la disciplina dell’IMU, a differenza di quella dell’ICI, non menziona le parole “acconto” e “saldo”);
- nello spazio “Numero immobili”, il numero dei beni immobili (massimo tre cifre);
- nello spazio “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Ad esempio, per il pagamento dell’acconto IMU “2012”. Qualora sia stata barrata la casellina “Ravv.”, l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Ad esempio, per il ravvedimento saldo ICI dell’anno scorso “2011”;
- nello spazio “Importi a debito versati”, l’importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, l’imposta al netto della stessa, il cui importo deve essere evidenziato nell’apposito spazio contraddistinto con la dicitura “detrazione”. Ad esempio, se per un’abitazione principale l’IMU complessivamente dovuta in unica soluzione annuale è di 400 euro, al netto della detrazione di 200 euro, il soggetto passivo, dopo avere barrato le caselline “Acc.” e “Saldo, dovrà indicare 400 nello spazio “Importi a debito versati” e 200 nello spazio riservato alla “detrazione”.
Non deve invece essere compilato lo spazio “rateazione”. Infine, è opportuno segnalare che dal 1° giugno 2013 il nuovo modello F24 potrebbe continuare ad ospitare l’ICI, in caso di ravvedimento.

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