accertamento
In caso di accertamento omesso, reclamo necessario nel ricorso contro la cartella
Il contribuente, nel ricorso contro la cartella, chiede per questo solo motivo la nullità dell’atto
/ Lunedì 02 aprile 2012
È principio ormai più che consolidato, a partire dalla storica sentenza delle Sezioni Unite 16412/2007, quello in virtù del quale l’omessa notifica dell’atto “presupposto” comporta, di per sé, la nullità di quello “successivo”.
Occorre ora appurare i nessi tra tale principio e il neointrodotto reclamo, che, di fatto, “debutta” oggi, dato che è applicabile per i provvedimenti notificati dal 1° aprile 2012 emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro.
Prima di tutto, è ormai noto che rientrano nella nuova procedura solo gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, con due importanti precisazioni:
- se si tratta di cartelle di pagamento, il reclamo deve essere proposto se il contribuente censura il ruolo, ed il caso classico sono le cartelle da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione;
- se il contribuente, nel ricorso contro la cartella di pagamento o, comunque, contro un atto “successivo”, intende censurare la mancata previa notifica dell’avviso di accertamento, il reclamo è necessario.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2012 conferma quanto appena si è esposto, senza ombra di dubbio.
Quest’ultimo punto, come anticipato, è degno di attenzione: si pensi al caso degli accertamenti “esecutivi”, ove, se ci sono vizi di notifica, il contribuente può essere reso edotto della pretesa solo con la ricezione del preavviso di fermo, della comunicazione di ipoteca, o, addirittura, del pignoramento.
Su tale aspetto occorre però effettuare alcune riflessioni, posto che il dato normativo fa riferimento agli “atti emessi” dall’Ufficio, e non agli atti in cui questi ha assunto la qualità di parte: in sostanza, il vizio di cui all’art. 19, comma 3 del DLgs. 546/92, ovvero la cosiddetta “omessa notifica dell’atto presupposto”, è un vizio della cartella di pagamento imputabile all’Agenzia delle Entrate.
Ma, al di là di questa puntualizzazione tecnica, l’affermazione contenuta nella circolare ha un grande impatto operativo: non si dimentichi, infatti, che, se è fondata tale affermazione, l’eventuale mancata presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso.
Infatti, il difensore, generalmente, chiede in via principale la nullità della cartella di pagamento per la sola circostanza dell’omessa notifica dell’atto “presupposto”, e, in via meramente subordinata, censura vizi sia di merito che della cartella di pagamento.
Ove l’accertamento, al di là della questione sull’omessa/irrituale notifica, sia difficilmente contestabile, torna utile contestare i vizi della cartella.
Ecco che riaffiora la questione già trattata.
Per essere al riparo da ogni potenziale inammissibilità, occorre notificare ricorso ad Equitalia eccependo i vizi della cartella, e un reclamo all’Ufficio sostenendo la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto e per gli altri vizi di merito.
Adottando la tesi dell’Agenzia, invece, occorre notificare il reclamo all’Ufficio e ad Equitalia, e poi, se la fase di reclamo ha esito negativo, depositare il ricorso computando i termini, per entrambi gli atti, ai sensi non dell’art. 22 ma dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92.
Occorre ora appurare i nessi tra tale principio e il neointrodotto reclamo, che, di fatto, “debutta” oggi, dato che è applicabile per i provvedimenti notificati dal 1° aprile 2012 emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro.
Prima di tutto, è ormai noto che rientrano nella nuova procedura solo gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, con due importanti precisazioni:
- se si tratta di cartelle di pagamento, il reclamo deve essere proposto se il contribuente censura il ruolo, ed il caso classico sono le cartelle da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione;
- se il contribuente, nel ricorso contro la cartella di pagamento o, comunque, contro un atto “successivo”, intende censurare la mancata previa notifica dell’avviso di accertamento, il reclamo è necessario.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2012 conferma quanto appena si è esposto, senza ombra di dubbio.
Quest’ultimo punto, come anticipato, è degno di attenzione: si pensi al caso degli accertamenti “esecutivi”, ove, se ci sono vizi di notifica, il contribuente può essere reso edotto della pretesa solo con la ricezione del preavviso di fermo, della comunicazione di ipoteca, o, addirittura, del pignoramento.
Su tale aspetto occorre però effettuare alcune riflessioni, posto che il dato normativo fa riferimento agli “atti emessi” dall’Ufficio, e non agli atti in cui questi ha assunto la qualità di parte: in sostanza, il vizio di cui all’art. 19, comma 3 del DLgs. 546/92, ovvero la cosiddetta “omessa notifica dell’atto presupposto”, è un vizio della cartella di pagamento imputabile all’Agenzia delle Entrate.
Ma, al di là di questa puntualizzazione tecnica, l’affermazione contenuta nella circolare ha un grande impatto operativo: non si dimentichi, infatti, che, se è fondata tale affermazione, l’eventuale mancata presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso.
Rimane il problema dei vizi della cartella
Oltre a ciò, proprio in questo caso, anzi, viene da dire soprattutto in questo caso riemerge la problematica già trattata in un precedente articolo (si veda “Nel reclamo, ancora incerto il ricorso contro la cartella” del 22 marzo 2012).Infatti, il difensore, generalmente, chiede in via principale la nullità della cartella di pagamento per la sola circostanza dell’omessa notifica dell’atto “presupposto”, e, in via meramente subordinata, censura vizi sia di merito che della cartella di pagamento.
Ove l’accertamento, al di là della questione sull’omessa/irrituale notifica, sia difficilmente contestabile, torna utile contestare i vizi della cartella.
Ecco che riaffiora la questione già trattata.
Per essere al riparo da ogni potenziale inammissibilità, occorre notificare ricorso ad Equitalia eccependo i vizi della cartella, e un reclamo all’Ufficio sostenendo la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto e per gli altri vizi di merito.
Adottando la tesi dell’Agenzia, invece, occorre notificare il reclamo all’Ufficio e ad Equitalia, e poi, se la fase di reclamo ha esito negativo, depositare il ricorso computando i termini, per entrambi gli atti, ai sensi non dell’art. 22 ma dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92.
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