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mercoledì 4 aprile 2012

reddito d'impresa

Calcolo light per l’ACE delle società di persone

La base di calcolo è data dal patrimonio netto contabile risultante dal bilancio 2011, salvo improbabili riduzioni per fattispecie elusive
/ Lunedì 02 aprile 2012
L’art. 1 del DL n. 201/2011 ha introdotto l’ACE con l’obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese.
In particolare, il comma 7 del citato art. 1, ha stabilito che l’agevolazione si applica anche al reddito delle imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite da apposito decreto, in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti Ires.
Il DM 14 marzo 2012, in attuazione di tale previsione ha stabilito all’art. 8, comma 1, che le disposizioni del decreto medesimo si applicano, secondo i criteri indicati nello stesso articolo, anche alle persone fisiche e alle società in nome collettivo e in accomandita, assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio. La circolare del 29 marzo 2012 n. 28 del CNDCEC predisposta dall’Istituto di ricerca ha preso in esame il decreto con alcune osservazioni che hanno riguardato anche l’ACE dei soggetti Irpef.
Per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, si assume come base di calcolo alla quale applicare il rendimento nozionale del 3%, il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio.
Non ha alcuna rilevanza la composizione del patrimonio netto talchè anche la presenza, ad esempio, di una riserva da rivalutazione volontaria non sposta in alcun modo il calcolo, a differenza di quanto avviene nei soggetti Ires laddove l’utile accantonato ad una riserva indisponibile (nell’accezione chiarita dal decreto) non rileva ai fini agevolativi.
Così come l’eventuale presenza a patrimonio netto di poste sorte per effetto di conferimenti da parte del titolare o dei soci di beni in natura (aziende, immobili, crediti) nulla preclude, a differenza di quanto avviene nei soggetti Ires. Ciò in quanto, mentre per questi ultimi contano, con specifiche regole, gli incrementi e i decrementi del patrimonio netto a decorrere dal 1° gennaio 2011 (in ipotesi di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), nei soggetti Irpef rileva, semplicemente, il patrimonio netto contabile alla fine dell’esercizio.
Merita di essere segnalata l’osservazione contenuta nella circolare n. 28 del CNDCEC, ove si sottolinea che per le società di persone, in caso di aumento del capitale sociale, occorre fare riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera posto che si tratta di modificazione dell’atto costitutivo soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
Venendo agli aspetti dichiarativi, nelle società di persone il rigo RS45 (Deduzione per capitale investito proprio) è deputato al calcolo dell’agevolazione: nella colonna 1 viene chiesto di indicare l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio oggetto della dichiarazione.
In definitiva, l’importo dovrà corrispondere a quanto indicato nel “Prospetto di bilancio”, rigo RF66, posto che in questo rigo le istruzioni chiedono di inserire il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio alla fine dell’esercizio. Tale valore, proseguono le istruzioni, è pari al valore nominale delle quote di partecipazione sottoscritte dai soci, maggiorato dell’ammontare delle riserve volontarie e dei versamenti in conto capitale da parte dei soci, diminuito degli anticipi a soci per utili, aumentato degli utili (o diminuito delle perdite) portati a nuovo, aumentato degli utili (o diminuito delle perdite) dell’esercizio.
Il decreto prevede, comunque, che resta ferma l’applicazione delle disposizioni antielusive dell’art. 10 (acquisto di partecipazioni in società controllate, acquisto d’aziende extragruppo gruppo, etc.), fattispecie queste che nelle società di persone sono senz’altro poco frequenti. Ad ogni modo, le istruzioni al rigo RS45 guidano il contribuente con estrema chiarezza sino ad arrivare all’importo cui applicare il rendimento del 3% e determinare così la quota ACE valida per la detassazione. Ove l’ACE risulti poi superiore al reddito dichiarato dalla società, il relativo reddito è azzerato e l’eccedenza ACE è attribuita ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (l’eccedenza va indicata, come mera evidenza, nel rigo RN21 dell’Unico SP).
Ove l’ACE sia risultata per la società di persone eccedente il proprio reddito, il socio avrà un reddito da quadro RH pari a zero e l’ACE attribuitagli per trasparenza dalla propria società andrà prima evidenziata nell’apposito rigo RS37, colonna 10, indicando il CF della società trasparente e poi utilizzata per abbattere il reddito derivante da (eventuali) altre attività d’impresa da questo svolte (quadro RF, RG, RD o altre partecipazioni da RH), posto che nel rigo RN1, colonna 5 occorre “indicare il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. …(omissis) … Tale importo va diminuito di quanto indicato nel rigo RS37, colonna 10”, vale a dire, appunto dell’ACE pervenutagli per trasparenza dalla propria società, per un importo non superiore a tutti gli altri redditi d’impresa dichiarati nell’Unico PF.
La parte di Ace che supera i redditi d’impresa dichiarati è riportabile a nuovo e non confluisce dunque in riduzione nel rigo RN1, restando confinata nell’ambito del rigo RS37 per essere resa disponibile per il prossimo anno.
Ciò detto, va sottolineato il passaggio della Circolare n. 28 del CNDCEC, laddove osserva che il comma 3 dell’art. 8 del decreto stabilisce che la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo, ai fini della determinazione dell’IRPEF, nonché delle detrazioni spettanti. Dunque, continua la circolare, il reddito agevolato ACE, in presenza di altri redditi imponibili, concorre alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino a concorrenza del suo intero ammontare.
Gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungono a quest’ultimo ai fini della formazione degli scaglioni successivi.
Parimenti, ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, di lavoro, per oneri e per canoni di locazione, la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all’importo di tale reddito.

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