Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

sabato 14 aprile 2012

Contenzioso

Notifica della sentenza sempre valida anche tramite le Poste

La novità del Decreto «incentivi» si applica anche alla notifica della sentenza di appello

/ Sabato 14 aprile 2012
La sentenza della Commissione tributaria può essere notificata, a seguito delle modifiche apportate dal DL 40/2010 (Decreto “incentivi”), non più solo a mezzo di ufficiale giudiziario, ma anche mediante spedizione postale con plico raccomandato a/r senza busta, consegna diretta o messo speciale autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.
È chiaro che la novità ha gran rilievo: prima, per poter far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione (sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza), occorreva necessariamente avvalersi dell’ufficiale giudiziario, e ove la parte avesse utilizzato altre modalità di notifica il termine “breve” non sarebbe decorso, trovando applicazione il termine “lungo” (sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza).
I giudici di Cassazione, con la sentenza 5871 depositata ieri, hanno affermato che le nuove disposizioni si applicano sia alle sentenze di primo grado (ciò ha rilievo, quindi, per la decorrenza del termine “breve” per proporre appello) sia alle sentenze della Commissione tributaria regionale (avendo rilevanza, in tal caso, per la decorrenza del termine “breve” per il ricorso per Cassazione).
Nella specie, il contribuente aveva notificato la sentenza di appello direttamente a mezzo posta, come ora consentito dall’art. 38 del DLgs. 546/92, e ciò aveva fatto decorrere il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia proposto ricorso per Cassazione oltre il termine “breve”, ma entro quello “lungo”, affermando che le novità del DL 40/2010 non potevano applicarsi al giudizio di fronte alla Cassazione.
Possibile anche la consegna diretta
Rigettando tale assunto, la Suprema Corte afferma che la notifica della sentenza di appello, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione della sentenza di fronte alla Cassazione, non riguarda il giudizio di legittimità, ma la fase di merito, con applicazione dell’art. 38 prima citato.
È vero che, in genere, al processo di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile e non il DLgs. 546/92, ma ciò deve essere inteso con riferimento al vero e proprio processo, e non agli atti antecedenti ad esso come la notifica della sentenza.
Per usare le parole della Corte, “la notifica della sentenza d’appello resta fuori dal giudizio di legittimità, del quale non costituisce neppure una fase introduttiva e/o prodromica, mirando detta notifica solo alla più celere formazione del giudicato formale sulla decisione d’appello, quale esito ultimo del secondo grado”.
 / Alfio CISSELLO

Nessun commento:

Posta un commento