Iva
Spesometro 2011, due opzioni per le operazioni frazionate
Per operazioni oltre i 3.000 euro, composte da due tranche d’importo inferiore, legittimo indicare sia il codice «1», sia il «2»
/ Venerdì 20 aprile 2012
La “partita” dello spesometro dell’anno 2011 non sembra ancora finita, ed in queste pagine (si veda anche la Scheda di aggiornamento in materia) stiamo raccogliendo critiche e utili consigli dai colleghi che stanno (senza poca fatica) predisponendo la comunicazione da inviare telematicamente entro il prossimo 30 aprile, salvo proroghe dell’ultimo minuto che da più parti si sollecitano.
In precedenti interventi, abbiamo evidenziato che, a seguito del comunicato stampa del 5 aprile scorso, l’Agenzia ha consentito, per l’anno 2011, di inserire anche le operazioni sotto soglia (3.000 euro, ovvero 3.600, in relazione alla presenza o meno dell’obbligo di emissione della fattura), così da evitare ai contribuenti di dover “selezionare” solamente quelle di importo almeno pari alla predetta soglia.
Si è altresì ricordato che l’Agenzia, nel citato comunicato, ha affermato che “il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia”, consentendo in tal modo l’utilizzo del codice “1” (importo non frazionato) anche per singole operazioni di importo inferiore a 3.000 euro, ovvero 3.600 (per queste ultime, tuttavia, l’inclusione sarà di fatto limitata a quelle sopra soglia, in quanto “dotate” di codice fiscale della controparte).
In buona sostanza, ciò che si evince leggendo il comunicato stampa è la volontà di consentire l’ampliamento dei dati da indicare nella comunicazione (della serie “meglio qualcosa in più che in meno”), ma certamente mantenendo fermo l’obbligo di rispettare almeno la soglia minima prevista. Ciò starebbe a significare che le sanzioni saranno eventualmente applicabili solamente nei confronti di coloro che non hanno inserito almeno le operazioni pari a 3.000 euro, ovvero 3.600, ma non anche nei confronti di coloro che hanno inserito anche quelle inferiori alla predetta soglia.
Resta il dubbio, su cui sarebbe opportuno conoscere il pensiero dell’Agenzia, se, per un’operazione di importo complessivo superiore a 3.000 euro, ma “frazionata” in due tranche (acconto e saldo) singolarmente di importo inferiore alla soglia (si pensi, ad esempio, ad un’operazione di 4.000 euro, frazionata in acconto e saldo rispettivamente di 2.000 euro) sia indifferente indicare:
- il codice “2” per ciascuna tranche, evidenziando in tal modo che si tratta di due operazioni collegate,
- il codice “1”, nel qual caso non si darebbe evidenza del collegamento, in quanto verrebbero “trattate” come due singole operazioni sotto soglia, ed in effetti ai fini IVA le stesse sono singole operazioni ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.
Sul punto, a parere di chi scrive, si ritiene che entrambi i comportamenti siano legittimi, in quanto anche l’utilizzo generico del codice “1” risponda alla volontà sottesa nel comunicato stampa dell’Agenzia di “trasformare” la comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 negli elenchi clienti e fornitori “vecchio stile”.
Infine, è opportuno rammentare che per molte operazioni non sussiste in ogni caso l’obbligo di comunicazione, a prescindere dall’importo delle stesse.
Si tratta delle seguenti (a mero titolo esemplificativo): operazioni carenti dei requisiti di applicazione dell’IVA (“fuori campo”), spese anticipate in nome e per conto escluse ex art. 15 del DPR 633/72, operazioni di cui all’art. 74, comma 1 del DPR 633/72 (sali, tabacchi, ecc.), comprese le cessioni di libri e periodici in regime di monofase, passaggi interni tra contabilità separate, importazioni, esportazioni di cui all’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72, operazioni da inserire nella comunicazione “black list”, operazioni intracomunitarie di beni e di servizi inserite negli INTRASTAT, operazioni effettuate dal 1° luglio 2011 con soggetti non passivi IVA e pagate con carta di credito, di debito e prepagate (per le quali l’obbligo di trasmissione ricade sull’operatore finanziario entro il 15 ottobre 2012, per le operazioni relative all’anno 2011), e quelle che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73.
In precedenti interventi, abbiamo evidenziato che, a seguito del comunicato stampa del 5 aprile scorso, l’Agenzia ha consentito, per l’anno 2011, di inserire anche le operazioni sotto soglia (3.000 euro, ovvero 3.600, in relazione alla presenza o meno dell’obbligo di emissione della fattura), così da evitare ai contribuenti di dover “selezionare” solamente quelle di importo almeno pari alla predetta soglia.
Si è altresì ricordato che l’Agenzia, nel citato comunicato, ha affermato che “il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia”, consentendo in tal modo l’utilizzo del codice “1” (importo non frazionato) anche per singole operazioni di importo inferiore a 3.000 euro, ovvero 3.600 (per queste ultime, tuttavia, l’inclusione sarà di fatto limitata a quelle sopra soglia, in quanto “dotate” di codice fiscale della controparte).
In buona sostanza, ciò che si evince leggendo il comunicato stampa è la volontà di consentire l’ampliamento dei dati da indicare nella comunicazione (della serie “meglio qualcosa in più che in meno”), ma certamente mantenendo fermo l’obbligo di rispettare almeno la soglia minima prevista. Ciò starebbe a significare che le sanzioni saranno eventualmente applicabili solamente nei confronti di coloro che non hanno inserito almeno le operazioni pari a 3.000 euro, ovvero 3.600, ma non anche nei confronti di coloro che hanno inserito anche quelle inferiori alla predetta soglia.
Resta il dubbio, su cui sarebbe opportuno conoscere il pensiero dell’Agenzia, se, per un’operazione di importo complessivo superiore a 3.000 euro, ma “frazionata” in due tranche (acconto e saldo) singolarmente di importo inferiore alla soglia (si pensi, ad esempio, ad un’operazione di 4.000 euro, frazionata in acconto e saldo rispettivamente di 2.000 euro) sia indifferente indicare:
- il codice “2” per ciascuna tranche, evidenziando in tal modo che si tratta di due operazioni collegate,
- il codice “1”, nel qual caso non si darebbe evidenza del collegamento, in quanto verrebbero “trattate” come due singole operazioni sotto soglia, ed in effetti ai fini IVA le stesse sono singole operazioni ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.
Sul punto, a parere di chi scrive, si ritiene che entrambi i comportamenti siano legittimi, in quanto anche l’utilizzo generico del codice “1” risponda alla volontà sottesa nel comunicato stampa dell’Agenzia di “trasformare” la comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 negli elenchi clienti e fornitori “vecchio stile”.
In entrambi i casi, l’Agenzia può effettuare i relativi controlli
In entrambi i casi, comunque, l’operazione è comunicata all’Agenzia, che quindi è in grado di effettuare i relativi controlli in
capo al contribuente, il quale rimarrebbe sanzionabile, come detto,
solamente nel caso in cui non avesse comunicato (almeno) le operazioni
di importo almeno pari alla soglia minima.Infine, è opportuno rammentare che per molte operazioni non sussiste in ogni caso l’obbligo di comunicazione, a prescindere dall’importo delle stesse.
Si tratta delle seguenti (a mero titolo esemplificativo): operazioni carenti dei requisiti di applicazione dell’IVA (“fuori campo”), spese anticipate in nome e per conto escluse ex art. 15 del DPR 633/72, operazioni di cui all’art. 74, comma 1 del DPR 633/72 (sali, tabacchi, ecc.), comprese le cessioni di libri e periodici in regime di monofase, passaggi interni tra contabilità separate, importazioni, esportazioni di cui all’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72, operazioni da inserire nella comunicazione “black list”, operazioni intracomunitarie di beni e di servizi inserite negli INTRASTAT, operazioni effettuate dal 1° luglio 2011 con soggetti non passivi IVA e pagate con carta di credito, di debito e prepagate (per le quali l’obbligo di trasmissione ricade sull’operatore finanziario entro il 15 ottobre 2012, per le operazioni relative all’anno 2011), e quelle che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73.
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